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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32659/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che gli applicato ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (riconoscente la continuazione con altro rato già giudicato); considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato la violazione della legge penale, segnatamente in ragione della mancata applicazione delle pene sostitutive, non denunciando dunque l'illegalità della pena applicata su richiesta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che gli applicato ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (riconoscente la continuazione con altro rato già giudicato); considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato la violazione della legge penale, segnatamente in ragione della mancata applicazione delle pene sostitutive, non denunciando dunque l'illegalità della pena applicata su richiesta; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25
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