CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17695/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ATRI il 19/01/1978 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 33632/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati, perché afferenti a asseriti vizi della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata sul motivo n. 1, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento materiale del reato, e pag. 5 sul motivo n. 2, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M