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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07490/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Arezzo il 26 marzo 2024, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso il 12 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, senza il riconoscimento di attenuanti, alla pena pecuniata stimata di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione.

Difetterebbe qualsiasi motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, istituto che risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, complessivamente considerato in riferimento a tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, presenti, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 29 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

2. In effetti, la sentenza non parla in alcun modo delle generiche.

Tuttavia, come evidenziato dal P.G., non risulta dalla decisione — né è stato introdotto né documentato dal ricorrente in alcun modo — che le attenuanti siano state richieste dalla Difesa all'udienza di discussione del 26 marzo 2014 o in altra occasione.

In ogni caso, il ricorso si risolve in una mera invocazione ad un'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

3. Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

Motivazione semplificata. 2 e-N P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Arezzo il 26 marzo 2024, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, fatto contestato come commesso il 12 maggio 2022, in conseguenza condannandolo, senza il riconoscimento di attenuanti, alla pena pecuniata stimata di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione. Difetterebbe qualsiasi motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, istituto che risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, complessivamente considerato in riferimento a tutti gli elementi, soggettivi ed oggettivi, presenti, ad avviso del ricorrente, nel caso di specie. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 29 gennaio 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. In effetti, la sentenza non parla in alcun modo delle generiche. Tuttavia, come evidenziato dal P.G., non risulta dalla decisione — né è stato introdotto né documentato dal ricorrente in alcun modo — che le attenuanti siano state richieste dalla Difesa all'udienza di discussione del 26 marzo 2014 o in altra occasione. In ogni caso, il ricorso si risolve in una mera invocazione ad un'attenuazione del trattamento sanzionatorio. 3. Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. Motivazione semplificata. 2 e-N P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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