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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 30315/2026

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la sentenza impugnata è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXla pena di anni quattro e mesi sei direclusione ed euro 1400,00 di multa per delitti di estorsione aggravata,sostituzione di persona, truffa aggravata, furto, tentata estorsione, attipersecutori ed evasione.2.

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge poiché ilGiudice, nell'accogliere la richiesta l'applicazione della pena, non avrebbe espostoi motivi a fondamento della decisione.3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nelgiudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione di pena.4.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinentiall’espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la decisione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza.

Dall'analisi della suddetta norma appare,pertanto, chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistitanell’esclusione dal novero dei motivi di ricorso per cassazione del vizio dimotivazione della sentenza.5.

Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso, che ha ad oggettoproprio il difetto di motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8912 del20/02/2018, Paoloni, Rv. 272389-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020, Pierri,Rv. 278337-01).6.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza impugnata è stata applicata, ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXla pena di anni quattro e mesi sei direclusione ed euro 1400,00 di multa per delitti di estorsione aggravata,sostituzione di persona, truffa aggravata, furto, tentata estorsione, attipersecutori ed evasione.2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge poiché ilGiudice, nell'accogliere la richiesta l'applicazione della pena, non avrebbe espostoi motivi a fondamento della decisione.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nelgiudizio di legittimità avverso la sentenza di applicazione di pena.4. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno2017, n. 103, stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazioneavverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinentiall’espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la decisione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalitàdella pena o della misura di sicurezza. Dall'analisi della suddetta norma appare,pertanto, chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistitanell’esclusione dal novero dei motivi di ricorso per cassazione del vizio dimotivazione della sentenza.5. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano exart. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso, che ha ad oggettoproprio il difetto di motivazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 8912 del20/02/2018, Paoloni, Rv. 272389-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018,Oboroceanu, Rv. 272014-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020, Pierri,Rv. 278337-01).6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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