Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06273/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6273/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1000/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33405/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che la Corte di Appello di Roma quale giudice dell esecuzione ha rigettatol istanza proposta da * * sospendere l esecuzione dell ordine di esecuzioneemesso nei suoi confrontiRilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 656 cod. pen. evidenziando che l aggravante di cui all art.572 comma secondo cod. pen. è stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l effettoostativo alla sospensione dell ordine di esecuzioneRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto in tema disospensione dell ordine di esecuzione di pene detentive la condanna per il reato di cuiall art. 572 comma secondo cod. pen. anche se commesso in epoca antecedenteall entrata in vigore dell art. 9 legge 19 luglio 2019 n. 69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett. acod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato * 1 n. 10373 del 29/01/2021* * 280739 – 01 a prescindere dalla formale contestazione con l indicazione dellanorma di legge violata e senza che abbia alcun rilievo la ritenuta prevalenze di eventualicircostanze attenuanti che incidono per la determinazione della pena ma non escludono lasussistenza dell aggravante il cui effetto ostativo viene meno solo ove sia espressamenteesclusaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sonomanifestamente infondateConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 6273/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1000/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33405/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che la Corte di Appello di Roma quale giudice dell esecuzione ha rigettatol istanza proposta da * * sospendere l esecuzione dell ordine di esecuzioneemesso nei suoi confrontiRilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 656 cod. pen. evidenziando che l aggravante di cui all art.572 comma secondo cod. pen. è stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l effettoostativo alla sospensione dell ordine di esecuzioneRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto in tema disospensione dell ordine di esecuzione di pene detentive la condanna per il reato di cuiall art. 572 comma secondo cod. pen. anche se commesso in epoca antecedenteall entrata in vigore dell art. 9 legge 19 luglio 2019 n. 69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett. acod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato * 1 n. 10373 del 29/01/2021* * 280739 – 01 a prescindere dalla formale contestazione con l indicazione dellanorma di legge violata e senza che abbia alcun rilievo la ritenuta prevalenze di eventualicircostanze attenuanti che incidono per la determinazione della pena ma non escludono lasussistenza dell aggravante il cui effetto ostativo viene meno solo ove sia espressamenteesclusaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sonomanifestamente infondateConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6273/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1000/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33405/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che la Corte di Appello di Roma quale giudice dell esecuzione ha rigettatol istanza proposta da * * sospendere l esecuzione dell ordine di esecuzioneemesso nei suoi confrontiRilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 656 cod. pen. evidenziando che l aggravante di cui all art.572 comma secondo cod. pen. è stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l effettoostativo alla sospensione dell ordine di esecuzioneRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto in tema disospensione dell ordine di esecuzione di pene detentive la condanna per il reato di cuiall art. 572 comma secondo cod. pen. anche se commesso in epoca antecedenteall entrata in vigore dell art. 9 legge 19 luglio 2019 n. 69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett. acod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato * 1 n. 10373 del 29/01/2021* * 280739 – 01 a prescindere dalla formale contestazione con l indicazione dellanorma di legge violata e senza che abbia alcun rilievo la ritenuta prevalenze di eventualicircostanze attenuanti che incidono per la determinazione della pena ma non escludono lasussistenza dell aggravante il cui effetto ostativo viene meno solo ove sia espressamenteesclusaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sonomanifestamente infondateConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 6273/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 16/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 1000/2026* DI * CC 22/01/2026* * * 33405/2025* ** * [OSCURATO:PERSONA] Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 17/09/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che la Corte di Appello di Roma quale giudice dell esecuzione ha rigettatol istanza proposta da * * sospendere l esecuzione dell ordine di esecuzioneemesso nei suoi confrontiRilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all art. 656 cod. pen. evidenziando che l aggravante di cui all art.572 comma secondo cod. pen. è stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l effettoostativo alla sospensione dell ordine di esecuzioneRilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto in tema disospensione dell ordine di esecuzione di pene detentive la condanna per il reato di cuiall art. 572 comma secondo cod. pen. anche se commesso in epoca antecedenteall entrata in vigore dell art. 9 legge 19 luglio 2019 n. 69 che ha trasformato l ipotesi iviprevista in circostanza aggravante ad effetto speciale costituisce titolo ostativo allasospensione dell esecuzione in quanto già previsto come tale dall art. 656 comma 9 lett. acod. proc. pen. il cui testo è rimasto sempre immutato * 1 n. 10373 del 29/01/2021* * 280739 – 01 a prescindere dalla formale contestazione con l indicazione dellanorma di legge violata e senza che abbia alcun rilievo la ritenuta prevalenze di eventualicircostanze attenuanti che incidono per la determinazione della pena ma non escludono lasussistenza dell aggravante il cui effetto ostativo viene meno solo ove sia espressamenteesclusaRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte sonomanifestamente infondateConsiderato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 22/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 06273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris