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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 19349/2026

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relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria in data 07/05/2026 del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 marzo 2026 dichiaravainammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],indagato per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen., avverso il decreto diconvalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale diNapoli limitatamente ai telefoni cellulari in sequestro; l’inammissibilità venivadichiarata in quanto il Pubblico ministero aveva emesso, in data 27 febbraio 2026,un nuovo decreto di sequestro, dei medesimi telefoni per cui era stata rilevata unacarenza di interesse all’impugnazione, posto che i beni non avrebbero potutocomunque essere restituiti.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo che il pubblico ministero non aveva provveduto a disporre la revoca delprecedente sequestro ed a restituire i telefoni cellulari per cui, alla data del 27febbraio 2026, il precedente decreto di sequestro non poteva dirsi inefficace, postoche aveva prodotto i suoi effetti e non poteva dirsi implicitamente revocato, comesostenuto dal Tribunale; ritenere che il secondo provvedimento, volto a colmarele lacune motivazionali del primo, fosse sostitutivo di quest’ultimo avrebbesignificato ammettere che il decreto di convalida di sequestro possa essereintegrato oltre i limiti temporali previsti; pertanto, l’adozione del secondoprovvedimento doveva ritenersi precluso dal principio del ne bis in idem cautelare,che opera quando siano attivate più misure relative allo stesso bene ed il Tribunaleavrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di riesame, stante lo specifico interessedell’indagato all’impugnazione.Il decreto di convalida doveva ritenersi nullo per mancanza assoluta dimotivazione ed era errata la motivazione del Tribunale che ne aveva ritenuto lalegittimità, non potendo lo stesso integrare la carenza di motivazioneindividuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro; la formulautilizzata dal pubblico ministero nel decreto di convalida era del tutto carente inordine al fumus commissi delicti, al vincolo di pertinenzialità tra le cosesequestrate ed il tema di prova e le specifiche finalità istruttorie perseguite; si eraappurato che uno dei telefoni in sequestro aveva contattato la vittima di unaverosimile truffa telefonica, ma sarebbe stata necessaria una specifica motivazionein ordine al fumus del delitto ipotizzato e le esigenze istruttorie che avrebberolegittimato l’adozione della misura, tanto più in quanto la persona offesa avevacollocato la telefonata in un orario in cui erano in corso le attività di perquisizionee sequestro, e quindi era da escludersi che il telefono da cui era partiva la chiamatafosse in uso agli indagati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1.

Si deve infatti ribadire che va ricordato che l’interesse a impugnare,deve essere valutato in modo concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile allaluce della situazione esistente al momento della decisione.Tale interesse non può dirsi sussistente nel caso in esame, avendo ilTribunale dato atto che il pubblico ministero ha espressamente affermato, nelnuovo decreto di sequestro, che il precedente provvedimento di convalida disequestro era “inefficace perché carente di motivazione”; pertanto, poiché ilricorrente ha impugnato anche il secondo provvedimento di convalida delsequestro (come risulta dalla memoria depositata), non si vede quale interesse hail ricorrente all’impugnazione; se infatti venisse meno il secondo provvedimento,non potrebbe certo ritenersi che sopravviva il primo provvedimento definito dallostesso pubblico ministero “inefficace”.1.2.

Né può essere ravvisato un giudicato cautelare, posto che “in tema disequestro preventivo, non sussiste preclusione cautelare endoprocessuale nel casoin cui, successivamente alla revoca di un precedente sequestro da parte delpubblico ministero, ne sia da quest'ultimo nuovamente richiesta l'adozione inrelazione ai medesimi beni, per lo stesso reato e sulla base degli stessi elementi,non essendo la revoca un provvedimento decisorio adottato in sede diimpugnazione, non più rivisitabile” (Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, Tonetti, Rv.283775-01, in tema di revoca di sequestro preventivo).In particolare, nei princìpi contenuti nella sentenza “Tonetti” – a parere delCollegio pienamente esportabili, alla luce della medesima ratio sottesa, alle ipotesidi revoca del sequestro probatorio – si precisa come il provvedimento di revocaadottato dal pubblico ministero non possa considerarsi un provvedimento decisorioadottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione, come taleidoneo a consentire la formazione di una preclusione endoprocessuale; dettoprovvedimento, proprio perchè adottato non in sede di impugnazione bensì qualeconseguenza di un’esclusiva decisione discrezionale da parte dall'organodell'accusa, deve ritenersi sostanzialmente fondato su ragioni di insindacabileopportunità.

D'altra parte, non è neppure configurabile – nella fattispecie – laprospettata consunzione dell'azione cautelare, che, una volta esercitata econclusasi con l'emanazione del provvedimento poi revocato dal pubblicoministero, non potrebbe essere esercitata una seconda volta, in relazione aimedesimi fatti, per lo stesso reato e sulla base dei medesimi elementi, nonessendo prevista una tale preclusione nella materia cautelare nella quale lapreclusione endoprocessuale consegue esclusivamente all’inoppugnabilità di unprovvedimento adottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione.L’inammissibilità del ricorso comporta inoltre che non possa tenersi conto deimotivi sviluppati nella memoria depositata, nella quale viene ampliato il themadecidendum posto che, mentre in ricorso si argomentava soltanto sullainsussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro sui telefoni cellulari, nellamemoria si estende la censura anche alle ulteriori cose cadute in sequestro, senzaperaltro sviluppare specifici motivi al riguardo.2.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria in data 07/05/2026 del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6 marzo 2026 dichiaravainammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],indagato per i reati di cui agli artt. 473 e 648 cod. pen., avverso il decreto diconvalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del Tribunale diNapoli limitatamente ai telefoni cellulari in sequestro; l’inammissibilità venivadichiarata in quanto il Pubblico ministero aveva emesso, in data 27 febbraio 2026,un nuovo decreto di sequestro, dei medesimi telefoni per cui era stata rilevata unacarenza di interesse all’impugnazione, posto che i beni non avrebbero potutocomunque essere restituiti.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],eccependo che il pubblico ministero non aveva provveduto a disporre la revoca delprecedente sequestro ed a restituire i telefoni cellulari per cui, alla data del 27febbraio 2026, il precedente decreto di sequestro non poteva dirsi inefficace, postoche aveva prodotto i suoi effetti e non poteva dirsi implicitamente revocato, comesostenuto dal Tribunale; ritenere che il secondo provvedimento, volto a colmarele lacune motivazionali del primo, fosse sostitutivo di quest’ultimo avrebbesignificato ammettere che il decreto di convalida di sequestro possa essereintegrato oltre i limiti temporali previsti; pertanto, l’adozione del secondoprovvedimento doveva ritenersi precluso dal principio del ne bis in idem cautelare,che opera quando siano attivate più misure relative allo stesso bene ed il Tribunaleavrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di riesame, stante lo specifico interessedell’indagato all’impugnazione.Il decreto di convalida doveva ritenersi nullo per mancanza assoluta dimotivazione ed era errata la motivazione del Tribunale che ne aveva ritenuto lalegittimità, non potendo lo stesso integrare la carenza di motivazioneindividuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro; la formulautilizzata dal pubblico ministero nel decreto di convalida era del tutto carente inordine al fumus commissi delicti, al vincolo di pertinenzialità tra le cosesequestrate ed il tema di prova e le specifiche finalità istruttorie perseguite; si eraappurato che uno dei telefoni in sequestro aveva contattato la vittima di unaverosimile truffa telefonica, ma sarebbe stata necessaria una specifica motivazionein ordine al fumus del delitto ipotizzato e le esigenze istruttorie che avrebberolegittimato l’adozione della misura, tanto più in quanto la persona offesa avevacollocato la telefonata in un orario in cui erano in corso le attività di perquisizionee sequestro, e quindi era da escludersi che il telefono da cui era partiva la chiamatafosse in uso agli indagati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Si deve infatti ribadire che va ricordato che l’interesse a impugnare,deve essere valutato in modo concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile allaluce della situazione esistente al momento della decisione.Tale interesse non può dirsi sussistente nel caso in esame, avendo ilTribunale dato atto che il pubblico ministero ha espressamente affermato, nelnuovo decreto di sequestro, che il precedente provvedimento di convalida disequestro era “inefficace perché carente di motivazione”; pertanto, poiché ilricorrente ha impugnato anche il secondo provvedimento di convalida delsequestro (come risulta dalla memoria depositata), non si vede quale interesse hail ricorrente all’impugnazione; se infatti venisse meno il secondo provvedimento,non potrebbe certo ritenersi che sopravviva il primo provvedimento definito dallostesso pubblico ministero “inefficace”.1.2. Né può essere ravvisato un giudicato cautelare, posto che “in tema disequestro preventivo, non sussiste preclusione cautelare endoprocessuale nel casoin cui, successivamente alla revoca di un precedente sequestro da parte delpubblico ministero, ne sia da quest'ultimo nuovamente richiesta l'adozione inrelazione ai medesimi beni, per lo stesso reato e sulla base degli stessi elementi,non essendo la revoca un provvedimento decisorio adottato in sede diimpugnazione, non più rivisitabile” (Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, Tonetti, Rv.283775-01, in tema di revoca di sequestro preventivo).In particolare, nei princìpi contenuti nella sentenza “Tonetti” – a parere delCollegio pienamente esportabili, alla luce della medesima ratio sottesa, alle ipotesidi revoca del sequestro probatorio – si precisa come il provvedimento di revocaadottato dal pubblico ministero non possa considerarsi un provvedimento decisorioadottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione, come taleidoneo a consentire la formazione di una preclusione endoprocessuale; dettoprovvedimento, proprio perchè adottato non in sede di impugnazione bensì qualeconseguenza di un’esclusiva decisione discrezionale da parte dall'organodell'accusa, deve ritenersi sostanzialmente fondato su ragioni di insindacabileopportunità. D'altra parte, non è neppure configurabile – nella fattispecie – laprospettata consunzione dell'azione cautelare, che, una volta esercitata econclusasi con l'emanazione del provvedimento poi revocato dal pubblicoministero, non potrebbe essere esercitata una seconda volta, in relazione aimedesimi fatti, per lo stesso reato e sulla base dei medesimi elementi, nonessendo prevista una tale preclusione nella materia cautelare nella quale lapreclusione endoprocessuale consegue esclusivamente all’inoppugnabilità di unprovvedimento adottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione.L’inammissibilità del ricorso comporta inoltre che non possa tenersi conto deimotivi sviluppati nella memoria depositata, nella quale viene ampliato il themadecidendum posto che, mentre in ricorso si argomentava soltanto sullainsussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro sui telefoni cellulari, nellamemoria si estende la censura anche alle ulteriori cose cadute in sequestro, senzaperaltro sviluppare specifici motivi al riguardo.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di euro 3.000,00 così equitativamente fissatain ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 15/05/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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