CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Marsala visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronuncia ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 15.4.2021 il Tribunale di Marsala ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della concorde richiesta delle parti, la pena di C 1.000,00 di ammenda per il reato di omessa presentazione, in quanto gestore di fatto di un'attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, della richiesta di rinnovo periodico della certificazione di conformità antincendio ex art. 20 d. Igs. 139/2006, nonché del reato di cui all'art.55 lett. c) d. Igs. 81/2008 per mancata adozione delle misure di prevenzione antincendio e di tutela dell'incolumità dei lavoratori, disponendo altresì la confisca e la distruzione delle bombole di GPL. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale si duole in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 240 cod. pen. e al vizio nnotivazionale, della disposta confisca sia perché le bombole non sono beni di sua appartenenza, bensì di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta di cui egli si limitava a gestire di fatto l'attività commerciale, o comunque della società distributrice del gas, sia perché, vertendosi in ambito di confisca facoltativa, non vi era alcuna motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità tra la res e il reato e sulla conseguente pericolosità della protratta detenzione dei beni attinti dalla misura [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo profilo di doglianza è inammissibile: ove infatti si assuma la mancanza della proprietà delle bombole di gas attinte dalla misura ablatoria o comunque di alcun potere di fatto sulle stesse in capo al ricorrente, ne consegue automaticamente la mancanza di interesse all'impugnativa da parte di costui che, non potendo vantare alcun diritto alla loro restituzione, non potrebbe pertanto ottenere alcun risultato praticamente favorevole dall'accoglimento del gravame nei termini di attualità e concretezza richiesti dall'art. 586, quarto comnna cod. proc. pen.. Misurandosi l'interesse all'impugnativa, strettamente ancorata nel sistema processual penalistico ad una prospettiva utilitaristica, sul risultato concretamente conseguibile dal soggetto che si duole di un provvedimento, deve rilevarsi come nell'ambito delle misure reali il risultato in concreto perseguibile non possa che essere quello, ove si consideri che l'effetto da esse derivato è lo spossessannento del bene attinto dalla misura, della sua restituzione. Ove, infatti, si consideri che la condizione di ammissibilità dell'innpugnazione prevista dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. risiede nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e al contempo in quella, positiva, del conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), non può non tenersi conto dell'esito finale che la richiesta è volta a conseguire, la quale necessariamente presuppone una relazione qualificata tra l'impugnante e la res attinta dalla confisca, astrattamente idonea a consentire, una volta venuta meno la misura ablatoria, la restituzione del bene in proprio favore.2. Neppure il secondo profilo di doglianza supera il vaglio di ammissibilità innanzi a questa Corte per difetto di specificità: avendo invero il Tribunale siciliano individuato il nesso di pertinenzialità corrente tra le bombole contenenti GPL e dunque materiale non solo infiammabile, ma addirittura esplosivo, così come specificato sin dal capo di imputazione, detenuto a fini commerciali e la mancata regolarizzazione dell'attività di commercio, avente ad oggetto le medesime bombole, alla normativa antincendio, incombeva sul ricorrente l'onere di contestare il nesso tra le res e la disposta misura, limitandosi invece il ricorso a lamentare in termini soltanto contestativi la mancata indicazione delle ragioni di pericolosità in odine alla reiterazione della condotta incriminata. La relazione di asservimento, affermata dal giudice di merito, tra le res ed il reato contiene, infatti, in sé l'accertamento dell'oggettivo collegamento delle prime al secondo in forza non già di un rapporto di occasionalità bensì dello stretto nesso strumentale che rivela nella sua compiutezza la probabilità del ripetersi di una attività punibile, costituita dalla protratta detenzione a fini commerciali delle bombole in assenza della prescritta verifica della conformità alla normativa di prevenzione per l'incendio, onde spettava alla difesa indicare, che resta invece silente, le ragioni che non consentissero nella specie di configurare il vincolo di pertinenzialità tra le bombole detenute dall'imputato e la disciplina di prevenzione violata. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inarnmissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere