Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16511/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., parte civile nel procedimento a carico di: DALMASSO Luciano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/07/2020 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Lette le conclusioni del difensore del DALMASSO, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino, ha riformato la sentenza emessa il 24/06/2016 dal Tribunale di Cuneo, con la quale DALMASSO Luciano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la Corte d'Appello ha assolto il DALMASSO in quanto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. a

2. Ricorre per cassazione agli effetti civili la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si deduce, in particolare, l'incompatibilità del danno cagionato (quantificato in Euro 3.500 senza osservazioni contrarie della Corte d'Appello) con la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'insussistenza di condotte annmissive del fatto, l'apoditticità del riferimento alla "limitata intensità del dolo".

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza del percorso motivazionale della sentenza impugnata.

4. Con memoria del 17/02/2022, il difensore del DALMASSO conclude per l'inammissibilità anche per difetto di interesse, e comunque per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Assume invero rilievo assorbente, su ogni altra considerazione, la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273310.

In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv. 270925 - 01).

3. Il difetto di interesse in capo alla parte civile, unica ricorrente, impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 2 riarzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] lie e estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Vittorio za Gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., parte civile nel procedimento a carico di: DALMASSO Luciano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/07/2020 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; Lette le conclusioni del difensore del DALMASSO, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino, ha riformato la sentenza emessa il 24/06/2016 dal Tribunale di Cuneo, con la quale DALMASSO Luciano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 642 cod. pen., nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la Corte d'Appello ha assolto il DALMASSO in quanto non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. a 2. Ricorre per cassazione agli effetti civili la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce, in particolare, l'incompatibilità del danno cagionato (quantificato in Euro 3.500 senza osservazioni contrarie della Corte d'Appello) con la disposizione di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'insussistenza di condotte annmissive del fatto, l'apoditticità del riferimento alla "limitata intensità del dolo". 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza del percorso motivazionale della sentenza impugnata. 4. Con memoria del 17/02/2022, il difensore del DALMASSO conclude per l'inammissibilità anche per difetto di interesse, e comunque per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Assume invero rilievo assorbente, su ogni altra considerazione, la necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273310. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 5, n. 38762 del 28/06/2017, Izzo, Rv. 270925 - 01). 3. Il difetto di interesse in capo alla parte civile, unica ricorrente, impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 2 riarzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] lie e estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Vittorio za Gio
Sentenza Cassazione n. 16511/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris