CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20696/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti all'omessa assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (,:sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, con esaustiva motivazione, ha ritenuto - quanto alla prima censura - che il mancato rientro in abitazione in orario corrispondente all'autorizzazione concessa non potesse escludere il dolo in assenza di patologie che ne compromettessero la capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio e - quanto alla parte del motivo con cui si rivolgono critiche alla mancata applicazione della causa di non punibilità - come la condotta si rivelasse non scarsamente offensiva in ragione dell'ingiustificata assenza dal domicilio nonostante godesse di una ampia autorizzazione ad uscire dalla abitazione, valutazione di merito che, in quanto non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il