CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], titolare del [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antonio -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentati e difesi ope legis -controricorrenti - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1025/2020 depositata il 3 novembre 2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare del bar Miramare sito in [OSCURATO:PERSONA] (SA), proponeva opposizione ex artt. 22 L. n. 689 del 1981 e 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla locale Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli il 17 febbraio 2015, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 25.200 euro per violazione dell’art. 110, comma 9, lettere c) e d), T.U.L.P.S., consistita nell’aver installato presso l’esercizio commerciale da lui gestito sei apparecchi di intrattenimento non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei precedenti commi 6 e 7 e privi dei titoli autorizzatori previsti dalle vigenti disposizioni. Con sentenza del 16 aprile 2019 l’adìto Tribunale di Salerno accoglieva solo parzialmente l’opposizione e, riconosciuto sussistente il solo illecito amministrativo di cui alla lettera d) della norma innanzi citata, riduceva l’importo della sanzione a 18.000 euro. La decisione veniva impugnata dal Santonicola davanti alla Corte distrettuale di Salerno, la quale, con sentenza n. 1025/2020 del 3 novembre 2020, rigettava l’esperito gravame, condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Avverso tale sentenza il Santonicola ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Con il primo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 3, 7, 10 e 18 L. n. 689 del 1981, assumendosi che avrebbe errato la Corte d’Appello di Salerno nel ritenere intellegibile la motivazione dell’ordinanza-ingiunzione opposta. Con il secondo e il terzo mezzo è denunciata la violazione degli artt.2697 e 2700 c.c., nonché degli artt. 116 e 245 c.p.c., per avere il collegio distrettuale erroneamente attribuito fede privilegiata al verbale di accertamento redatto il 28 luglio 2012 dalla Guardia di Finanza di Salerno, anche con riguardo ai fatti non avvenuti sotto la diretta percezione degli agenti accertatori. Con il quarto e il quinto motivo, prospettanti la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 110, comma 9, T.U.L.P.S. e dell’art. 11 L. n. 689 del 1981, in relazione sia al n. 3) che al n. 5) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., si rimprovera alla Corte salernitana di avere, con motivazione perplessa e risolventesi nell’uso di formule stereotipate, giudicato congrua la sanzione amministrativa pecuniaria applicata al Santonicola, stabilita in misura corrispondente al massimo edittale previsto dalla norma di riferimento, senza tener conto della non particolare gravità della commessa infrazione, dell’opera da lui svolta per eliminarne le conseguenze e della sua personalità. Alla proposta impugnazione hanno resistito l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli e il Ministero dell’Interno mediante la notifica di un controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] In data 3 luglio 2023 l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, nell’interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore in aggiunta al precedente . In detta memoria -alla quale risulta allegata la procura ad litem , rilasciata su foglio a parte- viene portato a conoscenza della Corte che nelle more del presente giudizio di legittimità il Santonicola ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti iscritti a ruolo , ivi compreso il carico sanzionatorio di cui alla presente controversia , e si chiede espressamente di dichiarare cessata la materia del contendere, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire . Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (per analoghe fattispecie si vedano Cass. 34544/2021, Cass. n. 13923/2019, Cass. n. 21732/2018). Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico del Santonicola, non potendo trovare applicazione, in mancanza di una formale dichiarazione di rinuncia al giudizio comunicata alla controparte, il principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza n. 10198/2018 e altre pronunce conformi, peraltro con specifico riferimento al contenzioso tributario. Non ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato , non essendo questo dovuto nell’ipotesi in cui la causa di inammissibilità del ricorso siasopravvenuta alla proposizione del medesimo (cfr. Cass.n. 31732/2018, 14782/2018, Cass. n. 13636/2015). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 set