CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che la misura attualmente in atto è stata disposta ai sensi dell'art. 282 cpp con provvedimento del GIP di [OSCURATO:PERSONA]; illustra i motivi ai ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. FATTO E DIRITTO Con l'ordinanza di cui in epigrafe ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ex art. 309, c.p.p., in parziale riforma dell'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sindaco del comune di Rosarno, in quanto gravemente indiziato dei fatti, costituenti reato, di cui all'art. 416-ter, c.p., oggetto dell'imputazione provvisoria, sostituiva la suddetta misura cautelare con quella del divieto di dimora del comune di Rosarno. 2. Avverso l'ordinanza del fcribunale del riesame, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento alla ritenuta modalità mafiosa del procacciamento del consenso elettorale ed alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA], l'interlocutore dell'Idà, alla "famiglia" dei Pisano", la cui natura mafiosa non è stata dimostrata, anche perché il Pisano è stato riabilitato dopo avere riportato una condanna nel 1983, per un reato associativo, ma non di natura mafiosa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il Fribunale del riesame ha omesso di considerare gli elementi favorevoli all'indagato evidenziati nell'istanza di riesame e nella documentazione ad essa allegata. Rileva, in particolare, il ricorrente, che i rapporti tra l'Idà e il Pisano si erano interrotti già prima del giorno delle elezioni e che nessuno degli obiettivi avuti di mira dal Pisano sono stati raggiunti nel periodo in cui l'Idà era stato sindaco, senza tacere della inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie della [OSCURATO:PERSONA], derivante dalla circostanza che quest'ultima, dipendente dell'amministrazione comunale, era stata oggetto di due procedimenti disciplinari, che si erano conclusi con il suo licenziamento, uno dei quali antecedente rispetto alle suddette dichiarazioni. Ancora ilTribunale, nel valorizzare il contenuto della conversazione tra lo Scriva e il Mastruzzo, avente ad oggetto eventuali pressioni da esercitare sull'architetto Nasso, responsabile dei progettisti cui era stato affidato il compito di redigere il PSA, non ha tenuto conto di una missiva con cui lo stesso Nasso sollecitava il sindaco di Rosarno ad accelerare la procedura di adozione del PSA, senza, tuttavia, ottenere alcuna riposta, a dimostrazione che l'attuazione del piano non era una priorità per l'amministrazione Idà; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Con nota inoltrata via posta elettronica certificata il 5.7.2021 il ricorrente articolava motivi nuovi a sostegno dei propri rilievi sulla figura del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso va parzialmente accolto, nei seguenti termini. 5. In via preliminare occorre ribadire i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo ha evidenziato come, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del-Eribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. II, 2.2.2017, n. 9212, rv. 269438; Cass., sez. IV, 3.2.2011, n. 14726; Cass., sez. III, 21.10.2010, n. 40873, rv. 248698; Cass., sez. IV, 17.8.1996, n. 2050, rv. 206104;), essendo sufficiente ai fini cautelari un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'imputato" (cfr. Cass., sez. II, 10.1.2003, n. 18103, rv. 224395; Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 742). Pertanto quando, come nel caso, in esame, vengono denunciati vizi del provvedimento di conferma emesso dangbunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi /e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che all'esigenza di completezza espositiva" (cfr. Cass., sez. V, 20.10.2011, n. 44139, 0.M.M.). 6. Sempre in via preliminare va segnalato l'approdo interpretativo, condiviso dal Collegio, cui è giunta la giurisprudenza di legittimità in sede di interpretazione dell'art. 416 ter, c.p. ("Scambio elettorale politico-mafioso"), che, nel caso in esame, viene contestato all'Idà, per avere, quest'ultimo, quale candidato a Sindaco del comune di Rosarno, accettato la promessa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "di procurargli voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis, c.p.", in cambio di una serie di utilità, che l'indagato, una volta divenuto sindaco, avrebbe loro assicurato. Si è osservato al riguardo che, in tema di scambio elettorale politico- mafioso, l'esistenza dell'intesa per il procacciamento di voti con modalità mafiose può desumersi, in via indiziaria, da indicatori sintomatici quali la fama criminale del procacciatore, la forza intimidatrice promanante dagli affiliati ad associazione di tipo mafioso reclutati per la raccolta dei consensi e la valutazione di utilità del loro apporto nella zona d'influenza dell'organizzazione criminale, risultando, per converso, irrilevante il "post factum", vale a dire le condotte e gli eventi successivi al perfezionarsi dell'accordo conclusosi con l'accettazione della promessa, come, ad esempio, il mancato incremento delle preferenze (cfr. Cass., sez. 5, n. 26426 del 07/05/2019, Rv. 275638; Cass., sez. 6, n. 9442 del 20/02/2019, Rv. 275157).Il delitto di cui si discute è configurabile, secondo la previsione normativa, anche quando la promessa di procurare voti proviene "da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416 bis, c.p." (art. 416 ter, co. 1, c.p.), senza che tale modalità della condotta sia idonea a incidere sul momento in cui il reato si perfeziona, essendo all'uopo sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio di una delle utilità indicate nella menzionata disposizione normativa, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 19092 del 09/03/2021, Rv. 281410). 7. Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che il tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto buon uso di tali principi, con riferimento al profilo della gravità indiziaria. Ed invero, il giudice dell'impugnazione cautelare ha dettagliatamente ricostruito, sulla base delle risultanze investigative e di provvedimenti giudiziari acquisiti agli atti, le vicende della "famiglia mafiosa" dei Pisano, storicamente inserita nel sistema della "ndrangheta" calabrese e, in particolare, di quella "rosarnese", quanto meno a partire dagli inizi degli anni ottanta, in virtù di una comunanza di interessi che la legava alla "famiglia Pesce". Che in questo contesto fosse inserito il [OSCURATO:PERSONA] il -tribunale del riesame lo desume, con argomentare non certo manifestamente illogico, ma, anzi, dotato di intrinseca coerenza logica, da una serie di episodi che evidenziano come il Pisano, non solo sia vicino ad alcuni esponenti del sodalizio, assicurando loro anche un sostegno economico o di supporto alla latitanza, ma utilizzi la "fama" dei "Diavoli" (altro nome con cui era significativamente conosciuta la "famiglia Pisano") per perseguire i propri specifici interessi (come fa notare, nel corso di una conversazione oggetto di captazione, uno dei componenti della "famiglia", [OSCURATO:PERSONA], lamentandosi che, nonostante l'appoggio offertogli dal gruppo criminale, l'indagato trascurava di far fronte ai suoi doveri di contribuzione economica in favore dell'associazione.) Ciò viene plasticamente rappresentato dal contrasto che nella primavera del 2016 vide il [OSCURATO:PERSONA] contrapporsi alla famiglia Fazzari, per vicende di natura patrimoniale, relative alla successione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], suocera del Pisano e di [OSCURATO:PERSONA], con modalità di tipo mafioso, che evocavano con assoluta chiarezza come il [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto, pur dopo la riabilitazione, i legami con i "Diavoli", tanto da chiedere e ottenere aiuto per fronteggiare il Fazzari al fratello [OSCURATO:PERSONA], posto al vertice del sodalizio mafioso (cfr. pp. 2-19 dell'ordinanza impugnata). Del pari minuziosa è la ricostruzione della fitta trama dei rapporti personali operata dal tribunale del riesame a dimostrazione dell'impegno elettorale profuso dal Pisano in favore dell'Idà, quale candidato alla carica di Sindaco di Rosarno (e di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta candidato al Consiglio comunale), accettato senza remore dall'indagato nella consapevolezza dell'ambiente criminale dal quale proveniva il suo interlocutore, quindi della fama sul territorio della forza di intimidazione mafiosa propria dell'associazione, che avrebbe assicurato un apprezzabile consenso elettorale, evocata dalla persona del Pisano, come dimostrato dal comportamento assunto sia prima che dopo la competizione elettorale dall'Idà. Quest'ultimo, infatti, rileva il Tribunale del riesame con logico argomentare, aveva sempre cercato di non essere associato pubblicamente ai Pisano e, una volta divenuto Sindaco, aveva anche negato un incarico nella nuova amministrazione allo Scriva, espressione diretta del ricorrente, "evidentemente consapevole della caratura mafiosa dei "Diavoli" e cosciente che il loro aiuto elettorale ne avrebbe potuto offuscare l'immagine", salvo, poi, organizzare un incontro chiarificatore con il Pisano e lo stesso Scriva in forma privata, che effettivamente si era tenuto, ma senza la presenza dello Scriva. Infine non può affatto definirsi carente la motivazione del giudice dell'impugnazione cautelare nella parte in cui ha individuato, sempre sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini (tra cui assumono particolare rilievo le dichiarazioni dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], responsabile sino al maggio del 2016 dell'[OSCURATO:PERSONA] del comune di Rosarno), l'asse su cui ruotava l'accordo politico-mafioso in un duplice beneficio promesso al Pisano: "la modifica della destinazione urbanistica di un terreno di proprietà dei Pisano e l'attribuzione a [OSCURATO:PERSONA], diretta promanazione di [OSCURATO:PERSONA], di un incarico nella nuova Giunta" (cfr. pp. 20-41). Al riguardo va solo precisato che proprio in ragione della struttura del delitto di cui si discute, come in precedenza delineata, non è necessario che l'accordo, una volta raggiunto, sia effettivamente rispettato, essendo necessario e sufficiente che alla promessa dei voti corrisponda l'assunzione dell'obbligo a parte del promissario di far ottenere al promittente un corrispettivo idoneo a soddisfare un suo specifico interesse. Orbene nel caso in esame che fosse stata pattuita un'utilità in favore del Pisano e dell'ambiente criminale in cui quest'ultimo era inserito appare evidente dalla reazione del Pisano al mancato rispetto degli accordi, che lo spinse, tra l'altro, a cercare un confronto con l'Idà, e dalla delusione che si era diffusa tra i componenti dell'associazione mafiosa (come ad esempio [OSCURATO:PERSONA], braccio destro di [OSCURATO:PERSONA]) ovvero tra persone la cui candidatura era stata del pari appoggiata dall'indagato, come [OSCURATO:PERSONA], del mancato rispetto da parte dei nuovi reggitori dell'amministrazione comunale degli accordi presi con i Pisano, per il tramite dell'indagato. A fronte del limpido percorso argonnentativo seguito dal giudice della impugnazione cautelare, in costante confronto con i rilievi difensivi, le censure del ricorrente si rivelano come una frammentaria prospettazione di natura meramente fattuale, imperniata su di una lettura alternativa e generica dei risultati acquisiti nella fase delle indagini preliminari, che rende i motivi in questione inammissibili, con conseguente inammissibilità anche dei motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, co. 4, c.p.p. 8. Fondato, invece, appare il rilievo in punto di esigenze cautelari.Come è noto, infatti, in tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice. L'attualità del pericolo, pertanto, non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Cass., Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 5, Cass., Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Rv. 277242). A tale princìpi non si è attenuta la motivazione del rribunale del riesame, che ha ancorato la sua valutazione sulla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato in termini di concretezza e di attualità, su di una semplice congettura sulla reiterazione del reato, in considerazione dell'avvicinarsi delle elezioni amministrative nella primavera del 2021, senza nessuna reale valutazione in ordine alla attualità e concretezza del pericolo, mancanti le quali ci si troverebbe di fronte alla assenza di esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, con conseguente superamento della presunzione di cui all'art. 275, co. 3, c.p.p. 9. Sulla base delle svolte considerazioni l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al solo profilo delle esigenze cautelari, con rinvio per nuovo esame sul punto al -fribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale uniformandosi ai principi di diritto in precedenza indicati. La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non sia condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.