CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 38145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari confermava la decisione con la quale il Tribunale di Foggia aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di ricettazione e tentato furto, entrambi aggravati, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine alla omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.), mancanza di motivazione e omessa assunzione -di una prova decisiva, costituita dalla deposizione di due testi che avrebbero potuto confermare l'alibi dell'imputato. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 5. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello ha diffusamente motivato, con argomentazioni del tutto logiche, in ordine alla mancanza dei presupposti per procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'assunzione dei due testimoni indicati dalla difesa, considerato che la impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste «unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (così, anche da ultimo, Sez. 5, n. 112 del 30/09/2021, dep. 2022, Martucci, Rv. 282728). La Corte territoriale, infatti, ha richiamato: a) le deposizioni dei due testi di polizia giudiziaria che ebbero modo di osservare a brevissima distanza il passeggero dell'autovettura rubata e, dopo soli due giorni, lo riconobbero senza dubbio alcuno in [OSCURATO:PERSONA]; b) le testimonianze del titolare, di una impiegata e di un operaio dell'autodemolizione di Treviglio, i quali hanno radicalmente smentito di avere visto il ricorrente il giorno dei fatti, verificatisi a Barletta, rivelando così la falsità dell'alibi, confermata dai successivi accertamenti relativi alla scheda di pernottamento dell'albergo, prima alterata da visibili segni di cancellatura e poi asseritannente smarrita; c) la circostanza che neppure lo zio del ricorrente e suo genero, persone con le quali l'imputato sarebbe stato in loro compagnia a Treviglio, hanno confermato l'alibi, in questo caso fallito.7,/ 6. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclud& pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Non è comunque maturata la prescrizione neppure ad oggi, considerato che la difesa non ha considerato che la recidiva qualificata, aggravante a effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (cfr., ad es., Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015) e che il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, comma sesto, cod. pen. non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt.157 e 161 cod. pen., come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ud. 23 giugno 2022, ric. Cirelli). Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca