CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11075/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo il 12 marzo 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Palermo il 9 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di furto consumato pluriaggravato in abitazione, fatto commesso 1'8 giugno 2020, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di furto ed inoltre travisamento della prova in riferimento al rinvenimento delle impronte palmari dell'imputato, che sarebbero trovate sulla superficie esterna di una finestra e, dunque, in un posto accessibile a chiunque. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. Infatti il motivo di ricorso, strutturato in termini assai generici, non si confronta con la circostanza, affermata a chiare lettere alla p. 2 della sentenza impugnata, secondo cui l'impronta digitale, sicuramente riconducibile all'imputato, è stata trovata all'interno, e non già all'esterno, dell'abitazione oggetto di furto. L'impugnazione risulta, pertanto, con ogni evidenza aspecifica. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1