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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04797/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in composizione monocratica in data 18/11/2010 aveva condannato TESTI Patrizio a pena di giustizia per due episodi di reati, riuniti per continuazione, di ricettazione, ravvisata l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen., accertati a FIRENZE fra gennaio e aprile 2007, con la recidiva pluriqualificata.

TESTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio, ritenendo contraddittorio l'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen. e la contestuale applicazione della recidiva, senza aver operato un bilanciamento fra l'attenuante e l'aggravante a effetto speciale.Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte per l'annullamento senza rinvio, con l'eliminazione della pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione, e condanna alla pena finale di sette mesi di reclusione e 300 euro di multa.

2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

È infatti consolidato e condiviso l'orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 2 sentenza n. 25121 del 13/05/2021 dep. 01/07/2021 Rv. 281675 imputato [OSCURATO:PERSONA]), che "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione" (negli stessi termini Sez. 2, n. 1845 del 17712/2013, dep. 2014, Rv. 258479).

3. Nel caso in esame, il primo giudice ha considerato l'ipotesi di cui al cpv dell'art. 648 cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato su cui ha stabilito la pena base di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, aumentandola a mesi sette di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione, e quindi ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa per la recidiva recidiva.

Sulla sola entità dell'aumento per la recidiva - ma in assenza di un motivo di appello sul punto del mancato bilanciamento -, la CORTE territoriale ha effettuato il medesimo calcolo di pena base e di incremento per continuazione e ha ridotto l'aumento per la recidiva pervenendo alla pena conclusiva di mesi undici e giorni 20 di reclusione ed euro 500 di multa.

La mancata censura in punto di esclusione della recidiva comporta che il giudice del merito di tale circostanza ne debba tenere conto ai fini della pena, ma non gli consente di violare le disposizioni sui criteri di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti.

Peraltro, avendo il ricorrente articolato nell'atto di appello un motivo sul trattamento sanzionatorio, la Corte di merito era investita del tema relativo alla determinazione della pena; dunque, ferma restando la recidiva (non oggetto di appello), essa era comunque tenuta a controllare la correttezza del calcolo effettuato dal primo giudice.4.

Vertendosi poi in un'ipotesi di illegalità della pena, poiché il giudice di primo grado ha effettuato un aumento non consentito dalla legge, la Corte territoriale era tenuta a emendare ex officio l'errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice.

Il giudice d'appello, infatti, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità (Sez. 1, n. 8405 del 2009, Rv. 242973; Sez. 1, n. 7892 del 2019, dep. 2020, Rv. 278078).

Si deve concludere che, avendo il primo giudice stabilito la pena base in forza del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen., deve ritenersi che tale circostanza sia stata ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, e dunque procedersi all'eliminazione del relativo aumento di pena.

Ciò peraltro alla stregua della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 14 aprile 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen.

La pena da infliggere all'imputato - che questa S.C. può direttamente rideterminare ai sensi dell'ad. 620 co. 1 lett.

I), cod. proc. pen. - sarà, dunque, pari alla pena base stabilita dal primo giudice, e cioè sei di mesi reclusione ed euro 200 di multa, aumentata a mesi sette di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione.

Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminandosi l'aumento di mesi quattro giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa erroneamente applicato dal primo giudice per la recidiva, e rideterminandosi per l'effetto la pena finale nel senso sopra indicato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento operato per la recidiva rideterminando la pena in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Così deciso a Roma il 1902/2022 Il consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FIRENZE in composizione monocratica in data 18/11/2010 aveva condannato TESTI Patrizio a pena di giustizia per due episodi di reati, riuniti per continuazione, di ricettazione, ravvisata l'ipotesi di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen., accertati a FIRENZE fra gennaio e aprile 2007, con la recidiva pluriqualificata. TESTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'erronea applicazione della legge penale quanto al trattamento sanzionatorio, ritenendo contraddittorio l'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al co. 2 dell'art. 648 cod. pen. e la contestuale applicazione della recidiva, senza aver operato un bilanciamento fra l'attenuante e l'aggravante a effetto speciale.Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte per l'annullamento senza rinvio, con l'eliminazione della pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione, e condanna alla pena finale di sette mesi di reclusione e 300 euro di multa. 2. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. È infatti consolidato e condiviso l'orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 25121 del 13/05/2021 dep. 01/07/2021 Rv. 281675 imputato [OSCURATO:PERSONA]), che "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità, non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., sicché l'applicazione dell'aumento per la recidiva, ex art. 99, comma primo e secondo n. 1, cod. pen. sulla pena "attenuata" di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., determina l'illegalità della pena per eccesso in ordine alla sua quantità, emendabile dal giudice di appello, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione" (negli stessi termini Sez. 2, n. 1845 del 17712/2013, dep. 2014, Rv. 258479). 3. Nel caso in esame, il primo giudice ha considerato l'ipotesi di cui al cpv dell'art. 648 cod. pen. quale fattispecie autonoma di reato su cui ha stabilito la pena base di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, aumentandola a mesi sette di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione, e quindi ad anni uno e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa per la recidiva recidiva. Sulla sola entità dell'aumento per la recidiva - ma in assenza di un motivo di appello sul punto del mancato bilanciamento -, la CORTE territoriale ha effettuato il medesimo calcolo di pena base e di incremento per continuazione e ha ridotto l'aumento per la recidiva pervenendo alla pena conclusiva di mesi undici e giorni 20 di reclusione ed euro 500 di multa. La mancata censura in punto di esclusione della recidiva comporta che il giudice del merito di tale circostanza ne debba tenere conto ai fini della pena, ma non gli consente di violare le disposizioni sui criteri di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti. Peraltro, avendo il ricorrente articolato nell'atto di appello un motivo sul trattamento sanzionatorio, la Corte di merito era investita del tema relativo alla determinazione della pena; dunque, ferma restando la recidiva (non oggetto di appello), essa era comunque tenuta a controllare la correttezza del calcolo effettuato dal primo giudice.4. Vertendosi poi in un'ipotesi di illegalità della pena, poiché il giudice di primo grado ha effettuato un aumento non consentito dalla legge, la Corte territoriale era tenuta a emendare ex officio l'errore di calcolo in cui era incorso il primo giudice. Il giudice d'appello, infatti, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, ha il dovere, in forza del principio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità (Sez. 1, n. 8405 del 2009, Rv. 242973; Sez. 1, n. 7892 del 2019, dep. 2020, Rv. 278078). Si deve concludere che, avendo il primo giudice stabilito la pena base in forza del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 648 cod. pen., deve ritenersi che tale circostanza sia stata ritenuta prevalente sulla contestata recidiva, e dunque procedersi all'eliminazione del relativo aumento di pena. Ciò peraltro alla stregua della sentenza della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 14 aprile 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 co. 4 cod. pen., come sostituito dall'art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen. La pena da infliggere all'imputato - che questa S.C. può direttamente rideterminare ai sensi dell'ad. 620 co. 1 lett. I), cod. proc. pen. - sarà, dunque, pari alla pena base stabilita dal primo giudice, e cioè sei di mesi reclusione ed euro 200 di multa, aumentata a mesi sette di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminandosi l'aumento di mesi quattro giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa erroneamente applicato dal primo giudice per la recidiva, e rideterminandosi per l'effetto la pena finale nel senso sopra indicato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento operato per la recidiva rideterminando la pena in mesi sette di reclusione ed euro 300,00 di multa. Così deciso a Roma il 1902/2022 Il consigliere
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