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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 1986

Cassazione n. 42538/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 25 novembre 2021 ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza (di custodia cautelare in carcere) emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 19 ottobre 2021. 1.1 La contestazione attivata in sede cautelare riguarda il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei delitti di omicidio (commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e tentato omicidio (commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]) per fatto avvenuto in data 24 settembre 2018. 1.2 La condotta concorsuale, come introdotta dall'accusa e ritenuta sussistente in quanto a gravità indiziaria, si incentra nell'avvenuta consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] (la sera prima del fatto) ai componenti del gruppo di fuoco, di armi, maschere per il travisamento dei visi e giubbotti antiproiettile.

2. Con ampia esposizione, il Tribunale conferma la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II fatto delittuoso viene collocato ed inquadrato all'interno di dinamiche criminali riguardanti i gruppi mafiosi operanti nella città di Bari ed in particolare il conflitto insorto tra le vittime dell'agguato (essenzialmente [OSCURATO:PERSONA]) e il clan Palermiti. 2.2 Le fonti di prova poste a carico del Ruggieri sono rappresentate, in particolare da: a) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di essere uno degli esecutori materiali del delitto, anche in ragione del ruolo di vertice da lui ricoperto nel clan Palermiti.

Costui ha riferito circa la consegna delle armi (e degli altri materiali utili) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sera antecedente al fatto di sangue; b) le immagini videoregistrate di un impianto posto nei pressi della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che hanno consentito, in tesi di accusa, di individuare il momento e le modalità di trasporto delle armi; c) le modalità di consumazione del fatto delittuoso, emerse dalle risultanze di prova generica, corrispondenti alla narrazione operata dal Milella.2.3 II Tribunale, nella parte dedicata alla confutazione delle obiezioni difensive (da pag. 30 a pag. 79 del provvedimento impugnato) evidenzia, in sintesi, che : a) la corretta lettura delle dichiarazioni rese dal Milella porta a ritenere presente sia il Campanale che [OSCURATO:PERSONA] al momento della consegna delle armi, che vennero visionate (aprendo il borsone che le conteneva) dal gruppo di fuoco; b) sempre dal contributo dichiarativo del Milella emerge che sia il Campanale che il Milella, pienamente inseriti nella organizzazione, erano consapevoli della finalità omicidiaria che animava il gruppo, sia pure senza aver ricevuto notizia precisa della identità della vittima designata; c) a riscontro specifico delle dichiarazioni del Milella si pongono le immagini videoregistrate relative ai movimenti tenuti - quella sera - dal Ruggieri (in compagnia del Campanale) presso l'abitazione del Ruggieri ed in particolare le immagini che consentono di vedere il Ruggieri 20.18 uscire dallo stabile con una borsa scura e recarsi verso i locali cantina, nonché alle 20.22, sempre in compagnia del Campanale, uscire di nuovo con la borsa (che appare più pesante, dato che viene portata all'altezza della gamba e non più sollevata).

I due entrano in auto e la borsa, per quanto si comprende, viene posizionata sul sedile posteriore della vettura.

Ruggieri farà rientro nella propria abitazione dopo la mezzanotte (alle ore 1.01 del 24 settembre 2018); d) ad ulteriore riscontro delle affermazioni del Milella vengono poste, come si è detto, le risultanze di prova generica.

Viene, pertanto ritenuta pienamente integrata la gravità indiziaria, non essendovi dubbi sulla attendibilità del Milella, ampiamente riscontrato da plurime evidenze tra loro convergenti.

Viene altresì ritenuta sussistente, in ragione del titolo di reato, la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura - non contrastata da alcun elemento di fatto.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Tramite il ricorso vengono introdotte più censure di vizio motivazionale quanto alla ritenuta gravità indiziaria sui seguenti punti: a) non sarebbero state esaminate in modo congruo le incertezze e le contraddizioni interne al narrato del Milella circa le modalità di consegna delle armi ed i soggetti presenti; b) per il trasporto sarebbero state utilizzate, secondo il dichiarante, delle moto mentre il Ruggieri - ripreso dalle telecamere due ore prima della ipotetica consegna - quella sera era in auto;c) pur ammettendo che il Ruggieri abbia custodito e consegnato delle armi nessun elemento certo vi è sulla consapevolezza del loro utilizzo per il fatto per cui si procede, materialmente commesso da altri; d) Ruggieri non aveva, peraltro, alcun potere inibitorio sulla scelta omicidiaria, pianificata e realizzata da altri soggetti; e) al più poteva ritenersi che la consegna delle armi avrebbe potuto attivare una azione dimostrativa verso altri soggetti, aspetto su cui la difesa aveva prospettato l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art.116 cod.pen. ; f) in ogni caso il contributo doveva essere ritenuto di minima importanza, con conseguenze sulla intensità del dolo e sulla scelta della misura idonea. 3.2 Sono stati depositati motivi aggiunti dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA].

In tale atto difensivo, oltre a riprendere le doglianze espresse nel ricorso principale si insiste, in particolare, sulla carenza di argomentazioni tali da concretizzare la gravità indiziaria circa l'elemento psicologico del reato.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tendente a rivalutazioni di segmenti del fatto congruamente apprezzati in sede di merito, il che ricade nella previsione generale dei motivi non consentiti in sede di legittimità. 4.1 Prima di esaminare i profili sollevati dalla difesa, vanno precisate le coordinate normative e giurisprudenziali sulla valutazione di gravità indiziaria ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. .

Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti.

In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.

La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 4.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez.

IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito).

Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo Io sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez.

I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziarlo alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4.3 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione.

Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez.

U ric.

Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.4 Nel caso in esame il ragionamento giustificativo della decisione risulta espresso senza alcun vizio logico, attesa la particolare coincidenza di fonti dimostrative.

Se da un lato le dichiarazioni del collaborante Milella - coinvolto nella dinamica realizzativa del fatto - non avrebbero potuto raggiungere 'di per sé sole' la soglia della gravità indiziaria, è altrettanto vero che il contributo fornito dalle immagini videoregistrate (puntualmente illustrato in sede di merito) offre un solido riscontro logico alla versione del Milella, punto su cui le critiche difensive finiscono con involgere il fatto, in modo non consentito in sede di legittimità. 4.5 Nessuno degli argomenti espressi dal ricorrente, in altre parole, incrina una logica sovrapposizione tra il ricordo del Milella e il fatto storico consistente Rel dato che proprio quella sera il Ruggieri e il Campanale furono ripresi mentre uscivano dallo scantinato con un 'borsone' tra le mani.

Anche in riferimento alla consapevolezza del tipo di utilizzo che del 'contenuto del borsone' sarebbe stato fatto, le critiche difensive non si confrontano in modo adeguato con la ricostruzione complessiva del contesto in cui si colloca l'azione, tema ampiamente esplorato in sede di merito senza vizi logici. 4.6 E' stata applicata, in particolare, una ragionevole massima di esperienza per cui il soggetto che realizza il trasporto e la consegna non soltanto di armi pronte all'uso ma anche di altri oggetti 'indicativi' (come i giubbotti antiproiettile) ben si raffigura, data la esistenza di una contrapposizione in atto tra gruppi criminali, l'immediato utilizzo di tali strumenti per una azione omicidiaria, cui finisce per aderire non solo sul piano materiale ma anche sul piano psichico, trattandosi di azione collettiva caratterizzata da rigida predeterminazione di ruoli e convergente verso il medesimo fine.

La condotta del ricorrente senza alcun vizio in diritto è stata, pertanto, inquadrata nel concorso ex art. 110 cod. pen., senza alcuna previsione - allo stato - di possibili attenuazioni.

In altre parole, posto che l'attività esecutiva impone una diversificazione di compiti sostenuta dalla adesione al progetto comune, è evidente che anche le frazioni di condotta immediatamente antecedenti a quella finale (come la consegna dei materiali sia di offesa che di difesa) si pone come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (realizzato tramite condotta materiale), penalmente rilevante ai sensi dell' art. 110 cod.pen. (v. già, Sez.

I n. 8193 del 6.7.1987, ric.

Mango, rv 178884 secondo cui tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione; v. altresì Sez.I n. 4612 del 5.5.1993, ric.

Palazzini, rv 194696. secondo cui la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la 11L consumazione del crimine).

Anche in tal caso, pertanto, il ricorso finisce col ricadere nel vizio di genericità e tende a provocare una non consentita rivalutazione di profili in fatto. 4.7 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Bari - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - con ordinanza emessa in data 25 novembre 2021 ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza (di custodia cautelare in carcere) emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 19 ottobre 2021. 1.1 La contestazione attivata in sede cautelare riguarda il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei delitti di omicidio (commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]) e tentato omicidio (commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA]) per fatto avvenuto in data 24 settembre 2018. 1.2 La condotta concorsuale, come introdotta dall'accusa e ritenuta sussistente in quanto a gravità indiziaria, si incentra nell'avvenuta consegna da parte di [OSCURATO:PERSONA] (la sera prima del fatto) ai componenti del gruppo di fuoco, di armi, maschere per il travisamento dei visi e giubbotti antiproiettile. 2. Con ampia esposizione, il Tribunale conferma la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 II fatto delittuoso viene collocato ed inquadrato all'interno di dinamiche criminali riguardanti i gruppi mafiosi operanti nella città di Bari ed in particolare il conflitto insorto tra le vittime dell'agguato (essenzialmente [OSCURATO:PERSONA]) e il clan Palermiti. 2.2 Le fonti di prova poste a carico del Ruggieri sono rappresentate, in particolare da: a) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato di essere uno degli esecutori materiali del delitto, anche in ragione del ruolo di vertice da lui ricoperto nel clan Palermiti. Costui ha riferito circa la consegna delle armi (e degli altri materiali utili) da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sera antecedente al fatto di sangue; b) le immagini videoregistrate di un impianto posto nei pressi della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] che hanno consentito, in tesi di accusa, di individuare il momento e le modalità di trasporto delle armi; c) le modalità di consumazione del fatto delittuoso, emerse dalle risultanze di prova generica, corrispondenti alla narrazione operata dal Milella.2.3 II Tribunale, nella parte dedicata alla confutazione delle obiezioni difensive (da pag. 30 a pag. 79 del provvedimento impugnato) evidenzia, in sintesi, che : a) la corretta lettura delle dichiarazioni rese dal Milella porta a ritenere presente sia il Campanale che [OSCURATO:PERSONA] al momento della consegna delle armi, che vennero visionate (aprendo il borsone che le conteneva) dal gruppo di fuoco; b) sempre dal contributo dichiarativo del Milella emerge che sia il Campanale che il Milella, pienamente inseriti nella organizzazione, erano consapevoli della finalità omicidiaria che animava il gruppo, sia pure senza aver ricevuto notizia precisa della identità della vittima designata; c) a riscontro specifico delle dichiarazioni del Milella si pongono le immagini videoregistrate relative ai movimenti tenuti - quella sera - dal Ruggieri (in compagnia del Campanale) presso l'abitazione del Ruggieri ed in particolare le immagini che consentono di vedere il Ruggieri 20.18 uscire dallo stabile con una borsa scura e recarsi verso i locali cantina, nonché alle 20.22, sempre in compagnia del Campanale, uscire di nuovo con la borsa (che appare più pesante, dato che viene portata all'altezza della gamba e non più sollevata). I due entrano in auto e la borsa, per quanto si comprende, viene posizionata sul sedile posteriore della vettura. Ruggieri farà rientro nella propria abitazione dopo la mezzanotte (alle ore 1.01 del 24 settembre 2018); d) ad ulteriore riscontro delle affermazioni del Milella vengono poste, come si è detto, le risultanze di prova generica. Viene, pertanto ritenuta pienamente integrata la gravità indiziaria, non essendovi dubbi sulla attendibilità del Milella, ampiamente riscontrato da plurime evidenze tra loro convergenti. Viene altresì ritenuta sussistente, in ragione del titolo di reato, la doppia presunzione relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura - non contrastata da alcun elemento di fatto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Tramite il ricorso vengono introdotte più censure di vizio motivazionale quanto alla ritenuta gravità indiziaria sui seguenti punti: a) non sarebbero state esaminate in modo congruo le incertezze e le contraddizioni interne al narrato del Milella circa le modalità di consegna delle armi ed i soggetti presenti; b) per il trasporto sarebbero state utilizzate, secondo il dichiarante, delle moto mentre il Ruggieri - ripreso dalle telecamere due ore prima della ipotetica consegna - quella sera era in auto;c) pur ammettendo che il Ruggieri abbia custodito e consegnato delle armi nessun elemento certo vi è sulla consapevolezza del loro utilizzo per il fatto per cui si procede, materialmente commesso da altri; d) Ruggieri non aveva, peraltro, alcun potere inibitorio sulla scelta omicidiaria, pianificata e realizzata da altri soggetti; e) al più poteva ritenersi che la consegna delle armi avrebbe potuto attivare una azione dimostrativa verso altri soggetti, aspetto su cui la difesa aveva prospettato l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art.116 cod.pen. ; f) in ogni caso il contributo doveva essere ritenuto di minima importanza, con conseguenze sulla intensità del dolo e sulla scelta della misura idonea. 3.2 Sono stati depositati motivi aggiunti dal codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. In tale atto difensivo, oltre a riprendere le doglianze espresse nel ricorso principale si insiste, in particolare, sulla carenza di argomentazioni tali da concretizzare la gravità indiziaria circa l'elemento psicologico del reato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tendente a rivalutazioni di segmenti del fatto congruamente apprezzati in sede di merito, il che ricade nella previsione generale dei motivi non consentiti in sede di legittimità. 4.1 Prima di esaminare i profili sollevati dalla difesa, vanno precisate le coordinate normative e giurisprudenziali sulla valutazione di gravità indiziaria ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. . Quanto al tipo di valutazione richiesta in sede di emissione o conferma del titolo cautelare, va brevemente ricordato che il legislatore nel prevedere - all'art. 273 cod. proc. pen. - che nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono «gravi indizi di colpevolezza» ha inteso, come è noto, utilizzare il termine «indizio» non nel suo connotato tradizionale di «elemento di prova critico o indiretto» ma ha inteso riferirsi ai contenuti della prognosi (indizi. .di colpevolezza) creando un doveroso «rapporto» tra la valutazione in materia di libertà ed il prevedibile esito finale del giudizio (la colpevolezza intesa come affermazione di penale responsabilità) in termini di qualificata probabilità di condanna, sia pure valutata allo stato degli atti. In ciò, come è stato più volte chiarito, gli indizi di colpevolezza (art.273 cod.proc.pen.) altro non sono che gli elementi di prova - siano essi di natura storica/diretta o critica/indiretta - sottoposti a valutazione incidentale nell'ambito del subprocedimento cautelare e presi in considerazione dal giudice chiamato a pronunziarsi nei modi di cui all'art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen. La loro obbligatoria connotazione in termini di «gravità», al fine di rendere possibile l'applicazione della misura, sta dunque a significare che l'esito di tale valutazione incidentale deve essere tale da far ragionevolmente prevedere, anche in rapporto alle regole di giudizio tipiche della futura decisione finale, la qualificata probabilità di condanna del soggetto destinatario della misura. 4.2 In ciò è evidente che il giudice chiamato a pronunziarsi in sede cautelare personale ha l'obbligo - per dare corretta attuazione ai contenuti del giudizio prognostico - di confrontarsi : a) con la natura e le caratteristiche del singolo elemento sottoposto a valutazione ( ad es. l'indizio in senso stretto - la narrazione rappresentativa di natura testimoniale - la chiamata in correità o in reità - gli elementi tratti da captazioni di conversazioni); b) con le regole prudenziali stabilite dal legislatore in rapporto alla natura del singolo elemento in questione (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. IV n. 40061 del 21.6.2012, Tritella, Rv 253723, in tema di elementi di prova critica, con necessità di tener conto anche in sede cautelare della loro particolare caratteristica ontologica) ; c) con le regole di giudizio previste in sede di decisione finale del procedimento di primo grado, ivi compresa quella espressa dall'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. (norma per cui l'affermazione di colpevolezza può essere pronunziata solo se il materiale dimostrativo raccolto consente di superare ogni ragionevole dubbio in proposito). Con ciò non si intende dire - ovviamente - che dette regole prudenziali e di giudizio siano «direttamente» applicabili alla particolare decisione incidentale di tipo cautelare ma di certo Io sono in via «mediata» posto che un serio giudizio prognostico di «elevata probabilità di condanna» non può prescindere dalla necessità di proiettare il «valore» degli elementi di prova acquisiti sulla futura decisione e sulle sue regole normative tipizzate in tal sede (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 19759 del 17.5.2011, Misseri, rv. 250243, ove si è con chiarezza affermato che « .. il giudizio prognostico in tal senso - ovviamente esteso alle regole per le ipotesi di incertezza e contraddittorietà considerate dal codice di rito all'art. 530, comma 2 e all'art. 533, comma 1, prima parte - è dunque indispensabile, pur dovendo essere effettuato non nell'ottica della ricerca di una certezza di responsabilità già raggiunta, ma nella prospettiva della tenuta del quadro indiziarlo alla luce di possibili successive acquisizioni e all'esito del contraddittorio..») Da qui la necessità di identificare - da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda cautelare - in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti sino al momento della decisione e sottoposti al suo esame, con convincente e rassicurante attribuzione di significato a detti elementi nella descritta chiave prognostica. 4.3 Se questo è il compito attribuito al giudice del merito, è altrettanto evidente che la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. . 4.4 Nel caso in esame il ragionamento giustificativo della decisione risulta espresso senza alcun vizio logico, attesa la particolare coincidenza di fonti dimostrative. Se da un lato le dichiarazioni del collaborante Milella - coinvolto nella dinamica realizzativa del fatto - non avrebbero potuto raggiungere 'di per sé sole' la soglia della gravità indiziaria, è altrettanto vero che il contributo fornito dalle immagini videoregistrate (puntualmente illustrato in sede di merito) offre un solido riscontro logico alla versione del Milella, punto su cui le critiche difensive finiscono con involgere il fatto, in modo non consentito in sede di legittimità. 4.5 Nessuno degli argomenti espressi dal ricorrente, in altre parole, incrina una logica sovrapposizione tra il ricordo del Milella e il fatto storico consistente Rel dato che proprio quella sera il Ruggieri e il Campanale furono ripresi mentre uscivano dallo scantinato con un 'borsone' tra le mani. Anche in riferimento alla consapevolezza del tipo di utilizzo che del 'contenuto del borsone' sarebbe stato fatto, le critiche difensive non si confrontano in modo adeguato con la ricostruzione complessiva del contesto in cui si colloca l'azione, tema ampiamente esplorato in sede di merito senza vizi logici. 4.6 E' stata applicata, in particolare, una ragionevole massima di esperienza per cui il soggetto che realizza il trasporto e la consegna non soltanto di armi pronte all'uso ma anche di altri oggetti 'indicativi' (come i giubbotti antiproiettile) ben si raffigura, data la esistenza di una contrapposizione in atto tra gruppi criminali, l'immediato utilizzo di tali strumenti per una azione omicidiaria, cui finisce per aderire non solo sul piano materiale ma anche sul piano psichico, trattandosi di azione collettiva caratterizzata da rigida predeterminazione di ruoli e convergente verso il medesimo fine. La condotta del ricorrente senza alcun vizio in diritto è stata, pertanto, inquadrata nel concorso ex art. 110 cod. pen., senza alcuna previsione - allo stato - di possibili attenuazioni. In altre parole, posto che l'attività esecutiva impone una diversificazione di compiti sostenuta dalla adesione al progetto comune, è evidente che anche le frazioni di condotta immediatamente antecedenti a quella finale (come la consegna dei materiali sia di offesa che di difesa) si pone come forma di rafforzamento anche soltanto psichico (realizzato tramite condotta materiale), penalmente rilevante ai sensi dell' art. 110 cod.pen. (v. già, Sez. I n. 8193 del 6.7.1987, ric. Mango, rv 178884 secondo cui tema di reato concorsuale, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel delitto, va individuata in ciò: mentre la connivenza, che è la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato, e come tale non basta a dar vita ad una forma di concorso, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, la condotta di partecipazione, invece, deve manifestarsi in un comportamento che arrechi un contributo alla realizzazione del delitto, sia pure, mediante il rafforzamento del proposito criminoso degli altri compartecipi, o di agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, o che l'agente per effetto della sua condotta idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della sua produzione; v. altresì Sez.I n. 4612 del 5.5.1993, ric. Palazzini, rv 194696. secondo cui la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la 11L consumazione del crimine). Anche in tal caso, pertanto, il ricorso finisce col ricadere nel vizio di genericità e tende a provocare una non consentita rivalutazione di profili in fatto. 4.7 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 42538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris