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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37996/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c/ Ministero dell'Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita in carcere ed agli arresti domiciliari, per complessivi giorni 621, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (capo 214) e artt. 10, 12 e 14

I. 497/74, aggravato ai sensi dell'art. 7

I. 203/91 (capo 216).

Da tali accuse il richiedente era assolto in via definitiva con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile il 4/1/2022.

Il giudice della riparazione, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza l'acclarata vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a soggetti inseriti in ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti.

Ha ritenuto che la frequentazione con i coimputati del procedimento, condannati per la violazione delle norme in materia di stupefacenti — circostanza desunta dalle conversazioni intercettate richiamate in motivazione - integrasse gli estremi di un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di determinare l'intervento dell'Autorità.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo di difensore, deducendo la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

In base alla prospettazione difensiva, il giudice della riparazione si sarebbe limitato a considerare solo elementi di sospetto a carico del richiedente, già ritenuti tali dal giudice della cognizione, per questo inidonei a giustificare il provvedimento di diniego della richiesta d'indennizzo.

Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, infatti, la semplice condotta sospetta non è sufficiente per costituire condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, poiché la colpa grave, che esclude il diritto in base al testo della norma, va rapportata agli indizi e non ai sospetti, la cui esistenza non autorizza l'emissione di alcuna misura cautelare.

Il provvedimento impugnato richiama i principi enunciati dalla Corte di legittimità in tema di condotte che traggono in inganno l'Autorità giudiziaria, tuttavia, con riferimento alle frequentazioni ambigue con soggetti inseriti in circuiti criminali, non fornisce alcuna motivazione delle ragioni per cui i rapporti intrattenuti dal ricorrente avrebbero dovuto essere interpretati come indizio di colpevolezza, tale da poter suscitare l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

La conversazione valorizzata in motivazione, intercorsa tra soggetti diversi dall'attuale ricorrente, non consente di stabilire a quale fatto delittuoso facessero riferimento i dialoganti; in tal modo si fanno discendere effetti penalizzanti da una frase da altri prógerita, solo potenzialmente coinvolgente l'attuale ricorrente.

La Corte di merito, al fine di sostenere la decisione di rigetto, avrebbe dovuto spiegare quale profilo di colpa grave poteva essere addebitato al ricorrente; nel fare ciò avrebbe dovuto individuare ed analizzare dei comportamenti attivi serbati da [OSCURATO:PERSONA], nella specie del tutto inesistenti.

Invero, nel caso in esame manca una condotta attiva riferibile al ricorrente.

In assenza di questa non è possibile valutare se ed in che misura il richiedente abbia contribuito alla verificazione dell'evento detentivo.

L'applicazione dei principi di diritto fissati nelle sentenze richiamate nel provvedimento impugnato avrebbe c0 dovuto indurre il giudice della riparazione a pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte.

Ed infatti il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che soltanto le condotte che sono state idonee a trarre in inganno l'Autorità giudiziaria, secondo criteri di ragionevolezza, possono integrare la colpa grave.

Nel caso in esame non è sostenibile che un colloquio intervenuto tra soggetti diversi dall'attuale ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nel quale si dice di un diverbio per una partita "vecchia" e di "bianca", possa avere costitutito una colpa grave.

Può, quindi, fondatamente escludersi che esista una condotta attiva riferibile al ricorrente, connotata da colpa grave, che abbia influito sull'adozione del provvedimento restrittivo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il giudice della riparazione ha motivato in maniera puntuale circa le ragioni giustificatrici del rigetto della domanda, offrendo a sostegno del decisum argomentazioni non censurabili in questa sede.

In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione osta all'affermazione del diritto alla riparazione il fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'íd quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637).

La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.

Si è quindi precisato, in plurime pronunce, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).

Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez.

Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664).

Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01).

Il giudizio sulla idoneità delle condotte ad indurre in errore il giudice, secondo quanto risulta dalla elaborazione giurisprudenziale in materia, deve essere operato "ex ante" (cfr. Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può avvalersi, nella formazione del suo convincimento, di circostanze escluse in sede di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039: "Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate").

3. Tutto ciò premesso in linea generale e teorica, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa ostativi al riconoscimento della riparazione, riconducibili a grave imprudenza.L'ordinanza non soffre dei vizi lamentati dalla difesa: la Corte di merito, ai fini del rigetto della richiesta, ha valorizzato talune conversazioni suscettibili di rivelare come il richiedente intrattenesse rapporti di frequentazione, non occasionali, con soggetti inseriti in circuiti criminali dediti al traffico di stupefacenti.

Si tratta degli originari coimputati nel procedimento che aveva riguardato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], condannati per la violazione delle norme in materia di stupefacenti.

In una conversazione ambientale registrata in data 21 marzo 2017, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo informava gli altri soggetti presenti di aver avuto un diverbio con [OSCURATO:PERSONA] e con tale "[OSCURATO:PERSONA] u' Lupu", identificato in [OSCURATO:PERSONA], a causa della fornitura di una partita di "vecchia" e di "bianca", termini che alludevano, sulla base di quanto riportato nella 0.C.C.,/ a sostanza stupefacente del tipo cocaina.

In altra conversazione telefonica, intercorsa il 3 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con il [OSCURATO:PERSONA] per il trattamento che quest'ultimo gli aveva riservato nell'occasione in cui era stato privato della libertà ("in una casa.. .mi avete chiuso in una casa Pasquà! ... questo non ve lo scordate").

4. I comportamenti descritti nella ordinanza sono riconducibili alla nozione di colpa grave, come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce.

Invero, le frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, sono suscettibili di costituire circostanza ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (cfr. ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 08/01/2008, Rv. 238782 - 01: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa"; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397).

Con particolare riferimento alle frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento si vedano Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, così massimata:«In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare», conforme a Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475.

Questa Corte ha precisato che, ove siano individuati comportamenti suscettibili di rivelare frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o precedenti di polizia, il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da avere ingenerato nell'Autorità il ragionevole convincimento di una partecipazione in affari illeciti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepíetro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782).

Ebbene, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi richiamati.

A fondamento della decisione non è stata posta la sola conversazione del 21/3/2017 - l'unica citata nel ricorso con cui la difesa si confronta - ma anche la conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale, si legge nella ordinanza, il giudice della cognizione ha riconosciuto riferimenti ad un "chiarimento" in materia di stupefacenti.

La Corte di merito, con argomentare logico, ha sostenuto che tali conversazioni, inidonee sul piano probatorio a dimostrare la penale responsabilità del richiedente, attestassero l'esistenza di rapporti di familiarità con soggetti inseriti in traffici di stupefacenti, suscettibili d'ingenerare nell'Autorità procedente la convinzione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite di cui si tratta.

E' quindi erronea la prospettazione sostenuta nel ricorso in base alla quale il giudice della riparazione avrebbe fondato il convincimento su meri sospetti.

5. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda.

Nella materia che occupa, pertanto, deve escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi nel presente caso.

6. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione resistente, chchiq—uida in euro mille P.Q.M.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c/ Ministero dell'Economia e Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione patita in carcere ed agli arresti domiciliari, per complessivi giorni 621, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (capo 214) e artt. 10, 12 e 14 I. 497/74, aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 203/91 (capo 216). Da tali accuse il richiedente era assolto in via definitiva con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, irrevocabile il 4/1/2022. Il giudice della riparazione, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha individuato comportamenti ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, ponendo in evidenza l'acclarata vicinanza di [OSCURATO:PERSONA] a soggetti inseriti in ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti. Ha ritenuto che la frequentazione con i coimputati del procedimento, condannati per la violazione delle norme in materia di stupefacenti — circostanza desunta dalle conversazioni intercettate richiamate in motivazione - integrasse gli estremi di un comportamento gravemente imprudente, suscettibile di determinare l'intervento dell'Autorità. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, a mezzo di difensore, deducendo la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. In base alla prospettazione difensiva, il giudice della riparazione si sarebbe limitato a considerare solo elementi di sospetto a carico del richiedente, già ritenuti tali dal giudice della cognizione, per questo inidonei a giustificare il provvedimento di diniego della richiesta d'indennizzo. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, infatti, la semplice condotta sospetta non è sufficiente per costituire condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione, poiché la colpa grave, che esclude il diritto in base al testo della norma, va rapportata agli indizi e non ai sospetti, la cui esistenza non autorizza l'emissione di alcuna misura cautelare. Il provvedimento impugnato richiama i principi enunciati dalla Corte di legittimità in tema di condotte che traggono in inganno l'Autorità giudiziaria, tuttavia, con riferimento alle frequentazioni ambigue con soggetti inseriti in circuiti criminali, non fornisce alcuna motivazione delle ragioni per cui i rapporti intrattenuti dal ricorrente avrebbero dovuto essere interpretati come indizio di colpevolezza, tale da poter suscitare l'intervento dell'Autorità giudiziaria. La conversazione valorizzata in motivazione, intercorsa tra soggetti diversi dall'attuale ricorrente, non consente di stabilire a quale fatto delittuoso facessero riferimento i dialoganti; in tal modo si fanno discendere effetti penalizzanti da una frase da altri prógerita, solo potenzialmente coinvolgente l'attuale ricorrente. La Corte di merito, al fine di sostenere la decisione di rigetto, avrebbe dovuto spiegare quale profilo di colpa grave poteva essere addebitato al ricorrente; nel fare ciò avrebbe dovuto individuare ed analizzare dei comportamenti attivi serbati da [OSCURATO:PERSONA], nella specie del tutto inesistenti. Invero, nel caso in esame manca una condotta attiva riferibile al ricorrente. In assenza di questa non è possibile valutare se ed in che misura il richiedente abbia contribuito alla verificazione dell'evento detentivo. L'applicazione dei principi di diritto fissati nelle sentenze richiamate nel provvedimento impugnato avrebbe c0 dovuto indurre il giudice della riparazione a pervenire a conclusioni diverse da quelle raggiunte. Ed infatti il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che soltanto le condotte che sono state idonee a trarre in inganno l'Autorità giudiziaria, secondo criteri di ragionevolezza, possono integrare la colpa grave. Nel caso in esame non è sostenibile che un colloquio intervenuto tra soggetti diversi dall'attuale ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nel quale si dice di un diverbio per una partita "vecchia" e di "bianca", possa avere costitutito una colpa grave. Può, quindi, fondatamente escludersi che esista una condotta attiva riferibile al ricorrente, connotata da colpa grave, che abbia influito sull'adozione del provvedimento restrittivo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il giudice della riparazione ha motivato in maniera puntuale circa le ragioni giustificatrici del rigetto della domanda, offrendo a sostegno del decisum argomentazioni non censurabili in questa sede. In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione osta all'affermazione del diritto alla riparazione il fatto che l'interessato abbia dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che è dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'íd quod plerumque accidit, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637). La nozione di colpa, ricavabile invece dall'art. 43 cod. pen., impone, nel giudizio riparatorio, di ritenere colposa quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione d'intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. Si è quindi precisato, in plurime pronunce, che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetti se l'interessato abbia tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare occasioni di doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria o se abbia serbato una condotta che, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, sia stata idonea a determinare una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'Autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). Quanto ai rapporti con il giudizio di cognizione, il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 - 01). Il giudizio sulla idoneità delle condotte ad indurre in errore il giudice, secondo quanto risulta dalla elaborazione giurisprudenziale in materia, deve essere operato "ex ante" (cfr. Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Da quanto precede discende che è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di comportamenti connotati da macroscopica negligenza od imprudenza, l'adozione della misura, con l'unico limite rappresentato dal fatto che il giudice della riparazione non può avvalersi, nella formazione del suo convincimento, di circostanze escluse in sede di cognizione (cfr. Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039: "Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate"). 3. Tutto ciò premesso in linea generale e teorica, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano, nella condotta serbata dal ricorrente, elementi di colpa ostativi al riconoscimento della riparazione, riconducibili a grave imprudenza.L'ordinanza non soffre dei vizi lamentati dalla difesa: la Corte di merito, ai fini del rigetto della richiesta, ha valorizzato talune conversazioni suscettibili di rivelare come il richiedente intrattenesse rapporti di frequentazione, non occasionali, con soggetti inseriti in circuiti criminali dediti al traffico di stupefacenti. Si tratta degli originari coimputati nel procedimento che aveva riguardato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], condannati per la violazione delle norme in materia di stupefacenti. In una conversazione ambientale registrata in data 21 marzo 2017, intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo informava gli altri soggetti presenti di aver avuto un diverbio con [OSCURATO:PERSONA] e con tale "[OSCURATO:PERSONA] u' Lupu", identificato in [OSCURATO:PERSONA], a causa della fornitura di una partita di "vecchia" e di "bianca", termini che alludevano, sulla base di quanto riportato nella 0.C.C.,/ a sostanza stupefacente del tipo cocaina. In altra conversazione telefonica, intercorsa il 3 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con il [OSCURATO:PERSONA] per il trattamento che quest'ultimo gli aveva riservato nell'occasione in cui era stato privato della libertà ("in una casa.. .mi avete chiuso in una casa Pasquà! ... questo non ve lo scordate"). 4. I comportamenti descritti nella ordinanza sono riconducibili alla nozione di colpa grave, come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce. Invero, le frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, sono suscettibili di costituire circostanza ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (cfr. ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 08/01/2008, Rv. 238782 - 01: "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa"; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397). Con particolare riferimento alle frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell'ambito del medesimo procedimento si vedano Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, così massimata:«In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare», conforme a Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475. Questa Corte ha precisato che, ove siano individuati comportamenti suscettibili di rivelare frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali o precedenti di polizia, il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da avere ingenerato nell'Autorità il ragionevole convincimento di una partecipazione in affari illeciti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepíetro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Ebbene, la Corte di appello ha fatto buon governo dei principi richiamati. A fondamento della decisione non è stata posta la sola conversazione del 21/3/2017 - l'unica citata nel ricorso con cui la difesa si confronta - ma anche la conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale, si legge nella ordinanza, il giudice della cognizione ha riconosciuto riferimenti ad un "chiarimento" in materia di stupefacenti. La Corte di merito, con argomentare logico, ha sostenuto che tali conversazioni, inidonee sul piano probatorio a dimostrare la penale responsabilità del richiedente, attestassero l'esistenza di rapporti di familiarità con soggetti inseriti in traffici di stupefacenti, suscettibili d'ingenerare nell'Autorità procedente la convinzione del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite di cui si tratta. E' quindi erronea la prospettazione sostenuta nel ricorso in base alla quale il giudice della riparazione avrebbe fondato il convincimento su meri sospetti. 5. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata, ove le critiche difensive siano rivolte alla motivazione del provvedimento, al solo aspetto della congruità e logicità del discorso giustificativo espresso nel provvedimento impugnato, non potendo investire il merito della vicenda. Nella materia che occupa, pertanto, deve escludersi che possano formare oggetto di doglianza profili tendenti ad investire una rivalutazione degli elementi considerati dal giudice della riparazione, salvo che non si individuino evidenti errori logici e macroscopiche incongruenze nel ragionamento posto a sostegno della decisione assunta, evenienza da escludersi nel presente caso. 6. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione resistente, chchiq—uida in euro mille P.Q.M. Rigetta il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 37996/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris