CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 38530/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 2 NN. 2025 SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Economie e delle Finanze nel proc. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; letta la memoria depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 marzo 2025 (depositata il 6 maggio 2025) la Corte di appello di Roma - a seguito di annullamento con rinvio disposta da Sez. 4, n. 2038 del 02/10/2024 di precedente ordinanza del 30 gennaio 2024 con la quale era stata accolta la richiesta di richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento agli arresti domiciliari patiti dal 27 agosto 2018 all' 11 gennaio 2019 con l'accusa di intralcio alla giustizia (art. 377 cod. pen.) in relazione ai delitti di falsa testimonianza e di tentata estorsione (artt. 372 e 56-629 cod. pen.), delitti da cui veniva assolto dal Tribunale di Roma, per insussistenza dei fatti, con sentenza del 9 febbraio 2021, divenuta irrevocabile il 6 giugno 2021 - ha nuovamente accolto la domanda avanzata ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., così condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere all'imputato la somma ritenuta di giustizia. 2. Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre per cassazione il Ministero dell'Economia e Finanze, tramite l'Avvocatura dello Stato, lamentando illogicità ed insufficienza della motivazione in relazione all'assenza dei presupposti di cui all'art. 314 cod. proc. pen. 2.1 La parte ricorrente, dopo aver ripreso il contenuto dell'ordinanza e i principi di diritto espressi dalla Corte in sede rescindente, deduce che la motivazione della Corte di merito romana riproduce meramente la motivazione dell'ordinanza cassata in sede rescindente, alla quale attribuisce coerenza e logicità. Dopo aver richiamato i principi espressi da Sez. U, Sarnataro (n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv 203636, ripresi in senso conforme da Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Rv. 268238) evidenzia che in sede di valutazione dell'istanza risarcitoria tutto quello che sta "a monte" della restrizione è quello che le Autorità procedenti hanno conosciuto e che nel caso in esame «[c]he di innocenza "in purezza" si trattasse era stato escluso dai provvedimenti cautelari pronunciati re adhuc integra». Evidenzia in premessa il ricorrente - riprendendo anche quanto affermato nell'ordinanza impugnata - che la misura degli arresti domiciliari era stata eseguita dalla polizia di frontiera il 27 agosto 2018; il 31 agosto 2018 l'imputato veniva interrogato e in quella sede professava la sua innocenza; il 18 settembre 2018 il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza cautelare; 1'11 gennaio 2019, a seguito dell'udienza preliminare, l'imputato veniva rinviato a giudizio e in quella sede il Giudice dell'udienza preliminare sostituiva la misura degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora fino a quando, il 7 giugno del 2019, il Tribunale di Roma revocava la misura cautelare dell'obbligo di dimora e presentazione alla PG. Tutti i provvedimenti adottati si fondavano su plurime dichiarazioni accusatorie di connazionali, poi ritrattateexpost nel corso del dibattimento o ritenute inattendibili o non riscontrate. In ragione delle indicate circostanze, si chiede l'annullamento dell'impugnata ordinanza per la sussistenza di una condotta gravemente colposa dell'istante, ostativa all'indennizzo. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza rilevando che tale provvedimento incappa nel medesimo "errore di metodo" evidenziato dalla Corte 2 C1 7- di cassazione, in quanto riproduce sostanzialmente il contenuto della precedente ordinanza della Corte d'appello oggetto di annullamento, mentre la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare, quantomeno, gli elementi a carico contenuti nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma (evocati dall'Avvocatura dello Stato nel precedente ricorso), al fine di verificare se gli stessi potessero integrare elementi preclusivi della riparazione per ingiusta detenzione, una volta valutati (in ordine alla verificazione o meno in fatto) alla stregua di quanto affermato dalla sentenza di assoluzione. Si chiede quindi l'accoglimento del ricorso per non essersi il giudice del rinvio uniformato a quanto statuito dalla Corte di cassazione. 4 Ha depositato memoria scritta il difensore dell'imputato con la quale insiste nel rigetto del ricorso, rilevando che il coimputato ha avuto riconosciuto l'indennizzo e che l'imputato fin dall'inizio si è protestato innocento producendo anche la denuncia per calunnia sporta, con documentazione allegata, in tal modo non ponendosi come fattore condizionane alla produzione dell'evento "detenzione". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1.1 Lamenta il ricorrente illogicità ed insufficienza della motivazione in relazione all'assenza dei presupposti di cui all'art. 314 cod. proc. pen., per aver la Corte di merito romana riprodotto la motivazione dell'ordinanza cassata in sede rescindente, senza essersi adeguatamente confrontata con il principio di diritto affermato da questa Corte, ma anzi ricalcando l'ordinanza cassata, e senza aver ritenuto — richiamando sul punto, ed unicamente, una serie di pronunce di questa Corte - la sussistenza di una condotta che si assume essere gravemente colposa dell'istante, ostativa all'indennizzo. 1.2 Va premesso che Sez. 4, n. 2038 del 02/10/2024 ha censurato l'ordinanza del 30 gennaio 2024 con la quale la Corte di appello di Roma aveva accolto la richiesta di riparazione avanzata dal ricorrente per l'ingiusta detenzione patita, rilevando che la stessa si era limitata a valorizzare gli elementi che avevano condotto all'assoluzione, incappando in un errore di metodo, consistito nel ragionare «richiamando, quasi parafrasando, le risultanze del processo di merito, concluso con sentenza assolutoria. Se così fosse, vi sarebbe un sostanziale automatismo tra pronunzia liberatoria e riconoscimento del diritto alla equa riparazione, ciò che, però, non corrisponde alla voluntas legis (art. 314 cod. proc. pen.), mentre, come si è già visto e come appare opportuno ribadire, costituisce compito precipuo del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione /------) / --Th -------- delle circostanze di fatto idonee ad integrare ovvero ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto i richiamati profili, appunto, del dolo o della colpa grave». 1.3 Tanto premesso, manifestamente infondate sono le censure articolate nel ricorso proposto, le quali si limitano - dopo una sintetica premessa sull'iter procedimentale e sull'annullamento con rinvio della precedente ordinanza che aveva anch'essa accolto la richiesta di indennizzo - a riportare in sequenza una serie di decisioni di questa Corte in tema di ingiusta detenzione, senza un confronto effettivo con il provvedimento impugnato. Diversamente da quanto apoditticamente affermato nel proposto ricorso - laddove si dice che la Corte di merito romana riproduce meramente la motivazione dell'ordinanza cassata cui attribuisce coerenza e logicità - la Corte di appello, nel riconoscere nuovamente il diritto all'equo indennizzo, si è attenuta al principio espresso da questa Corte, da un lato, confrontandosi con la sentenza di assoluzione, senza tuttavia riprendere, parafrasandoli, gli stessi elementi; dall'altro, individuando e quindi valorizzando la circostanza che, nel caso in esame, l'imputato non ha dato causa, né ha concorso a dare causa, alla detenzione, per dolo o colpa grave. Nessuna censura può infatti essere mossa all'impugnato provvedimento laddove evidenzia che l'imputato non solo si è sempre dichiarato innocente, ma ha anche affermato e sostenuto la calunniosità delle accuse mosse nei suoi confronti, producendo in sede di interrogatorio le denunce per calunnia, in ordine ai fatti di cui riteneva essere stato ingiustamente accusato, denunce che erano state sporte mesi prima rispetto al momento in cui veniva interrogato. Tutti questi elementi sono stati valorizzati dal giudice della riparazione e sono stati letti in uno a quelli fondanti la pronuncia assolutoria, con la quale il giudice di merito si è, anche in questo caso, legittimamente ed adeguatamente confrontato. La Corte territoriale dà atto, nell'impugnato provvedimento, che una delle persone offese, sentita a dibattimento, aveva negato i fatti denunziati nel corso delle indagini, escludendo di essere stato a suo tempo vittima di minacce da parte dell'imputato e nessun elemento era stato acquisito che fosse idoneo a provare la violenza o la minaccia per deporre il falso; un'altra persona offesa, che aveva in indagini affermato di avere ricevuto minacce, è risultata irreperibile, con conseguente acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle sue dichiarazioni, non valutate, per mancanza di elementi di riscontro; una terza persona aveva anch'essa ridimensionato quanto detto nelle indagini, affermando di avere ricevuto una mera offerta risarcitoria e non già minacce e le sue dichiarazioni risultavano contraddette da quanto affermato dal teste della difesa e da quanto emergente dai tabulati telefonici prodotti dalla difesa, che avevano dimostrato la lontananza del cellulare in uso all'imputato dalla zona della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] il giorno dei fatti di cui il medesimo è stato accusato. Confrontandosi, quindi, con la sentenza di merito, la Corte territoriale evidenzia che i riscontri acquisiti avevano inficiato irrimediabilmente la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni (inizialmente) accusatorie mosse al ricorrente, il quale, per converso, sin dall'inizio si era professato innocente, aveva già denunciato per calunnia i suoi accusatori ed ha corroborato quanto asserito con investigazioni difensive, acquisite nel contraddittorio delle parti e fondanti la decisione accusatoria. 1.4 Cosi facendo, la Corte di merito, dunque, ha escluso, nel provvedimento impugnato, che il ricorrente abbia contribuito a rafforzare l'errata convinzione del giudice della cautela con un proprio comportamento extra processuale coevo all'adozione della misura, ovvero con un comportamento processuale successivo, così da giustificare il mantenimento della cautela, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, da un lato, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti. (Sez. 4, n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Cannarile, Rv. 285828 - 01) e, dall'altro, la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante al momento dell'adozione del provvedimento privativo della libertà personale, tenendo peraltro conto di quanto successivamente accertato all'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a una valutazione critica sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, la valutazione prognostica demandata alla Corte finirebbe per coincidere con quella riservata al giudice del riesame (Sez. 4, n. 30488 del 18/06/2025, Summa, n.m.) Sotto questo profilo, va tenuto presente che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D'Ambrosio, Rv. 247664), ed è quanto appunto effettuato dalla Corte territoriale che, opportunamente, ha valorizzato la condotta tenuta dal ricorrente, il quale, sin dall'inizio, aveva professato la sua innocenza, aveva prodotto le denunce sporte per calunnia molto tempo prima rispetto a quando gli è stata applicata la misura cautelare ed aveva poi dimostrato, in dibattimento, attraverso la produzione dei tabulati e l'esame del teste della difesa l'inattendibilità del quadro accusatori° a suo carico. 1.5 In conclusione, il ricorso appare generico, limitandosi a richiamare una serie di decisione di legittimità ed a censurare il provvedimento impugnato perché avrebbe reiterato la motivazione resa nell'ordinanza cassata, senza in alcun modo confrontarsi con il contenuto dell'atto, che, facendo corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte, ha correttamente ed adeguatamente riconosciuto il diritto all'equo indennizzo, nei termini sopra precisati. 2. Per i motivi indicati, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, con conseguente condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio diritto espresso da Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222265 - 01, secondo cui nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, qualora il ricorso per cassazione da esso proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello sia rigettato o dichiarato inammissibile. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze va altresì condannato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, come liquidata in dispositivo in euro tremila, non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (cfr. Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994; cfr. anche SU n. 3775 del 21/12/2017, M. Giustizia in c. Tuttolomondo, Rv. 271650, in motivazione, al par. 4.2). Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate P.Q.M. Dichi