CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 luglio 1972
Cassazione n. 40773/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 28/04/2025 della Corte d'Appello di Messina vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 28 aprile 2025 la Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod.proc.pen. avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1208/2020 Reg. Sent., divenuta irrevocabile in data 14 luglio 2022, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] – in esito a giudizio abbreviato – è stato condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. Vi sarebbe stata, secondo la difesa, inconciliabilità tra i fatti accertati nel corso del giudizio e quelli e quelli oggetto della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sostanza stupefacente oggetto di cessione al [OSCURATO:PERSONA], a fini di successiva rivendita, nel giudizio definito a carico del [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta del tipo cocaina. Per contro, nel processo ordinario tenutosi a carico del correo [OSCURATO:PERSONA], la sostanza stupefacente oggetto di cessione non era stata qualificata come cocaina bensì come marijuana, in considerazione dell’incertezza della qualità dello stupefacente ed in applicazione del principio del favor rei. 2. In motivazione, la Corte di Appello ha constatato la piena coincidenza del fatto storico posto a fondamento delle due sentenze, rappresentato dalla cessione, da parte dello [OSCURATO:PERSONA] ed a favore del [OSCURATO:PERSONA], di 50 grammi di sostanza stupefacente ai fini della successiva cessione a terzi da parte dell’odierno ricorrente. Si ritiene dunque che a mutare nei due giudizi sia stata la mera valutazione effettuata in ordine alla natura della sostanza stupefacente nei due diversi contesti processuali, sulla base di una diversa lettura determinata non già dall’accertamento di una situazione di fatto obiettivamente difforme ed inconciliabile sul piano storico, ma dalla scelta interpretativa di qualificare la sostanza stupefacente come cocaina in sede di giudizio abbreviato per la ritenuta sussistenza di elementi atti a fondare tale lettura, e di qualificare la medesima sostanza come droga leggera in sede di giudizio ordinario. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. In particolare, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia adeguatamente valorizzato il profilo della conflittualità tra i giudicati, che — a giudizio del ricorrente — emerge in modo evidente e decisivo ai fini della richiesta di revisione. Il ricorrente osserva che, sebbene entrambe le pronunce si fondino sul medesimo compendio probatorio, esse pervengono a ricostruzioni dei fatti storici tra loro radicalmente divergenti e in reciproca contraddizione, risultando, pertanto, inconciliabili. 3.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione. Segnatamente, il ricorrente evidenzia come tra le sentenze oggetto di esame sussista una diversità ontologica sostanziale, non riconducibile a una mera divergenza valutativa, ma tale da assumere rilievo dirimente ai fini dell’accoglimento dell’istanza di revisione. La difesa del [OSCURATO:PERSONA] osserva, invero, che il riferimento alla sostanza stupefacente del tipo marijuana, anziché alla cocaina, contenuto nella sentenza n. 2068/23 della Corte di Appello di Catania — assunta quale termine di raffronto ai fini del giudizio di revisione — non costituisce espressione di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, bensì si fonda su un diverso esame delle risultanze probatorie, sia pure con riferimento al solo oggetto dello scambio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché la domanda originaria non rientra, per le ragioni che seguono, nel cono applicativo della revisione. Il tema sotteso alla denunzia di contrasto tra giudicati qui in esame non è infatti quello del proscioglimento ma quello di una diversa qualificazione giuridica del fatto, che resterebbe punibile (con minor carico in punto di sanzione). In simili casi la revisione è preclusa, ai sensi dell’art. 631 cod.proc.pen., posto che la finalità dell’istituto è indicata, a pena di inammissibilità, nel proscioglimento. Tale limitazione, peraltro, è stata ritenuta – di recente – non in contrasto con il principio di ragionevolezza (con rigetto della proposta di apertura di un giudizio incidentale di costituzionalità) da Sez. VI n.25591 del 27 maggio 2020, secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti di ammissibilità dell'impugnazione straordinaria. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e