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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15012/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine al primo motivo, che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] comunicò, con messaggio di PEC delle ore 11:06 del 16 dicembre 2021, che egli non avrebbe potuto partecipare all'udienza, fissata per le ore 12:00 dello stesso giorno, per concomitante impegno professionale e che il suo assistito, intenzionato a partecipare all'udienza, era affetto da un rialzo febbrile, circostanza che, tuttavia, non ha in alcun modo documentato; che, di conseguenza, non avendo il difensore indicato se il concomitante impegno professionale fosse o meno sopravvenuto, per quali ragioni egli dovesse riconoscergli priorità e se gli fosse impossibile avvalersi, in uno dei procedimenti, di sostituti e mancando, vieppiù, ogni riscontro all'evocato malessere dell'odierno ricorrente, ineccepibile si palesa la decisione del Tribunale di sorveglianza di non riconoscere la legittimità dell'impedimento addotto e procedere alla definizione del procedimento; che, quanto alla residua doglianza, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che, pur a fronte degli elementi, suscettibili di positiva valutazione, rappresentati dal favorevole esito di precedente esperienza comunitaria e dalla concomitante disponibilità di un'idonea abitazione e di un'opportunità di inserimento lavorativo, le negative informazioni rilasciate dal Ser.D. in ordine all'atteggiamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] in epoca recente, vagliate unitamente all'assenza di un contesto familiare di supporto, inducono a ritenere che la sua ammissione ad un programma terapeutico di tipo ambulatoriale esporrebbe la collettività al rischio di nuove manifestazioni criminose, ciò che preclude l'accoglimento della richiesta difensiva; che, a fronte di considerazioni scevre da fratture razionali ed aderenti alle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, non idonea ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, in ordine al primo motivo, che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] comunicò, con messaggio di PEC delle ore 11:06 del 16 dicembre 2021, che egli non avrebbe potuto partecipare all'udienza, fissata per le ore 12:00 dello stesso giorno, per concomitante impegno professionale e che il suo assistito, intenzionato a partecipare all'udienza, era affetto da un rialzo febbrile, circostanza che, tuttavia, non ha in alcun modo documentato; che, di conseguenza, non avendo il difensore indicato se il concomitante impegno professionale fosse o meno sopravvenuto, per quali ragioni egli dovesse riconoscergli priorità e se gli fosse impossibile avvalersi, in uno dei procedimenti, di sostituti e mancando, vieppiù, ogni riscontro all'evocato malessere dell'odierno ricorrente, ineccepibile si palesa la decisione del Tribunale di sorveglianza di non riconoscere la legittimità dell'impedimento addotto e procedere alla definizione del procedimento; che, quanto alla residua doglianza, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, che, pur a fronte degli elementi, suscettibili di positiva valutazione, rappresentati dal favorevole esito di precedente esperienza comunitaria e dalla concomitante disponibilità di un'idonea abitazione e di un'opportunità di inserimento lavorativo, le negative informazioni rilasciate dal Ser.D. in ordine all'atteggiamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] in epoca recente, vagliate unitamente all'assenza di un contesto familiare di supporto, inducono a ritenere che la sua ammissione ad un programma terapeutico di tipo ambulatoriale esporrebbe la collettività al rischio di nuove manifestazioni criminose, ciò che preclude l'accoglimento della richiesta difensiva; che, a fronte di considerazioni scevre da fratture razionali ed aderenti alle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione, non idonea ad eccitare i poteri censori del giudice di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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