CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 16701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] c/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 17/01/2022 dalla CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ferrara per la parte civile, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, cori condanna degli imputati al rimborso delle spese relative al presente procedimento; lette le conclusioni dei difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia per il Bacchetti e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Frosinone per il Bertolini, che hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 17/01/2022 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara emessa il 09/04/2015, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non luogo a procedersi in ordine al reato di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA]:assi, revocando le statuizioni civili per tardività della querela. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, tramite il difensore di fiducia, contestando la motivazione perché contraddittoria in ordine all'accertamento della data di conoscenza della condotta delittuosa, erroneamente individuata in atti inidonei a determinare una situazione di piena consapevolezza, senza considerare adeguatamente le dichiarazioni rese dagli stessi imputati oltre che dai testi escussi, a conferma di quanto sostenuto. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto la tempestività della querela, a fronte della dichiarata tardività da parte della corte territoriale, non può essere dedotta in sede di legittimità, trattandosi di eccezione che comporta accertamenti di fatto che sono devoluti al giudice di merito. Con argomentazioni immuni da vizi logici la sentenza impugnata ha ritenuto che già con missiva del 26 novembre 2011 il Fracassi aveva lamentato di aver subito raggiri da parte degli imputati e che - come da lui stesso dichiarato - si avvedeva della sussistenza della truffa allorché gli fu chiesta delega per la cessione a titolo gratuito delle sue quote societarie, in data 22 febbraio 2012, con conseguente tardività della querela depositata presso la Procura della Repubblica di Ferrara il successivo 29 agosto 2012. La diversa ricostruzione degli eventi riportata in ricorso, alla stregua di prove dichiarative alle quali si fa cenno, costituisce una lettura alternativa del compendio istruttorio, insuscettibile di esame in sede di legittimità, e non incide sulla tenuta logica della motivazione. L'inammissibilità del ricorso esime dalla valutazione della fattispecie in base al novellato art. 573, comma 1 bis cod. proc. pen. posto che l'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile è subordinata alla verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale; e ciò a prescindere dalla applicabilità ratione temporis della novella, questione sub judice presso le sezioni unite. 4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Va rigettata di conseguenza la domanda di condanna degli imputati al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte civile ricorrente. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 14