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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11907/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] VisAcenzi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta il difetto di motivazione, peraltro in termini vaghi e generali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] r DEPOVTATI\ I 11\1 ( • 3 2026 [OSCURATO:PERSONA]:, CujiZaflU [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIP TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] VisAcenzi ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., e che, in punto di impugnazione della sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. dispone che "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza", mentre nel caso in esame il ricorso contesta il difetto di motivazione, peraltro in termini vaghi e generali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] r DEPOVTATI\ I 11\1 ( • 3     2026 [OSCURATO:PERSONA]:,     CujiZaflU [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 11907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris