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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36298/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del difensore con cui si insiste per la fondatezza del ricorso OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente, comunque significativo (poiché la sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in sessanta involucri per una complessiva percentuale di principio attivo di circa 25 grammi era idonea alla predisposizione di 146 dosi), ma anche la particolare modalità di suddivisione, di occultamento dello stupefacente (parte del quale era ancorato con l'utilizzo di un magnete alla scocca dell'autovettura) ed il luogo in cui veniva rinvenuta indosso e sull'auto del ricorrente, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del difensore con cui si insiste per la fondatezza del ricorso OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, cumulativamente, non solo il dato ponderale dello stupefacente, comunque significativo (poiché la sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in sessanta involucri per una complessiva percentuale di principio attivo di circa 25 grammi era idonea alla predisposizione di 146 dosi), ma anche la particolare modalità di suddivisione, di occultamento dello stupefacente (parte del quale era ancorato con l'utilizzo di un magnete alla scocca dell'autovettura) ed il luogo in cui veniva rinvenuta indosso e sull'auto del ricorrente, in tal modo dando conto dei plurimi elementi che avevano complessivamente fatto escludere la occasionalità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 36298/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris