CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 34657/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino in data 14/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che, in data 17/1/2024, aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere 1 so, con quella degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso ex art. 416b1s.1 cod.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. in relazione alla insussistenza delle esigenze cautelari ed alla sproporzione della misura in atto. Il difensore, premesso che il Belfiore è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere dal 20 aprile 2023 in relazione a condotte estorsive che si assumono commesse tra luglio e settembre 2016 e consistite nell'avere il ricorrente tentato di far recuperare a tali Alpi e Ciaranfi quanto loro sottratto a mezzo di una truffa, sostiene che l'istanza difensiva è stata rigettata sull'assunto che l'indagato sarebbe inserito nel contesto criminale della zona del canavese sebbene il Belfiore non sia stato mai inquisito ovvero condannato per appartenenza ad associazioni mafiose o per reati di criminalità organizzata. La motivazione rassegnata dal collegio cautelare risulta illogica laddove argomenta che la richiesta di aiuto rivolta al Belfiore da parte di tali Ottaviani e Danieli risponderebbe alla logica ndranghetistica alla luce del coinvolgimento nella truffa di un esponente della cosca Alvaro, circostanze che non trovano riscontro in atti. Quanto al rischio di recidivanza, l'ordinanza impugnata ha richiamato i due procedimenti a carico del Belfiore, l'uno per detenzione di armi, sanzionata con pena prossima al minimo, l'altro per turbata libertà degli incanti, condotta di minima gravità e irrilevante ai fini del pericolo di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure difensive, relative esclusivamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura imposta, sono inammissibili per genericità ed aspecificità. Premesso che la qualificazione giuridica dei fatti contestati e la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso ex art. 416bis.1 cod.pen. sono coperte da giudicato cautelare a seguito del rigetto del ricorso (sent. n. 42598/23 del 4/10/2023) proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il provvedimento genetico del Gip di Torino, la difesa lamenta apoditticamente l'affermato inserimento dei fratelli Belfiore nel contesto della criminalità organizzata della zona del Canavese e la ritenuta sussistenza del rischio di recidiva nonostante la risalenza temporale dei fatti e la scarsa pregnanza dei procedimenti a carico del ricorrente. 1.1 Posto che la preclusione endoprocessuale discendente dal giudicato cautelare impedisce, in assenza dell'allegazione di elementi sopravvenuti, la rivalutazione della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, il collegio cautelare (pag. 3) ha- tuttavia- dato conto del coinvolgimento di un esponente della cosca di ndrangheta degli Alvaro nella commissione delle truffe ordite dallo Speranza e delle dinamiche che portarono all'intervento 2 ML) dei fratelli Belfiore, incaricati da alcune pp.00. di provvedere al recupero delle somme frodate, risultato attinto a seguito di una serie di incontri cui partecipava anche [OSCURATO:PERSONA] e con ricorso a minacce esplicite ed implicite. 1.2 Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato la presunzione relativa discendente dalla cennata circostanza ex art. 416 bis.1 cod.pen. evidenziando l'assenza di elementi che consentano di superarla, considerato il rinvenimento nell'abitazione del prevenuto, all'atto della perquisizione eseguita il 20/4/2023, di molteplici armi e munizioni, illegalmente detenute ed alcune provento di furto, circostanza che correttamente è stata ritenuta espressiva di collegamenti con qualificati ambienti criminali. Quanto alla risalenza temporale delle condotte deve ribadirsi che il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto alle quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelarí (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999 - 01; n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590 - 01). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma iter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma,