CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 19842/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia avverso la sentenza emessa in data 15/10/2021 dal Tribunale di Bergamo nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, la sentenza impugnata .e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e la rideterminazione della pena in anni uno e mesi sei di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava l'imputato per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) e, ritenendo le circostanze generiche prevalenti sulla recidiva reiterata infraquinquennale, computava la pena in anni uno e mesi tre di reclusione. Contro la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia che, nell'unico motivo, lamenta inosservanza dell'art. 69, comma 4, cod. pen., là dove vieta di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., e conseguente irrogazione di una sanzione, per difetto, non conforme alla legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'art. 69, comma 4, cod. pen. pone un esplicito divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla c.d. recidiva reiterata. La disposizione, sebbene oggetto di ripetuti interventi demolitori da parte della Corte Costituzionale che ne ha eroso l'ambito applicativo con riferimento a specifiche circostanze attenuanti, aventi prevalente (seppur non esclusivo) riguardo al limitato disvalore del fatto (tra le altre, Corte cost. n. 251 del 2012; n. 105 del 2014; n. 106 del 2014; n. 74 del 2016; n. 205 del 2017; n. 73 del 2020; n. 55 del 2021; n. 143 del 2021), è ancora vigente e, nel caso di specie, è stata disapplicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ridetermina la pena in anni uno e mesi sei di reclusione. Così deciso il 07/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]