CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26658/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la nullità della citazione in quanto non contenente gli avvisi ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 è manifestamente infondato, tenuto conto che, per costante giurisprudenza in casi analoghi, ma anche con riferimento all'ipotesi specifica (Sez. 2, n. 45188 del 14/10/2021, Vermiglio, Rv. 282438), nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, non è causa di nullità del decreto di citazione in appello l'omesso avvertimento all'imputato della celebrazione del giudizio con rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto requisito non previsto dall'art. 601, comma 6, cod. proc. pen. tra quelli necessari ai fini della validità dell'atto; considerato che, con riferimento alla quantificazione della pena, esaustiva si presenta la risposta data dalla Corte territoriale che, avendo complessivamente apprezzato i requisiti di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini delle concesse attenuanti generiche, ha potuto rilevare, con motivazione logica e completa, essere stata adeguatamente calcolata dal primo giudice in ragione della gravità del fatto, della strettissima vicinanza temporale rispetto all'applicazione della misura autocustodiale e la capacità a delinquere in ragione di una pendenza giudiziaria recente; motivazione che, in quanto non illogica, è insindacabile in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così