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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 agosto 2023

Cassazione n. 06837/2025

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ciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19959-2023proposto da: COLOMBO S.P.A., rappresentata e dife s a da ll ’ Avvocat o FEDERICO CASAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO N. 6507/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositatol’1/8/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMOnell’udienza pubblica del 25/2/2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della RepubblicaSTANISLAO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale; sentitaper la ricorrente l’Avvocat a [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 sentita per la contro ricorrente l’Avvocat a [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato con sentenza del 23/4/2018, chiedendo di esservi ammessa per il creditodi €. 566.403,21 che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva acquistato dal Fallimento della Consonda s.p.a. e da quest’ultima vantato, in prededuzione, per lavori eseguiti , in forza di contratto del 12/2/1998, nel corso della procedura di amministrazione straordinariache, aperta nel 1996 ai sensi della l. n. 95/1979,aveva preceduto, senza soluzione di continuità, il Fallimentoopposto.

1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.

1.3. Il tribunale, in particolare, dopo averrilevato che: - “secondo la prospettazione di parte opponente, il credito oggetto di insinuazione al passivo sarebbe maturato fra giugno 1999 ed aprile 2000”; - il Fallimento aveva eccepito la prescrizione del credito azionatocon la conseguente necessità di “ verificare se questo si fosse prescritto al momento della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo” del Fallimento opposto; ha ritenuto che: - “ nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria sub l. n. 95/1979”, “l’ammissione del credito al passivo … determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo”, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.;- deve, tuttavia, escludersi che, a fronte degli strumenti Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 di tutela di cui gode il creditore per porre rimedio all’inerzia degli organi della procedura amministrativa, “la sola istanza ex art. 208 L.F., non seguita dal deposito dello stato passivo e dalle successive formalità, ex art. 209, comma 1, L.F., sia idonea a produrre un effetto interruttivo della prescrizione sine die”; - la società opponente, “pur deducendo l’intervenuta presentazione di istanza di ammissione al passivo da parte della Consonda spa (e quindi l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione)”, non ha, tuttavia, prodotto ( né tanto meno ha dedotto) “ l ’ esistenza del … provvedimento di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria, assumendo”, per contro, “ che l ’ inclusione del credito nello stato passivo di quest’ultima”poteva “ desumersi da una serie di comunicazioni inviate dai commissari della [OSCURATO:PERSONA] in a.s. a essa opponente ovvero alla curatela della Consonda spa (sua dante causa), comunicazioni che implicherebbero un riconoscimento del debito, atti quindi: tanto a provare l’inserimento del credito di Consonda spa nello stato passivo, quanto l’intervenuta interruzione della prescrizione”; - la documentazione prodotta , “in uno alle note del 30/09/2022” “(ossia doc.: 26) pagamento fattura n. 258 del 1 settembre 1999) e del 21/11/2022 (ossia docc.: 27) progetto scissione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; 28) Autorizzazioni MISE a presentazione concordato [OSCURATO:PERSONA] e relativa documentazione; 29) comunicazioni F.lli Costanzo – [OSCURATO:PERSONA] per stato passivo aggiornato; 30) progetto di riparto S.C.I.A. s.r.l.)”, era , del resto, inammissibile e inutilizzabile ai fini della decisione, trattandosi di documenti depositatiin giudizio “oltre il termine delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 93 lf pur se volti a contrastare tanto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, quanto quella di prescrizione già sollevate nell’ambito dell’esame dello stato Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 passivo”; - l ’ ammissione al passivo non può , d’altra parte, essere desunta da “elementi diversi dal provvedimento di ammissione o dall’annotazione espressa nello stato passivo”; - in ogni caso, non sussistevano tra i documenti prodotti in giudizio “atti interruttivi idonei eventualmente ad interrompere la prescrizione entro il termine di legge”, pari, trattandosi di obbligazioni contrattuali, a dieci anni, posto che, “ anche a prescindere da considerazioni in ordine all’assenza di elementi atti a provare l’effettiva esecuzione della prestazione e, quindi, l’insorgere del credito dedotto”, “nessuno dei documenti” depositati dall’opponente “è utile ai fini dell’eventuale interruzione della prescrizione eccepita dalla curatela”.

1.4. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato nella somma di €. 3.700,00, oltre accessori.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato lunedì 2/10/2023, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale, cui la ricorrente principaleha, a sua volta, ha resistito con controricorso.

1.7. Le parti hanno depositato memorie.

1.8. La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 21110/2024, ha rilevato che il ricorso poneva la questione di diritto di particolare rilevanza concernente l’efficacia interruttiva permanente della prescrizione nell’amministrazione straordinaria aperta ai sensi della l. n. 95/1979 e nel successivo fallimento.

1.9. Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositato memorianella quale ha concluso per “ la fondatezza del ricorso” sul rilievo che “ l’effetto interruttivo permanente Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 doveva essere riconnesso alla domanda, rimasta senza seguito, con cui la curatela del fallimento di Consonda spa aveva richiesto l’ammissione del credito allo stato passivo della procedura”.

1.10. Le partihanno, a loro volta , depositato memorie . [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale , lamentando la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 95, comma 7, l.fall. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha “dichiarato inammissibile e inutilizzabile la produzione documentale effettuata da [OSCURATO:PERSONA] contestualmente al deposito delle note scritte d’udienza del 30 settembre e delle note conclusive del 21 novembre 2022, avente ad oggetto l’assegno relativo al pagamento parziale del credito … e le comunicazioni inviate dall’A.S. all’assuntore del concordato fallimentare …”sul rilievo che tali documenti erano stati depositati “oltre il termine delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 93 lf”, senza, tuttavia, considerare che: - i l Fallimento solo nella memoria difensiva aveva dedotto che “l’opponente insiste nell’avvenuta ammissione al passivo dell’AS del credito della Consonda s.p.a. assumendo che altrimenti non vi sarebbe stato il pagamento della somma di euro 89.741,48”, eccependo l’infondatezza di “tale assunto”; - il documento comprovante il “pagamento parziale” effettuato dall ’ A.S. in favore del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ammissibile ; - il tribunale , pertanto,doveva necessariamente “ confrontarsi con le ragioni per cui tali somme erano corrisposte”, “le quali non potevano che risiedere: (i) nel buon esito della domanda di ammissione al passivo presentata nell’ormai lontano 2000 (doc.

C) e (ii) nell’ammissione dell’intero credito, come ricavabile dall’elenco dei creditori unito alla proposta di concordato fallimentare (doc.Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 K)”; - il Fallimento, costituendosi nel giudizio d ’ opposizione, aveva, inoltre, dedotto che lo “ stato passivo ” allegato alla proposta concordataria, così come prodotto in giudizio dall’opponente, era “un elenco di creditori formato della proponente che non ha alcuna valenza probatoria dei crediti e dei soggetti ivi inseriti”; - la Colombo, quindi, con le note conclusive, ha prodotto “la comunicazione dello stato passivo effettuata dall’A.S. al potenziale assuntore (doc.

N)”, “ove era indicato proprio in capo a Consonda S.p.A. il medesimo credito per Euro 476.688,66 (p. 132 doc.

K…)”; - in definitiva, “ i documenti non presi in esame dal Tribunale in violazione della regola processuale dettata dall’art. 99, comma 2, n. 4), l.fall. apparivano però determinanti nella valutazione in diritto che lo stesso effettuava” posto che “la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] dimostrava proprio che il suo credito era già stato inserito nel passivo accertato dall’A.S.”.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale , lamentando “l’omessa considerazione dell’affidamento soggettivamente riposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi danti causa circa il riconoscimento del proprio credito quale fatto rilevante in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comportante la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Fallimento, era necessario verificare “l’esistenza di atti interruttivi idonei eventualmente ad interrompere la prescrizione”, senza, tuttavia, considerare che: -a seguito della presentazione della domanda di accertamento del credito proposta dal [OSCURATO:PERSONA], l’A.S. aveva trasmesso un fax nel quale annunciava che la distribuzione di “acconti parziali in misura proporzionale ai crediti da Voi vantati”, evidentemente Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 presupponendo tanto l’esistenza del credito, quanto la sua avvenuta ammissione al passivo, a cui peraltro effettivamente seguiva il pagamento in data 13/10/2001 di £. 173.736725; -in data 3/11/2015, a mezzo posta certificata, l’A.S. chiedeva la comunicazione di un indirizzo “al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al credito vantato”; -in data 4/12/2015, l’A.S. comunicava anche alla cessionaria il deposito della proposta di concordato fallimentare nel cui “stato passivo” era individuato anche il credito di Consonda; - nel caso in esame, pertanto, in ragione dei ricordati comportamenti obiettivi e coerenti da parte degli organi dell’A.S., “ il termine di prescrizione del credito previsto dall’art. 2946 c.c. …non poteva decorrere … alla luce dell’affidamento risposto dai creditori circa la loro soddisfazione nell’alveo della procedura di amministrazione straordinaria”.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente principale , lamentando la violazione degli artt. 2945, comma 2°, e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo dell’A.S. presentata dal [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto efficacia interruttiva permanente nel corso della procedura concorsuale e che, in difetto di ammissione al passivo, il credito della società opponente si era, per l’effetto, prescrittoin ragione del decorso di più di dieci anni da quando il creditore aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento opposto , omettendo, tuttavia, di considerare che : - l ’ ammissione del credito al passivo della liquidazione coatta amministrativa determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedura a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 ammissione d’ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.; - nel la vicenda i n esame, pertanto, il termine di prescrizione è ricominciato a decorrere al momento della chiusura dell’A.S..

2.4. Il terzomotivo è fondato, con assorbimento dei primi due e del ricorso incidentale, che ha per oggetto la statuizione sulle spese processualiassunta dal tribunale.

2.5. Questa Corte, infatti, dopo aver rilevato che: - nel fallimento, soltanto l a presentazione dell a domanda di ammissione a l passivo determina l ’ interruzione della prescrizione del credito coneffetti permanenti, a norma dell’art.94 l.fall., fino alla chiusura della procedura concorsuale; - l ’ art.94 l.fall. non ̀ richiamato dalla disciplina della liquidazione coatta e, dunque, dell’amministrazione straordinaria; - l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come quella di amministrazione straordinaria, non determina alcun effetto sospensivo o interruttivo del decorso della prescrizione; ha ritenuto che, nel caso in cui il debitore è assoggettato ad amministrazione straordinaria (così come disciplinata dal d.l. n. 30/1979, convertito in l. n. 95/1979, che, all’art. 1, comma 4°, prevedeche, per quanto non diversamente stabilito, trovanoapplicazione gli articoli della legge fallimentare dedicati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, vale a dire gli artt. 195 e ss.l.fall.), le norme previste dagli artt. 207 e ss.l.fall., nella versione all ’ epoca vigente , prevedono : a ) la comunicazione del commissario liquidatore ai singoli creditori delle “sommerisultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa”(art. 207, comma 1° ); b ) la richiesta di “riconoscimento di propri crediti” da parte dei creditori che non hanno ricevuto la detta comunicazione,nonch́ Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 eventuali “osservazioni(e) istanze ” da parte dei creditori che la comunicazione hanno invece ricevuto (artt. 208e 207 , comma 3°, l.fall.); c) la formazione dello stato passivo da parte del commissario, con il conseguente deposito in cancelleria e connessa esecutivitàdel medesimo (art. 209, comma 1°, l.fall.); d) l ’ eventuale proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni ai sensi degli artt. 98 e 100 l.fall., nella versione vigente al tempo, “con ricorso al presidente del tribunale”(art. 209, comma 2°, l.fall.); -tale d iversa (rispetto a quella propria dell’esecuzione fallimentare) conformazione della procedura di verifica del passivo delineata dagli artt. 207 e ss. l.fall. non è, tuttavia, di ostacolo a ravvisare l’applicazione pure nell’ambito di quest’ultima di quanto desumibile dalla norma dell ’ art. 94 l.fall., nel senso, pi ù precisamente, di ricollegare alla partecipazione del creditore alla relativa procedura l’effetto dell’“interruzione permanente” della prescrizione che risulta stabilito da questa disposizione; - tale no rma trova, pertanto, applicazionetanto “all’espressa manifestazione di una richiesta da parte del singolo creditore (e riconducibili, dunque, alle situazioni considerate nelle norme degli artt. 209, comma 2, 208 e 207, comma tre, legge fall.)”, quanto “alla comunicazione del commissario ex art. 207, comma uno, legge fall.”, per cui “l’effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi (solo) al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi ai sensi dell’art. 209, comma uno, legge fall.”(Cass. n. 11983 del 2020, in motiv.).

2.6. In tal senso, del resto, hanno opinato di recente le Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 13143 del 2022, hanno, in effetti, ritenuto che: -“la formazione dello stato passivo nella l.c.a. si discosta … dalla disciplina dell’insinuazione fallimentare … per la significativa peculiarità che le norme sulla l .c.a.

Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 identificano l’insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase niente affatto incentrata sull’intervento del giudice, sebbene e solo sul potere officioso del commissario liquidatore”; - “ secondo l ’ art. 201 legge fall. il commissario, entro un mese dalla nomina, comunica a ciascun creditore … le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa … dopodiché (art. 207 legge fall.) i creditori …possono far pervenire al commissario … le loro osservazioni o istanze”; - “ in questa fase non ci sono propriamente delle ‘domande’ di parte ” nel senso che “ c i sono (meglio ci possono essere) delle ‘osservazioni o istanze’, che per consolidata opinione non producono gli effetti di una domanda di ammissione al passivo, e quindi neppure gli effetti di una domanda ‘giudiziale’”; - “d i contro i creditori pretermessi hanno diritto (art. 208 legge fall.) di chiedere il riconoscimento dei propri crediti …con comunicazione raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione”; - “neppure tali istanze, non essendo rivolte al giudice ń implicandone l’intervento, costituiscono "domande giudiziali" … e tuttavia producono comunque l ’ effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale”; -“per costante giurisprudenza infatti la diversa conformazione, rispetto a quello fallimentare, del procedimento di verifica dei crediti nella l.c.a. (come pure, d’altronde, nell’amministrazione straordinaria) non ̀ di ostacolo a ravvisare l’applicazione dei medesimi principi pure nell’ambito di detta procedura (v.

Cass. Sez. 1 n. 17955-03, Cass. Sez. 1 n. 4209-04, nonch́ , di recente, Cass. Sez. 1 n. 12559 - 21) ”; - “ i n cì ̀ da ravvisare un approdo condivisibile, perch é coerente con quanto affermato da questa Corte anche a proposito dell’amministrazione straordinaria (v.

Cass. Sez. 1 n. 11983-20, Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 Cass. Sez. 1 n. 14527-20), visto che nell’amministrazione straordinaria (segnatamente in quella sottopostaalla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979), l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dello stesso art.209 legge fall. (appositamente richiamato), determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 207, primo comma”; - “la ragione ̀ rettamente individuabile nelle seguenti proposizioni: (i) il combinato degli artt. 2493, quarto comma, e 2945, quarto comma, cod.civ., e, poi, la giurisprudenza di questa Corte, inducono a constatare l’esistenza nell’ordinamento di piùcasi in cui l’azione giudiziaria pù essere instaurata solo dopo l’effettuazione di un procedimento anche extragiudiziario e non necessariamente contenzioso, il quale ̀ tuttavia suscettibile di esser promosso dall’avente diritto con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale; (ii) la presentazione della domanda giudiziale non ̀ da considerare, cos̀, la condizione esclusiva per la produzione del cd. effetto interruttivo permanente della prescrizione; (iii) nel sistema vigente la regolamentazione della procedura fallimentare si pone come elemento informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto piùmarcatamente amministrativo; (iv) infine, e in particolare, l’art. 209,secondo comma, legge fall. ̀ teso a uniformare, rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), e sottostante all’uniformazione ̀ da reputare presupposta anche la parificazione del piano sostanziale, quanto agli esiti delle rispettive fasi di accertamento e dei relativi effetti”; - “l’ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina”, pertanto, “un effetto interruttivo permanente del termine di Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 prescrizione per l’intera durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio” mentre, “nel caso previsto dall’art. 208 legge fall.”, l’effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedurasi determina “a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo”.

2.7. Ildecreto impugnato si è posto, evidentemente, in contrasto con i principi esposti:lì dove ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’opposto, era necessario “ verificare se questo si fosse prescritto al momento della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo” del Fallimentosenza, tuttavia , considerare né l ’ effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell’A.S. (incontestatamente) presentata dalFallimento Consonda s.p.a. in data 4/10/2000 ( v. il doc.

C allegato al ricorso), né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale, che, come lo stesso tribunale ha accertato, ha preceduto “senza soluzione di continuità” il Fallimento opposto.

2.8. Il ricorso principale dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei primi due e del ricorso incidentale, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19959-2023proposto da: COLOMBO S.P.A., rappresentata e dife s a da ll ’ Avvocat o FEDERICO CASAper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO N. 6507/2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositatol’1/8/2023; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMOnell’udienza pubblica del 25/2/2025; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della RepubblicaSTANISLAO [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale; sentitaper la ricorrente l’Avvocat a [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 sentita per la contro ricorrente l’Avvocat a [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarato con sentenza del 23/4/2018, chiedendo di esservi ammessa per il creditodi €. 566.403,21 che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva acquistato dal Fallimento della Consonda s.p.a. e da quest’ultima vantato, in prededuzione, per lavori eseguiti , in forza di contratto del 12/2/1998, nel corso della procedura di amministrazione straordinariache, aperta nel 1996 ai sensi della l. n. 95/1979,aveva preceduto, senza soluzione di continuità, il Fallimentoopposto. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo averrilevato che: - “secondo la prospettazione di parte opponente, il credito oggetto di insinuazione al passivo sarebbe maturato fra giugno 1999 ed aprile 2000”; - il Fallimento aveva eccepito la prescrizione del credito azionatocon la conseguente necessità di “ verificare se questo si fosse prescritto al momento della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo” del Fallimento opposto; ha ritenuto che: - “ nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria sub l. n. 95/1979”, “l’ammissione del credito al passivo … determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo”, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.;- deve, tuttavia, escludersi che, a fronte degli strumenti Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 di tutela di cui gode il creditore per porre rimedio all’inerzia degli organi della procedura amministrativa, “la sola istanza ex art. 208 L.F., non seguita dal deposito dello stato passivo e dalle successive formalità, ex art. 209, comma 1, L.F., sia idonea a produrre un effetto interruttivo della prescrizione sine die”; - la società opponente, “pur deducendo l’intervenuta presentazione di istanza di ammissione al passivo da parte della Consonda spa (e quindi l’esistenza di un valido atto interruttivo della prescrizione)”, non ha, tuttavia, prodotto ( né tanto meno ha dedotto) “ l ’ esistenza del … provvedimento di ammissione al passivo dell’amministrazione straordinaria, assumendo”, per contro, “ che l ’ inclusione del credito nello stato passivo di quest’ultima”poteva “ desumersi da una serie di comunicazioni inviate dai commissari della [OSCURATO:PERSONA] in a.s. a essa opponente ovvero alla curatela della Consonda spa (sua dante causa), comunicazioni che implicherebbero un riconoscimento del debito, atti quindi: tanto a provare l’inserimento del credito di Consonda spa nello stato passivo, quanto l’intervenuta interruzione della prescrizione”; - la documentazione prodotta , “in uno alle note del 30/09/2022” “(ossia doc.: 26) pagamento fattura n. 258 del 1 settembre 1999) e del 21/11/2022 (ossia docc.: 27) progetto scissione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; 28) Autorizzazioni MISE a presentazione concordato [OSCURATO:PERSONA] e relativa documentazione; 29) comunicazioni F.lli Costanzo – [OSCURATO:PERSONA] per stato passivo aggiornato; 30) progetto di riparto S.C.I.A. s.r.l.)”, era , del resto, inammissibile e inutilizzabile ai fini della decisione, trattandosi di documenti depositatiin giudizio “oltre il termine delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 93 lf pur se volti a contrastare tanto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, quanto quella di prescrizione già sollevate nell’ambito dell’esame dello stato Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 passivo”; - l ’ ammissione al passivo non può , d’altra parte, essere desunta da “elementi diversi dal provvedimento di ammissione o dall’annotazione espressa nello stato passivo”; - in ogni caso, non sussistevano tra i documenti prodotti in giudizio “atti interruttivi idonei eventualmente ad interrompere la prescrizione entro il termine di legge”, pari, trattandosi di obbligazioni contrattuali, a dieci anni, posto che, “ anche a prescindere da considerazioni in ordine all’assenza di elementi atti a provare l’effettiva esecuzione della prestazione e, quindi, l’insorgere del credito dedotto”, “nessuno dei documenti” depositati dall’opponente “è utile ai fini dell’eventuale interruzione della prescrizione eccepita dalla curatela”. 1.4. Il tribunale, quindi, ha rigettato l’opposizione ed ha condannato l’opponente, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato nella somma di €. 3.700,00, oltre accessori. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato lunedì 2/10/2023, ha chiesto, per tremotivi, la cassazione del decreto. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel quale ha proposto, per un motivo, ricorso incidentale, cui la ricorrente principaleha, a sua volta, ha resistito con controricorso. 1.7. Le parti hanno depositato memorie. 1.8. La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 21110/2024, ha rilevato che il ricorso poneva la questione di diritto di particolare rilevanza concernente l’efficacia interruttiva permanente della prescrizione nell’amministrazione straordinaria aperta ai sensi della l. n. 95/1979 e nel successivo fallimento. 1.9. Fissata la pubblica udienza, il Pubblico Ministero ha depositato memorianella quale ha concluso per “ la fondatezza del ricorso” sul rilievo che “ l’effetto interruttivo permanente Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 doveva essere riconnesso alla domanda, rimasta senza seguito, con cui la curatela del fallimento di Consonda spa aveva richiesto l’ammissione del credito allo stato passivo della procedura”. 1.10. Le partihanno, a loro volta , depositato memorie . [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente principale , lamentando la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 95, comma 7, l.fall. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”,ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha “dichiarato inammissibile e inutilizzabile la produzione documentale effettuata da [OSCURATO:PERSONA] contestualmente al deposito delle note scritte d’udienza del 30 settembre e delle note conclusive del 21 novembre 2022, avente ad oggetto l’assegno relativo al pagamento parziale del credito … e le comunicazioni inviate dall’A.S. all’assuntore del concordato fallimentare …”sul rilievo che tali documenti erano stati depositati “oltre il termine delle preclusioni istruttorie di cui all’art. 93 lf”, senza, tuttavia, considerare che: - i l Fallimento solo nella memoria difensiva aveva dedotto che “l’opponente insiste nell’avvenuta ammissione al passivo dell’AS del credito della Consonda s.p.a. assumendo che altrimenti non vi sarebbe stato il pagamento della somma di euro 89.741,48”, eccependo l’infondatezza di “tale assunto”; - il documento comprovante il “pagamento parziale” effettuato dall ’ A.S. in favore del [OSCURATO:PERSONA], pertanto, ammissibile ; - il tribunale , pertanto,doveva necessariamente “ confrontarsi con le ragioni per cui tali somme erano corrisposte”, “le quali non potevano che risiedere: (i) nel buon esito della domanda di ammissione al passivo presentata nell’ormai lontano 2000 (doc. C) e (ii) nell’ammissione dell’intero credito, come ricavabile dall’elenco dei creditori unito alla proposta di concordato fallimentare (doc.Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 K)”; - il Fallimento, costituendosi nel giudizio d ’ opposizione, aveva, inoltre, dedotto che lo “ stato passivo ” allegato alla proposta concordataria, così come prodotto in giudizio dall’opponente, era “un elenco di creditori formato della proponente che non ha alcuna valenza probatoria dei crediti e dei soggetti ivi inseriti”; - la Colombo, quindi, con le note conclusive, ha prodotto “la comunicazione dello stato passivo effettuata dall’A.S. al potenziale assuntore (doc. N)”, “ove era indicato proprio in capo a Consonda S.p.A. il medesimo credito per Euro 476.688,66 (p. 132 doc. K…)”; - in definitiva, “ i documenti non presi in esame dal Tribunale in violazione della regola processuale dettata dall’art. 99, comma 2, n. 4), l.fall. apparivano però determinanti nella valutazione in diritto che lo stesso effettuava” posto che “la documentazione prodotta da [OSCURATO:PERSONA] dimostrava proprio che il suo credito era già stato inserito nel passivo accertato dall’A.S.”. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente principale , lamentando “l’omessa considerazione dell’affidamento soggettivamente riposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi danti causa circa il riconoscimento del proprio credito quale fatto rilevante in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c. e comportante la falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dal Fallimento, era necessario verificare “l’esistenza di atti interruttivi idonei eventualmente ad interrompere la prescrizione”, senza, tuttavia, considerare che: -a seguito della presentazione della domanda di accertamento del credito proposta dal [OSCURATO:PERSONA], l’A.S. aveva trasmesso un fax nel quale annunciava che la distribuzione di “acconti parziali in misura proporzionale ai crediti da Voi vantati”, evidentemente Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 presupponendo tanto l’esistenza del credito, quanto la sua avvenuta ammissione al passivo, a cui peraltro effettivamente seguiva il pagamento in data 13/10/2001 di £. 173.736725; -in data 3/11/2015, a mezzo posta certificata, l’A.S. chiedeva la comunicazione di un indirizzo “al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al credito vantato”; -in data 4/12/2015, l’A.S. comunicava anche alla cessionaria il deposito della proposta di concordato fallimentare nel cui “stato passivo” era individuato anche il credito di Consonda; - nel caso in esame, pertanto, in ragione dei ricordati comportamenti obiettivi e coerenti da parte degli organi dell’A.S., “ il termine di prescrizione del credito previsto dall’art. 2946 c.c. …non poteva decorrere … alla luce dell’affidamento risposto dai creditori circa la loro soddisfazione nell’alveo della procedura di amministrazione straordinaria”. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente principale , lamentando la violazione degli artt. 2945, comma 2°, e 2935 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda di ammissione al passivo dell’A.S. presentata dal [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto efficacia interruttiva permanente nel corso della procedura concorsuale e che, in difetto di ammissione al passivo, il credito della società opponente si era, per l’effetto, prescrittoin ragione del decorso di più di dieci anni da quando il creditore aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo del Fallimento opposto , omettendo, tuttavia, di considerare che : - l ’ ammissione del credito al passivo della liquidazione coatta amministrativa determina un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedura a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 ammissione d’ufficio, e a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dall’art. 208 l.fall.; - nel la vicenda i n esame, pertanto, il termine di prescrizione è ricominciato a decorrere al momento della chiusura dell’A.S.. 2.4. Il terzomotivo è fondato, con assorbimento dei primi due e del ricorso incidentale, che ha per oggetto la statuizione sulle spese processualiassunta dal tribunale. 2.5. Questa Corte, infatti, dopo aver rilevato che: - nel fallimento, soltanto l a presentazione dell a domanda di ammissione a l passivo determina l ’ interruzione della prescrizione del credito coneffetti permanenti, a norma dell’art.94 l.fall., fino alla chiusura della procedura concorsuale; - l ’ art.94 l.fall. non ̀ richiamato dalla disciplina della liquidazione coatta e, dunque, dell’amministrazione straordinaria; - l’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come quella di amministrazione straordinaria, non determina alcun effetto sospensivo o interruttivo del decorso della prescrizione; ha ritenuto che, nel caso in cui il debitore è assoggettato ad amministrazione straordinaria (così come disciplinata dal d.l. n. 30/1979, convertito in l. n. 95/1979, che, all’art. 1, comma 4°, prevedeche, per quanto non diversamente stabilito, trovanoapplicazione gli articoli della legge fallimentare dedicati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, vale a dire gli artt. 195 e ss.l.fall.), le norme previste dagli artt. 207 e ss.l.fall., nella versione all ’ epoca vigente , prevedono : a ) la comunicazione del commissario liquidatore ai singoli creditori delle “sommerisultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa”(art. 207, comma 1° ); b ) la richiesta di “riconoscimento di propri crediti” da parte dei creditori che non hanno ricevuto la detta comunicazione,nonch́ Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 eventuali “osservazioni(e) istanze ” da parte dei creditori che la comunicazione hanno invece ricevuto (artt. 208e 207 , comma 3°, l.fall.); c) la formazione dello stato passivo da parte del commissario, con il conseguente deposito in cancelleria e connessa esecutivitàdel medesimo (art. 209, comma 1°, l.fall.); d) l ’ eventuale proposizione delle opposizioni e delle impugnazioni ai sensi degli artt. 98 e 100 l.fall., nella versione vigente al tempo, “con ricorso al presidente del tribunale”(art. 209, comma 2°, l.fall.); -tale d iversa (rispetto a quella propria dell’esecuzione fallimentare) conformazione della procedura di verifica del passivo delineata dagli artt. 207 e ss. l.fall. non è, tuttavia, di ostacolo a ravvisare l’applicazione pure nell’ambito di quest’ultima di quanto desumibile dalla norma dell ’ art. 94 l.fall., nel senso, pi ù precisamente, di ricollegare alla partecipazione del creditore alla relativa procedura l’effetto dell’“interruzione permanente” della prescrizione che risulta stabilito da questa disposizione; - tale no rma trova, pertanto, applicazionetanto “all’espressa manifestazione di una richiesta da parte del singolo creditore (e riconducibili, dunque, alle situazioni considerate nelle norme degli artt. 209, comma 2, 208 e 207, comma tre, legge fall.)”, quanto “alla comunicazione del commissario ex art. 207, comma uno, legge fall.”, per cui “l’effetto interruttivo della prescrizione viene a prodursi (solo) al tempo in cui diventa esecutivo l’elenco dei creditori ammessi ai sensi dell’art. 209, comma uno, legge fall.”(Cass. n. 11983 del 2020, in motiv.). 2.6. In tal senso, del resto, hanno opinato di recente le Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 13143 del 2022, hanno, in effetti, ritenuto che: -“la formazione dello stato passivo nella l.c.a. si discosta … dalla disciplina dell’insinuazione fallimentare … per la significativa peculiarità che le norme sulla l .c.a. Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 identificano l’insinuazione come avvinta da una prima (necessaria) fase niente affatto incentrata sull’intervento del giudice, sebbene e solo sul potere officioso del commissario liquidatore”; - “ secondo l ’ art. 201 legge fall. il commissario, entro un mese dalla nomina, comunica a ciascun creditore … le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell’impresa … dopodiché (art. 207 legge fall.) i creditori …possono far pervenire al commissario … le loro osservazioni o istanze”; - “ in questa fase non ci sono propriamente delle ‘domande’ di parte ” nel senso che “ c i sono (meglio ci possono essere) delle ‘osservazioni o istanze’, che per consolidata opinione non producono gli effetti di una domanda di ammissione al passivo, e quindi neppure gli effetti di una domanda ‘giudiziale’”; - “d i contro i creditori pretermessi hanno diritto (art. 208 legge fall.) di chiedere il riconoscimento dei propri crediti …con comunicazione raccomandata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione”; - “neppure tali istanze, non essendo rivolte al giudice ń implicandone l’intervento, costituiscono "domande giudiziali" … e tuttavia producono comunque l ’ effetto interruttivo della prescrizione, in modo permanente per tutta la durata della procedura concorsuale”; -“per costante giurisprudenza infatti la diversa conformazione, rispetto a quello fallimentare, del procedimento di verifica dei crediti nella l.c.a. (come pure, d’altronde, nell’amministrazione straordinaria) non ̀ di ostacolo a ravvisare l’applicazione dei medesimi principi pure nell’ambito di detta procedura (v. Cass. Sez. 1 n. 17955-03, Cass. Sez. 1 n. 4209-04, nonch́ , di recente, Cass. Sez. 1 n. 12559 - 21) ”; - “ i n cì ̀ da ravvisare un approdo condivisibile, perch é coerente con quanto affermato da questa Corte anche a proposito dell’amministrazione straordinaria (v. Cass. Sez. 1 n. 11983-20, Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 Cass. Sez. 1 n. 14527-20), visto che nell’amministrazione straordinaria (segnatamente in quella sottopostaalla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979), l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dello stesso art.209 legge fall. (appositamente richiamato), determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 207, primo comma”; - “la ragione ̀ rettamente individuabile nelle seguenti proposizioni: (i) il combinato degli artt. 2493, quarto comma, e 2945, quarto comma, cod.civ., e, poi, la giurisprudenza di questa Corte, inducono a constatare l’esistenza nell’ordinamento di piùcasi in cui l’azione giudiziaria pù essere instaurata solo dopo l’effettuazione di un procedimento anche extragiudiziario e non necessariamente contenzioso, il quale ̀ tuttavia suscettibile di esser promosso dall’avente diritto con istanza equiparata, in tema di prescrizione, alla domanda giudiziale; (ii) la presentazione della domanda giudiziale non ̀ da considerare, cos̀, la condizione esclusiva per la produzione del cd. effetto interruttivo permanente della prescrizione; (iii) nel sistema vigente la regolamentazione della procedura fallimentare si pone come elemento informatore della disciplina delle altre procedure di origine e tratto piùmarcatamente amministrativo; (iv) infine, e in particolare, l’art. 209,secondo comma, legge fall. ̀ teso a uniformare, rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), e sottostante all’uniformazione ̀ da reputare presupposta anche la parificazione del piano sostanziale, quanto agli esiti delle rispettive fasi di accertamento e dei relativi effetti”; - “l’ammissione del credito al passivo della l.c.a. determina”, pertanto, “un effetto interruttivo permanente del termine di Ric. 2023n. 19959 - Sez. 1 – PU d el 2 5 febbraio 20 2 5 prescrizione per l’intera durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio” mentre, “nel caso previsto dall’art. 208 legge fall.”, l’effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione per l’intera durata della procedurasi determina “a far data dalla domanda, rivolta al commissario liquidatore, per l’inclusione del credito al passivo”. 2.7. Ildecreto impugnato si è posto, evidentemente, in contrasto con i principi esposti:lì dove ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’opposto, era necessario “ verificare se questo si fosse prescritto al momento della proposizione dell’istanza di ammissione al passivo” del Fallimentosenza, tuttavia , considerare né l ’ effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla domanda di ammissione al passivo dell’A.S. (incontestatamente) presentata dalFallimento Consonda s.p.a. in data 4/10/2000 ( v. il doc. C allegato al ricorso), né la natura permanente di tale interruzione per tutto il corso della procedura concorsuale, che, come lo stesso tribunale ha accertato, ha preceduto “senza soluzione di continuità” il Fallimento opposto. 2.8. Il ricorso principale dev’essere, pertanto, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo del ricorso principale, con assorbimento dei primi due e del ricorso incidentale, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di