CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 23 febbraio 2021, la corte di appello di Milano, confermava la pronuncia del 27-9-2019 del tribunale di Lecco che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di truffa con la recidiva infraquinquennale. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore avv.to Pagliarello, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., travisamento della prova e motivazione apparente, violazione degli artt. 530 e 533 cod.proc.pen. quanto all'omessa applicazione della regola della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio mancando la prova certa della responsabilità; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla assenza di contatti personali tra le parti quale elemento rilevante ai fini della ricostruzione dei fatti; - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. 11 Costituzione art. 6 CEDU per affermazione di responsabilità in forza di un canone oggettivo essendosi valutato illegittimamente a fini di prova un contegno processuale esplicativo del diritto di difesa; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e 62 n. 4 cod.pen. quanto alla negazione dell'attenuante di speciale tenuità del danno; - violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e 62 bis cod.pen. quanto alla negazione delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo va ricordato come secondo l'indirizzo di questa Corte di cassazione in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili. (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, Rv. 278237 - 01). Inoltre, si è anche sostenuto che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova. (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01). Orbene, nel caso in esame non appare prospettabile alcuna manifesta illogicità della pronuncia di appello che, con motivazione conforme a quella di primo grado, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di dati probatori correttamente valutati ed a fronte dei quali la versione dell'imputato è priva di carattere inconfutabile prospettando soltanto una possibilità alternativa. 2.2 Il secondo, terzo e quarto motivo propongono tutti questioni di fatto e letture alternative di elementi di prova non deducibili nel presente giudizio di legittimità. Invero va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico dell'imputato è costituito dalla intestazione allo stesso sia del conto corrente ove venne ricevuto il bonifico che dell'utenza telefonica fornita nella fase delle trattative. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2.3 Infine, la negazione dell'attenuante del danno patrimoniale lieve è fondata su accertamenti in fatto circa l'entità del danno procurato privi di qualsiasi illogicità (euro 400) così come la negazione delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti che giustificavano anche la recidiva. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Ro a, 9