CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2225 /20 2 4 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa in forza della procura in calce al ricorso per cassazione dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – per la cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 3 362 / 1 6 /202 3 depositata in data 06/06/2023; Oggetto:cartella - notificapecnon da pubbliciregistri Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -l’Agente della riscossione notificava alla contribuente [OSCURATO:PERSONA], comunicazionedi avvenuta iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. 602 del 1973 a tutela del credito derivante da svariate cartelle di pagamento; -la CTP rigettava il ricorso; appellava la contribuente; -con la sentenza qui impugnata, la CTR ha rigettato l’appello; -ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi di ricorso che illustracon memoria ; -resiste con controricorso il Riscossore; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrenteha chiesto la decisione collegiale; Consideratoche: - il primo motivo deduce la v iolazione o f alsa applicazione degli artt. 77,comma 2 bis e 26 del d .P. R. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d .P.R. 600del 1973; violazione o falsa applicazione dell’art. 16 - ter del d . L n. 179del 2012, dell’art. 3 - bis della L. n. 53 del 1 994 e dell’art. 6 - ter del d.Lgs. n. 82 de l 2005; violazione dell’art. 44, co. 1, lett. b) Reg. UE n. 910del 2014 i n relazione all’artico lo 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.; -secondo la parte ricorrente la Corte di Giustizia di secondo grado ha erratonell’affermare che la comunicazione del preavviso di iscrizione dell’ipoteca – preavviso contenuto nel Documento n.09676201800001858000, avvenuta con messaggio PEC dell’8 ottobre2018 inoltrato alla contribuente dall’ignoto indirizzo telematico “[OSCURATO:EMAIL]”, non risultante da pubblicielenchi e non incluso in IPA, e non dall’indirizzo presente nel registro IPA [OSCURATO:EMAIL] - sarebbe Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 idoneamente avvenuta tramite PEC, restando senza rilievo la circostanzache il messaggio di posta elettronica fosse stato inviato da unindirizzo non incluso nei pubblici registri; -il motivo è manifestamente infondato; - in tema di notificazione di atti a mezzo PEC da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la circostanza che l’indirizzo da cui provienela comunicazione non sia presente nel registro INI - PEC non inficiala regolarità della stessa dal momento che è possibile ricavare il mittentedall’indirizzo dello stesso. E’ necessario invece che “… la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sianodipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass. Sez. V, sentenza 18684/2023, in questo senso anche Cass., SS.UU.,sentenza n. 15979/2022). Nel caso concreto, la ricorrente non hamai allegato i pregiudizi sofferti venendo meno all’onere probatorio su di lei gravante; comunque, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronicaistituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgerecompiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordinealla provenienza ed all'oggetto, proprio in quanto deve ritenersi cheuna maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario,ma non anche dell’indirizzo del mittente (Cass., Sez. U n ., 18maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2024, n. 564); -il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 77, comma 2 bis del d.P.R. 602 del 1973 e dell’art. 19, comma 1°, lettera e - bis) del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma1°, n. 4 c.p.c., per avere il giudice del merito affermato che la contribuente avrebbe dovuto svolgere ogni doglianza impugnando Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 immediatamente il preavviso di iscrizione ipotecaria, nel quale si trovavaesposta ed enunciata la pretesa; -il motivo è inammissibile in quanto censura una ratio decidendi che nonrisulta espressa dalla sentenza impugnata; -il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 170 c.c. , 2727 e 2729 c.c., in relazione all’articolo360, comma 1°, n. 3 c.p.c. sia per n ullità della sentenza per motivazionedel tutto carente ed apparente ; si ritiene pure violato l’art. 36,comma 2°, numero 4) del d. l gs. n. 546 del 1990 i n relazione all’art . 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. ; deduce inoltre la v iolazione o fa lsa applicazionedell’art. 170 c.c. i n relazione all’art . 360, comma 1°, n. 3 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza impugnata ha erroneamenteaffermato che l’onere della prova stabilito dall’art. 170 delc .c. e da assolversi al fine di poter opporre al creditore il vincolo derivantedal fondo patrimoniale non possa essere assolto mediante il ricorsoalla prova presuntiva; -il motivo è manifestamente infondato; - in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria è ammessa anchesui beni facenti parte del fondo patrimoniale “… alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c. sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.” (Cass. Sez. V, sentenza10166/2020); -nel caso di specie, come ha accertato in fatto la CTR con motivazione chesi pone (altro profilo adombrato nel motivo di ricorso in oggetto) al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. S ez . U n . Sent. n. 8053/2014)la ricorrente è venuta meno al soddisfacimento dell’onere Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 probatorioin quanto non ha dimostrato né l’estraneità dei bisogni e la consapevolezza del creditore, pertanto, il fondo patrimoniale non rappresentaun ostacolo al soddisfacimento dei crediti. - alla luce delle sopra esposte considerazioni, il ricorso va quindi rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza; -i nfine, la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis,ultimo comma, cod. proc. civ. a seguito di proposta di definizione accelerata, per cui la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, incontinuità con quanto già affermato da queste Sezioni Unite con le recentidecisioni Sez. U., n. 27195 del 22/09/2023 e n. n. 27433 del 27/09/2023 (v. anche Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023); - i citati precedenti hanno evidenziato che la novità normativa «contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove,appunto il legislatore usa la locuzione “altresì” », sì da codificare «unaipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temerarianel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finalelascia certamente presumere una responsabilità aggravata » ; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo com ma c.p.c. l’importo di euro 6. 0 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 commac.p.c. l’ulteriore importo di euro 3 .000,00 sempre a carico di partesoccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di euro 1 2 .0 00,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 6. 0 00 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 3.000,00ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 20