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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45520/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 20 aprile 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro centocinquanta di multa, perché in concorso con altra persona, era stato ritenuto responsabile del- reato di cui all'art. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., per essersi impossessato, all'interno di un supermercato, di diversi oggetti per un valore di euro 100,95. 2 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato e del concorrente (in primis assumono rilievo le dichiarazioni rese dal direttore del supermercato) dalle quali era emerso che i beni sottratti dagli scaffali erano stati occultati nell'interno dei giubbotti e che ciò aveva fatto scattare gli allarmi, una volta passati dalle casse senza pagare.

Inoltre» Giudici di merito hanno ritenuto che il reato fosse consumato, perché il servizio di video sorveglianza e di antitaccheggio non garantiva l'interruzione immediata dell'azione e si risolveva in misura generica, saltuario ed eventuale.

Le doglianze difensive, formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non si spingono a criticare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Avellino del 20 aprile 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro centocinquanta di multa, perché in concorso con altra persona, era stato ritenuto responsabile del- reato di cui all'art. 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., per essersi impossessato, all'interno di un supermercato, di diversi oggetti per un valore di euro 100,95. 2 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un motivo di impugnazione, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto di condividere le motivazioni del Giudice di prime cure relativamente alla valutazione delle prove da cui emerge la penale responsabilità dell'imputato e del concorrente (in primis assumono rilievo le dichiarazioni rese dal direttore del supermercato) dalle quali era emerso che i beni sottratti dagli scaffali erano stati occultati nell'interno dei giubbotti e che ciò aveva fatto scattare gli allarmi, una volta passati dalle casse senza pagare. Inoltre» Giudici di merito hanno ritenuto che il reato fosse consumato, perché il servizio di video sorveglianza e di antitaccheggio non garantiva l'interruzione immediata dell'azione e si risolveva in misura generica, saltuario ed eventuale. Le doglianze difensive, formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, non si spingono a criticare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 21 nov
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