CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23568/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio PLACIDI e rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.,, elettivamente domiciliato in SALERNO C.[OSCURATO:PERSONA] N.58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARAGONA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1114/2023 depositata il 13/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. con atto notificato in data 1/12/2011 ha citato in giudizio i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia degli atti pubblici del 18/11/2010 e del 5/5/2011 con cui i convenuti avevano costituito in un fondo patrimoniale alcuni beni di loro proprietà, siti in Eboli, [OSCURATO:PERSONA] ed Olbia, con conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie della parte attrice. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ha esposto di essere creditrice della somma di euro 395.552,52 in forza del decreto ingiuntivo n. 728/2011 emesso dal Tribunale di Avellino, richiesto ed ottenuto in conseguenza del mancato pagamento di tutte le rate del mutuo stipulato in data 3/3/2009 con [OSCURATO:SOCIETA]., società garantita dai coniugi D’Amato e Paolantonio, rispettivamente direttore tecnico e socia della predetta società, che si erano costituiti fideiussori. [OSCURATO:PERSONA]Amato e [OSCURATO:PERSONA], preliminarmente, hanno chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello di opposizione proposto avverso il suindicato decreto ingiuntivo; nel merito hanno contestati la ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 2901 c.c. per l’azione revocatoria. Nel corso del giudizio è intervenuta volontariamente MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in qualità di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo un’autonoma domanda ex art.2901 c.c. nei confronti dei coniugi D’Amato e Paolantonioavente ad oggetto anche essa i suindicati atti pubblici del 18/11/2010 e del 5/5/2011 di costituzione dei beni in fondo patrimoniale; in particolare, la società interventrice ha dedotto che tali atti erano stati stipulati in data 14/9/2009 dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente con la società FA.S.S. Fabbrica segnalazioni stradali s.r.l., con la società D’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la società [OSCURATO:SOCIETA]. con contestuale garanzia prestata dai coniugi D’Amato e Paolantonio in qualità di fideiussori. Ha aggiunto che si trattava di transazioni pregiudizievoli per le ragioni creditorie della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., essendo rimaste insolute le rate dei finanziamenti pari complessivamente ad euro 261.412,76 ed avendo i fideiussori consapevolmente inciso sulla garanzia generica costituita dal loro patrimonio. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 29/1/2016, ha accolto sia la domanda articolata dalla parte attrice sia quella formulata dalla società interventrice e per l’effetto ha dichiarato l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. degli atti pubblici del 18/11/2010 e del 5/5/2011 con cui i convenuti avevano costituito beni di loro proprietà in fondo patrimoniale. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amato hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 29/7/2016; hanno criticato le ragioni della decisione impugnata ed hanno concluso per l’accoglimento dell’interposto gravame con vittoria delle spese processuali. [OSCURATO:SOCIETA]. -già [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] -quale società che ha incorporato [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, ha resistito ed ha chiesto il rigetto dell’impugnazione con vittoria delle spese processuali. A sua volta la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art.342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza. Nel corso del giudizio si è costituita, ex art. 111 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in forza di procura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in qualità di cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riportandosi alle difese e alle conclusioni della società cedente. La Corte d’appello di Salerno con sentenza del 13 settembre 2023 rigettava l’impugnazione condannando i coniugi Paolantonio e D’Amato al pagamento in solido delle spese processuali del grado di giudizio. Avverso la suindicatadecisione della corte di merito la Paolantonio e ilD’Amato propongono ora ricorso per cassazione, affida to a cinque motivi. Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essala società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ) e la s ocietà [OSCURATO:SOCIETA]., incorporata in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] altriintimati non hanno svolto attività difensiva . Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti invocano l’art. 360 c.p.c., co 1, nn. 3 e 5 per sostenere “la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 111,112,113, 115 e 116 c.p.c. e 2719 c.c. per non aver ritenuta disconosciuta la copia del documento doc. 5 “dichiarazione di cessione”, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto del disconoscimento del doc. 5 “dichiarazione di cessione” formalizzato nel corso del giudizio e della tardività stessa della produzione documentale. In particolare, lamentano che la dichiarazione di cessione prodotta dalla controparte sarebbe tardiva perché depositata con la comparsa conclusionale e avrebbe dovuto essere espunta dal fascicolo d’ufficio aggiungendo che “pur non accettando il contraddittorio su tale documento, si tratta semplicemente di un allegato privo di qualunque attestazione” Il motivo è fondatoe va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Parte ricorrente, nel rispetto dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ha documentato di avere sottoposto alla Corte territoriale la questione relativa alla tardività, oltre che della costituzione della banca, anche e soprattutto della documentazione attestante la cessione del credito. La Corte territoriale ha ritenuto infondata la prima questione (tardività della costituzione in giudizio), richiamando correttamente l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268 comma 2 c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione. La seconda questione, al contrario, riguardava proprio le preclusioni istruttorie e la pacifica tardività del deposito della documentazione. I ricorrenti, a pagg. 6 e 7 del ricorso hanno ribadito la contestazione in ordine alla idoneità della documentazione prodotta (questione ritenuta infondata dalla Corte territoriale) e reiterato l’eccezione di tardività della produzione documentale. Parte ricorrente, infatti, ha specificamente dedotto “a nulla, infatti, può rilevare il doc.n.5 “ dichiarazione di cessione” prodotto dalla controparte sia perché tardivo e depositato solo con la comparsa conclusionale e non con la comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. e come tale andava espunto dal fascicolo d’ufficio, e sia perché non è in alcun modo idoneo a fondare o provare la legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]”. Il profilo della tardività del deposito della documentazione posta a sostegno della legittimazione attiva della società Spring non è stato preso in considerazione della Corte territoriale e risulta incontestato, giacché il contratto di cessione è stato depositato, tardivamente, solo con la comparsa conclusionale. Nel ricorso si legge che “nonostante sia stato deposito all’atto dell’intervento ex art. 111 c.p.c. da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] l’estratto della [OSCURATO:PERSONA], ove si evince la cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del T.U.F., esso non è, da solo, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito, in quanto è richiesta anche la produzione in giudizio del contratto di cessione”. La decisione impugnata non prende alcuna posizione e non motiva sul punto. Analogamente, in questa sede di legittimità, gli odierni controricorrenti nulla rilevano al fine di documentare (al contrario) un deposito tempestivo della documentazione menzionata da parte ricorrente. Sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata va cassata. Con il secondo motivo del ricorsoi ricorrenti contestano la violazione e la falsa applicazione dell’artt. 112, 113, 115 e 295 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello provveduto alla sospensione del giudizio di gravame, a fronte della pendenza tra le parti del procedimento contrassegnato dal numero R.G. 3939/2019. In particolare, i ricorrenti sostengono che “non vi è dubbio che l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli esponenti rispetto alla pretesa creditoria della controparte è fondata e sarà certamente accolta”. “Ragion per cui, vi sono nel caso concreto le condizioni dettate dall’art. 295 c.p.c.” Con il terzo motivo lamentano con riferimento all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione ed erronea applicazione di legge degli artt.113 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 167 e 170 c.c. per carenza di motivazione della sentenza impugnata ed infine, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché la banca non avrebbe potuto escutere i beni dei fondi patrimoniali, poiché costituiti senza scopi speculativi ma per le sole esigenze familiari, estranee ai debiti contratti dai coniugi D’Amato e Paolantonio. Con il quarto motivo lamentano con riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 e 5, c.p.c. la violazione ed erronea applicazione di legge in relazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. nonché dell’art. 2901 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per aver accolto la Corte d’appello la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. nonostante l’assenza dei dovuti presupposti di legge. “Non vi è stata alcuna consapevolezza, da parte dei convenuti, di pregiudicare la garanzia patrimoniale della banca creditrice, atteso che il fondo patrimoniale non può essere considerato come un atto di disposizione o sottrazione del patrimonio alle ragioni creditorie, come una normale vendita o donazione, ma è finalizzato solo ad assicurare alla famiglia un minimo per il loro sostentamento; il consilium fraudis, sebbene ci troviamo di fronte ad un atto a titolo gratuito, anche tale requisito è inesistente essendo dimostrato dai documenti prodotti in giudizio che non vi è stata alcuna dolosa preordinazione in frode alla banca dell'atto posto in essere dai convenuti; non c’è l'eventus damni, che sussiste quando l'atto da revocare abbia reso la soddisfazione delle pretese creditorie sul restante patrimonio del debitore, impossibile”. Con il quinto motivo di impugnazione, i ricorrenti lamentano con riferimento all’art. 360, co. 1, c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità e l’infondatezza dell’atto di intervento della MPS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, non vi sarebbe alcuna prova del presunto credito preteso dal MPS in quanto la documentazione è stata prodotta oltre i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., atteso che l’intervento è avvenuto in data 24.1.2013, “mentre i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. venivano concessi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, pertanto, si consumavano entro il 7.7.2012”. La fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso comporta, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti gli altri motivi . C assa in relazione la sentenza impugnata e