CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 09681/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13433-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 235, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13433/2020 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 11589/2021Numero di raccolta generale 9681/2022 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Data pubblicazione 24/03/2022 - intimata - avverso la sentenza n. 2881/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 22 della Legge n. 689 del 1981 la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. proponeva opposizione avverso una cartella di pagamento fondata su sanzioni elevate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 114 del 1998, per violazioni delle normative in tema di commercio su aree pubbliche. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], che documentava la regolare notificazione degli atti presupposti alla cartella e la loro mancata tempestiva impugnazione da parte della società odierna ricorrente, il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 70110/2013, rigettava l’opposizione compensando le spese. Interponeva appello avverso detta decisione la società odierna ricorrente ed il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, n. 2881/2020, emessa nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], rigettava il gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, confermando la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Roma, ha F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13433/2020 rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] sezionale 11589/2021Numero di raccolta generale 9681/2022 C. avverso una cartella esattoriale emessa sulla base di ruoli Data pubblicazione 24/03/2022 relativi a quattro verbali per violazione degli artt. 28 e 29, primo comma, del D. Lgs. n. 114 del 1998. Il Tribunale ha in particolare ritenuto che le determinazioni dirigenziali conseguenti ai verbali di accertamento di violazione erano state notificate in data 20.2.2008 e la parte non le aveva tempestivamente impugnate; ha quindi ritenuto precluso l’esame delle eccezioni relative alla prescrizione della pretesa sanzionatoria ed all’illegittimità nel merito della sanzione, che avrebbero potuto essere fatte valere mediante l’impugnazione avverso le predette determinazioni dirigenziali; ha invece esaminato l’eccezione di prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notificazione delle determinazioni, escludendola perché la cartella era stata notificata il 12.9.2012, all’interno del quinquennio dalla notificazione degli atti presupposti. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. si articola in due motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare che le determinazioni dirigenziali non contenevano l’indicazione del termine per la loro impugnazione, né dell’autorità competente a tal fine. La censura è inammissibile. In primo luogo, la sentenza impugnata non indica che essa sia stata proposta con i motivi di gravame (limitati, a quanto si legge a pag. 2 della sentenza, al “… difetto di motivazione in ordine al rigetto delle eccezioni di prescrizione, di omesso invio dell’avviso bonario, di tardiva iscrizione al ruolo e di inesistenza della violazione”) ed il ricorrente non si cura di specificare il momento processuale in cui la doglianza sarebbe stata introdotta nel giudizio di merito, né di eccepire il vizio di omessa pronuncia su di essa. In ogni caso, l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta attraverso F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13433/2020 l’impugnazione delle determinazioni dirigenziali, regolarmente [OSCURATO:PERSONA] sezionale 11589/2021Numero di raccolta generale 9681/2022 notificate all’odierno ricorrente, poiché essa concerneva la Data pubblicazione 24/03/2022 regolarità formale dei predetti atti. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’inesistenza del provvedimento amministrativo, perché la violazione contestatagli presupporrebbe l’assenza della licenza per il commercio in forma itinerante, che egli invece avrebbe, come riconosciuto anche dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di merito. La censura è inammissibile. La sentenza impugnata dà atto, come già detto in relazione all’esame del primo motivo, che le determinazioni dirigenziali conseguenti ai quattro verbali di violazione erano state notificate all’odierno ricorrente, che non le ha tempestivamente impugnate. Pertanto, qualsiasi vizio relativo al merito della pretesa sanzionatoria non può, come correttamente rilevato anche dal Tribunale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) essere oggetto di esame nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale emessa sulla base di atti presupposti regolarmente notificati e non tempestivamente impugnati dal loro destinatario. L’esito del ricorso consente di non affrontare il tema della notificazione dello stesso, che risulta eseguita all’Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Agenzia, e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020, Rv. 656705)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, con la precisazione che la questione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464, con la quale si è chiarito che “… la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 13433/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 11589/2021 delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9681/2022 nominato dal precedente agente della riscossione, perché Data pubblicazione 24/03/2022 l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata”. Non risultano depositate memorie. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 16 dicembre 2021. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N