CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 23334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata -avverso la sentenza n. 2370/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 23/07/2024 R.G.N. 1186/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 2370/2024,ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quelloNumero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/2026che interessa in questa sede, relativamente alle doNummearon ddi reac colta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/2026-proposte da [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico da ultimocon incarico di Responsabile di una Unità OperativaSemplice a [OSCURATO:PERSONA] denominata“[OSCURATO:PERSONA] e per la Continuità”,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 2 (cheaveva incorporato la ex AUSL Roma C)- di declaratoria diillegittimità dei provvedimenti disciplinari adottati neiconfronti del dipendente, aveva disatteso le istanze diparte ricorrente, con riguardo alla sanzione dellasospensione dal servizio con privazione della retribuzioneper sette giorni, irrogata il 4.2.2015, perché ininfluentesulla legittimità della sanzione il lamentato mancato rinviodell’audizione fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e aveva ritenutoprovati i fatti contestati, con riguardo alla sanzionedisciplinare del 6.5.2015, relativa alla sospensione dalservizio e dalla retribuzione per mesi sei, ritenendoleentrambe legittime.2. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che,circa la mancata audizione dell’incolpato, in relazione alprimo procedimento disciplinare, non era stato dimostratoche lo stato di malattia avesse costituito un ostacoloconcreto e non superabile all’allontanamento dalla propriaabitazione e che la audizione personale, ai fini della propriadifesa, non fosse sostituibile da memoria scritta. Hanno,poi, precisato, con riferimento alla seconda sanzione, che:a) le tardive timbrature del badge, attestanti unimmotivato trattenimento nella struttura oltre l’orario dilavoro, erano documentate e non contestate; b) ilgravame non muoveva alcuna specifica censura sul fattoche non erano state provate esigenze che avesserodeterminato la presenza del dirigente nella struttura oltrel’orario; c) nuove erano le allegazioni secondo le quali leNumero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/2026tardive timbrature sarebbero state giustificateNu medroa dlil roac colta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/2026svolgimento di attività sindacale; d) non vi era stataalcuna modifica dei fatti tra la comunicazione dell’addebitoed il verbale di chiusura del procedimento circa le assenzedal lavoro del dicembre 2014 in quanto connesse con ildiritto alla formazione professionale; e) gli unici documentiche venivano in rilievo erano quelli cui si faceva espressorichiamo nel capo di incolpazione, ove mancava il nullaosta del responsabile, per cui l’esercizio del diritto allaformazione era rimasto sfornito di ogni prova, non essendoa tal fine idonea la certificazione prodotta in linguastraniera il cui riscontro sull’Ente organizzatore eraperaltro risultato negativo; f) gli addebiti provati eranoconnotati dal requisito della gravità e le sanzioni adottateerano proporzionate alle condotte poste in essere; g) lagravità era rafforzata dalla recidiva puntualmentecontestata; h) il codice disciplinare, approvato nel 2016,non poteva trovare applicazione in quanto i fatti erano staticommessi in epoca precedente.3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.L’[OSCURATO:PERSONA] 2 non ha svolto attivitàdifensiva.4. Il Procuratore Generale ha deposito requisitoria scrittaconcludendo per il rigetto del ricorso.5. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 l. n. 300/1970, 55-bis, comma 4,d.lgs. n. 165/2001, 8 CCNL dirigenza medica, nonché degliartt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territorialeritenuto legittima la sanzione della sospensione di setteNumero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/2026giorni, sebbene irrogata all’esito di un procedNiummeeron dit roac colta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/2026viziato dalla mancata audizione del ricorrente. Si sostieneche il mancato differimento dell’audizione (o l’omessacomunicazione del diniego opposto alla richiesta di rinvio)poteva dare luogo alla nullità del procedimento qualorafosse stato provato che l’incolpato aveva subito unconcreto pregiudizio all’esercizio della difesa e, nel caso dispecie, la mancata difesa di esso ricorrente e la mancatacomunicazione circa l’audizione in sua assenza avevanodeterminato l’adozione di una illegittima irrogazione dellasanzione conservativa. Inoltre, si rappresenta chel’impossibilità assoluta a presenziare all’audizione del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era in re ipsa, atteso che lo stato di malattia siera protratto senza soluzione di continuità fino al31.1.2015 e, quindi, il diniego di rinvio all’audizione e lamancata comunicazione dello stesso avevanoevidentemente compromesso il diritto di difesa dellavoratore. Infine, si deduce che risultava dimostrato conevidenza che al lavoratore non era stato permesso didifendersi a fronte di una disposizione (art. 55 bis co. 4 deld.lgs. n. 165/2001) che prevede proprio la possibilità perl’incolpato di richiedere il differimento dell’audizione, conconseguente spostamento dei termini finali delprocedimento.2. Il motivo presenta profili di infondatezza e diinammissibilità.3. Quanto alla mancata audizione dell’incolpato, la gravatasentenza è, in punto di diritto, in linea con i precedenti diquesta Corte (da ultimo Cass. n. 9052/2025) che haprecisato, conformemente a Cass. n. 9313/2021, che nelpubblico impiego contrattualizzato, all’obbligo datoriale diprocedere all’audizione del dipendente raggiunto da unacontestazione disciplinare, non corrisponde unNumero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/2026incondizionato diritto di quest’ultimo al diffeNriummeeron dti roac colta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/2026dell’incontro in cui deve essere sentito, atteso che laviolazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità dellasanzione solo ove sia dimostrato dall’interessato unpregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicchéè onere del dipendente provare di non avere potutopresenziare all’audizione a causa di una patologia cosìgrave da risultare ostativa in assoluto all’esercizio di queldiritto, dovendosi ritenere che altre malattie nonprecludano all’incolpato diverse forme partecipative (quali,ad es., l’invio di memorie esplicative o di delega difensivaad un avvocato) tali da consentire al procedimento diproseguire nel rispetto dei termini perentori finali che locadenzano (conf. Cass. n. 6555/2019; Cass. n.16900/2016). Non ogni impedimento, dunque, legittimaun differimento dell’audizione, bensì solo quello qualificatocome grave ed oggettivo, che coincide esattamente con le‘patologie estreme’ ovvero oggettivamente apprezzabili egravi: in altre parole un minimale stato febbrile, ungenerico stato ansioso depressivo, una lombosciatalgia, unlieve infortunio fisico, sono stati ritenuti né gravi néoggettivi, e non sono dunque ostativi in modo assoluto alpieno esercizio del diritto di difesa (anche tramite rilasciodi delega o invio di memoria difensiva).4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di dettiprincipi e con una valutazione di fatto, adeguatamentemotivata (da qui la inammissibilità delle altre censurefinalizzate ad ottenere una diversa valutazione dellavicenda, non consentita in questa sede) ha rilevato che,nella specie, difettava, perché neppure dedotto (nonessendo tale il mero certificato da cui neppure risultava iltipo di patologia) e tantomeno provato, il grave e oggettivoNumero registro generale 2806/2025impedimento che avrebbe impedito l’allontanamento dallaNu mero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23334/2026abitazione.Data pubblicazione 16/07/20265. Tanto basta per rendere infondate le denunciate violazionidi legge.6. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 CCNL 2006-2009 e degliartt. 8 e 27 CCNL 8 giugno 2000, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appellointerpretato la disciplina dell’orario del dirigente medicosecondo una logica rigidamente impiegatizia e per averequalificato come assenze ingiustificate alcune giornatenelle quali il ricorrente era impegnato in attività diaggiornamento professionale previamente e regolarmentecomunicate, non tempestivamente negate esuccessivamente documentate come da regolamentazioneaziendale. Si deduce, in ordine alle tardive timbrature delbadge, che si verteva, invece, nell’ambito applicativo diazione dell’istituto della flessibilità dell’orario di lavoroprevista per il dirigente e che per esso ricorrente nonsussisteva alcun divieto di trattenersi presso la Strutturaal di fuori dell’orario di servizio in quanto Coordinatoredell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] delPresidio [OSCURATO:PERSONA] della Rosa cuispettavano anche le determinazioni sulla strutturazionedell’orario di lavoro. In ordine, invece, alle ingiustificateassenze dal servizio per la formazione professionale, sispecifica che nel comunicato n. 17 del 12.10.2012 dellaASL RM C (ora RM 2) non veniva esplicitato alcun obbligodi preventiva autorizzazione e che la mancata firma deldirigente sovraordinato non poteva essere equiparato adun rifiuto. Infine, si precisa che nessuna disposizioneprevedeva che l’aggiornamento dovesse avvenire in linguaitaliana.Numero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/20267. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Numero di raccolta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/20268. Quanto al primo profilo, riguardante le questioni sull’orariodi lavoro, le censure non si confrontano con la ratiodecidendi della gravata pronuncia che fa riferimento ad unorario della struttura previsto dall’azienda e alla necessitàdi una preventiva interlocuzione con il Direttore delDistretto per eventuali deroghe circa l’orario di apertura echiusura. In particolare, nella sentenza impugnata si hariguardo alla contrattazione collettiva aziendale mentre ilmotivo del ricorso si incentra solo sul contratto collettivonazionale che prevede sì la flessibilità, ma pur semprenell’ambito delle esigenze organizzative dell’azienda.9. Inoltre, sempre relativamente alle problematichesull’orario di lavoro, le censure non contestano in modoidoneo le statuizioni dei giudici di seconde cure circa unrilevato difetto di allegazione rispetto ad eventualivariazioni, nel corso degli anni, degli orari di apertura dellastruttura come indicati dal Direttore del [OSCURATO:PERSONA] ad ordini di servizio su tale profilo nel periodo incontestazione. Infine, le censure non contrastano leaffermazioni della Corte territoriale in ordine alla ritenutanovità delle circostanze invocate a giustificazione delletimbrature nelle giornate del 3, 4 e 5 dicembre 2014nonché sulla allegazione per cui le tardive timbratureerano state giustificate da attività sindacale.10. Con riguardo alle assenze per la formazione, deveinvece rilevarsi che la pronuncia è ancorata a diverserationes decidendi, tra cui quella della mancata prova sullaricevuta autorizzazione ad assentarsi e sulla effettivapartecipazione, nelle giornate in questione, a corsi e aconvegni inerenti alla propria specializzazione e, quindiutili al proprio aggiornamento professionale.Numero registro generale 2806/202511. Sono due accertamenti di fatto, insindacabili in questaNu mero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23334/2026sede, sufficienti a sorreggere il decisum, che, divenutiData pubblicazione 16/07/2026intangibili, rendono inammissibile ogni altra doglianza.12. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 55, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 edegli artt. 7 e 8 CCNL dirigenza medico-veterinaria del 6maggio 2010, nonché dei principi di tassatività eproporzionalità, per avere la Corte territoriale ritenutolegittima la sospensione dal servizio per sei mesi conprivazione della retribuzione, irrogata con nota prot. n.43573 del 6 maggio 2015, rispetto a mancanze nonriconducibili alla fascia sanzionatoria applicata. Si lamentala violazione dell’art. 8 co. 8 lett. e) del CCNL citato, perchénon erano stati dimostrati i disservizi o i danni arrecatiall’Azienda, utenti o terzi derivanti dalla condotta delBattista. Si deduce, poi, che la Corte aveva valutato lacondotta in astratto, senza sussumerla nel quadrodell’incarico del dott. [OSCURATO:PERSONA], con pesatura di U.O.S.D., edella disciplina della dirigenza medica, fondata suautonomia, responsabilità organizzativa e orientamento airisultati; che anche la recidiva era stata valorizzata qualeautomatica aggravante, senza verificare se i fattiintegrassero una progressione disciplinare omogenea ouna divergenza interpretativa sul regime di orario,funzione dirigenziale e aggiornamento professionale, cheavrebbe imposto una valutazione più aderente ai criteri digradualità previsti dalla contrattazione collettiva; che nonera stato, poi, tenuto conto dalla Corte territoriale il profilodella competenza dell’organo disciplinare: dal verbale didefinizione del 6 maggio 2015 risultava un collegiocomposto dal [OSCURATO:PERSONA], dal DirettoreAmministrativo e dal Dirigente UOC [OSCURATO:PERSONA], manon dal Direttore Generale né da un suo delegato, benchéNumero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/2026l’art. 7, comma 4, CCNL 6 maggio 2010 attribuNuismsereo dia ralc colta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/2026Direttore Generale, o a chi da lui delegato, ledeterminazioni conclusive nei procedimenti relativi allesanzioni più gravi, senza prova aziendale di una validadelega.13. Il motivo non è fondato.14. Le censure riguardanti la illegittimità della sanzioneirrogata per mancata prova sul disservizio arrecatoall’Azienda sono infondate perché tale elemento è solo unodi quelli da valutare per stabilire l’entità della sanzione, manon rappresenta un presupposto decisivo della fattispeciedisciplinare (“a. salvo che non ricorrano le fattispecieconsiderate nell’art. 55 – quater, comma 1, lett. b) deld.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio oarbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entitàdella sanzione è determinata in relazione alla duratadell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disserviziodeterminatosi, alla gravità della violazione degli obblighidel dirigente, agli eventuali danni causati all’azienda, agliutenti o ai terzi”).15. La gravità della condotta è stata ampiamente motivatadalla Corte territoriale, evidenziando che i comportamentiposti in essere denotavano, per l’incolpato, l’assenza dirispetto dei propri doveri e delle proprie responsabilitàconnesse al ruolo rivestito.16. Analogamente, il giudizio di proporzionalità dellasanzione è stato ancorato dalla Corte territoriale allagravità dei fatti commessi, con la ulteriore specificazioneche l’inosservanza della disciplina sulla organizzazionedell’orario di lavoro e l’essersi assentato in pienacampagna vaccinale avevano rischiato di creare unpregiudizio alla stessa.Numero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/202617. Trattasi, anche in questo caso, di valutazioni di Nmumeerroi dtio ra,c colta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/2026adeguatamente argomentate e, pertanto, insindacabili insede di legittimità.18. Circa, infine, le doglianze sulla incompetenzadell’organo che aveva inflitto la sanzione disciplinare, vaosservato che si tratta di una questione nuova,comportante accertamenti di fatto, non affrontata nellagravata sentenza e in relazione alla quale il ricorrente nonha specificato il “dove”, il “come” ed il “quando” la stessaera stata sottoposta, negli esatti termini oggi prospettati,ai giudici del merito.19. Quanto sopra a prescindere dal difetto di specificitàdelle censure, fondate sul verbale del 6.5.2014, di cui nonviene riportato il contenuto integrale onde potere operareil controllo di legittimità richiesto a questa Corte.20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.21. Nulla va disposto in ordine alle spese del presentegiudizio non avendo l’intimata svolto attività difensiva.La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dàversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20.5.2026Il Consigliere est. La PresidenteGuglielmo [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 2806/2025Numero sezionale 2536/2026Numero di raccolta generale 23334/2026Data pubblicazione 16/07/2026