CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03222/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per i reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta l'omessa motivazione della sentenza in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla determinazione della pena; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, peraltro, la sentenza è adeguatamente motivata e la pena applicata non è illegale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]