CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 35706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18984-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DEGL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente [OSCURATO:PERSONA] complementare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 18984/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1199/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 11/11/2015 R.G.N. 2488/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito anche Fondo) impugnavala sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Firenze che, in accogli mento de l ricorso d egli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo nella misura dell'85% in luogo dell'82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; 2. la Corte d'appello di Firenze , pronunciando sul gravame del Fondo, dichiarava inam m issibile l’appello , a norma dell'articolo348 bis cod.proc.civ. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dald.lgs. nr. 149 del 2022) per la mancanza di unaragionevole probabilità di essere accolto : sulla questione controversa la Corte territoriale si era già espressa ed aveva giudicato corretta l a motivazione del Tribunale, fondata sulla applicazione della « percentuale » prevista dalla disposizione dello Statuto del Fondo per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento (Quadri di IV livello) , non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario; il termine di prescrizione per la riliquidazione del trattamento, inoltre, doveva considerare ciascuna scadenza periodica; 3. per la cassazione della sentenza del Tribunale, ha proposto ricorso il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze con tre motivi, successivamente illustrati con memoria, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso. Nelle more , il Fondo ricorrente ha depositato atto di rinuncia , con accettazione,nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],per intervenuta conciliazione della lite; 4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio; CONSIDERATOCHE: 5. preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudiziotra il Fondo e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta rinuncia; avendo, peraltro, i controricorrenti a ccettato la rinuncia , nonsi provvede , tra le pre dette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell'art.391 , comma 4, cod.proc.civ.; 6. in relazione alle restanti posizioni, co n il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del [OSCURATO:PERSONA] 1991, il settimo capoverso della premessa del [OSCURATO:PERSONA] del 1995, l'art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'[OSCURATO:PERSONA] del 1998, l'art. 66, commi 1, 9 e 12, del [OSCURATO:PERSONA] del 1999, l'art. 1, comma 1, CIA 2003; 7. con il secondo motivo , il Fondo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1362 e 1363 cod.civ. , relativamenteall'interpretazione dell'art. 18, commi 1 e 4 , dello Statuto del 2011 in rapporto all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996; 8. in estrema sintesi, il Fondo ritiene che l'interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al Fondo già aventi qualifica di funzionario ai sensi della contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù della tabella di equiparazione sancita dall'art. 11 del CCNL 1999 e dall'art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l'aliquota dell'82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario; 9. i motiv i, in quanto connessi, vanno congiuntamente esaminati e sonoinfondati ; 10.è pacifico, per come riportato nel provvedimento impugnato, che i controricorrenti, ex funzionari, al momento del pensionamento, rivestissero la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di quarto livello del CCNL Credito; 11.ciò posto, la fattispecie all'attenzione del C ollegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate daquesta Corte (Cass . nr. 3309 del 2018; Cass.nn. 20030, 23286 del 2019); 12.si è osservato che «il tenore letterale dell'art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall'A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all'art. 28 goduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»; 13.i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativoil riferimento operato dalla difesa dei Fondo al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico; 14.per il Fondo, da tale circostanza doveva dedursi che ilcambio di qualifica non giustificava la rivendicazione della percentuale dell'85% della retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo della prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell'82% prevista, dall'art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario; 15.la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché « l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l'interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito»; 16.l’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto dei primi due motivi; 17.con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2934,2946e 2948 c od .c iv . , assumendo, in relazione a specifiche posizioni, l’intervenuta prescrizione del diritto alla riliquidazione; 18.il Fondo assume la prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico complementare che deduce essere di natura retributiva (e non previdenziale)e, come tale, disponibile e prescrittibile. La tesi, in sostanza, vorrebbe che la « rideterminazione » della misura della pensione sia soggetta al decennio, nel senso che, se non richiesta ne i dieci anni successivi alla maturazionedella pensione, non sarebbe più discutibile e, quindi, non sarebbero neppure rideterminabili i ratei ricadenti nel decennio a ritroso dalla domanda; 19.in altre parole, non si applicherebbe, con riferimento al trattamento pensionistico integrativo, il principio generale che riguarda la materia pensionistica in base al quale la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoliratei di pensione maturati mentre non è riferibile al«diritto a pensione » di per sé imprescrittibile ; 20.il motivo è infondato ; 21.questa Corte, anche nel solco di Cass., sez.un., nr. 6928 del 2018, ha affermato la natura «previdenziale»del trattamento pensionistico integrativo (v. Cass. nr. 18477 del 2023)posto a carico dei [OSCURATO:PERSONA]; 22.coerentemente, anche in relazione alla fattispecie di causa, la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoliratei e non è riferi bile al«diritto a pensione » ( da intendersi quale diritto «all’esatta misura della pensione») invece non prescrittibile; 23.a tale riguardo, la Corte ha già chiarito che l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza, anche nel caso di riliquidazioni, è l’unica in linea con gli insegnamenti , in materia,della Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (Cass. nr. 123 del 2022, con richiamo, tra le altre,di Corte Cost.nr. 71 del 2010; Corte Cost . nr. 345 del 1999 ; Corte Cost. n. 203del 1985). Anche in relazione a tale profilo è, dunque, corretta la decisione adottata dai giudici del merito; 24.in conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati,il ricorso va, per il resto, respinto con le spese , in parte qua , liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto. PQM La Corte dichiaraestinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rigettail ricorso d el Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze neiconfronti de gli altri controricorrenti e l o condanna alla rifusione, in favore di questi ultimi, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 percompensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Fondo ricorrente dell'ulteriore importo a titolo d