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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49969/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 27 ottobre 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a tre reati di rapina aggravata ai h danni di esercizi commerciali (due consumati ed uno tentato) e ad un reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva utilizzato per commettere due delle tre rapine (capi 1,2,3 e 6 della imputazione).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in relazione all'erronea acquisizione ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal testimone [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe sussistita prova di alcuna minaccia subita dalla vittima in relazione alla sua deposizione dibattimentale, avendo ella manifestato solo timore per la presenza dell'imputato in aula.

Le dichiarazioni del teste sarebbero decisive per la prova dei reati di cui ai capi 2,3, e 6; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di cui al capo 1, non essendo emerso il suo concorso nel reato attraverso l'esame delle celle agganciate dal suo cellulare in concomitanza con la rapina; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.1.

Quanto al primo motivo, il ricorrente sorvola sul corretto richiamo operato dalla sentenza impugnata al principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808).

E' nella motivazione di tale statuizione, qui di seguito trasfusa nella parte di interesse, che si coglie la ratio del principio formulato, decisivo per il caso all'odierno esame: "la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, come ricordato dalla Corte territoriale, che gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a violenza o minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività; ma ha anche aggiunto - ciò che la decisione impugnata trascura - che, alla stregua del contenuto testuale della stessa disposizione, quegli elementi concreti possono esser desunti anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento (Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848), come nelle ipotesi di improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno di un anno prima delle deposizioni (Sez. 2, n. 5224 del 14/01/2009, Zingale, Rv. 243302); di deposizioni rese da più testimoni nel medesimo processo, tutte dal contenuto completamente diverso rispetto a quello delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, in assenza di giustificazioni plausibili (Sez.

F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258638); di versioni radicalmente difformi - rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa nel corso delle indagini - fornite dai testimoni a dibattimento, sino a giungere alla ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, dep. 2012, Piscopo, Rv. 252468); di atteggiamenti che nel loro complesso si giustificano come effetti di pressioni esterne (sottoscrizione con firma apocrifa o illeggibile dei verbali di sommarie informazioni fornite alla P.G.; completa ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni; richiesta, avanzata in prossimità dell'udienza fissata per la deposizione, di essere collocato in reparto diverso da quello nel quale erano detenuti gli imputati: Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Bruzzese, Rv. 255661).

Il principio è stato ribadito sottolineando che la sottoposizione del teste a pressioni può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014, L.S., Rv. 261254)".

1.2. Applicando al caso in esame tali linee ermeneutiche, basta sottolineare che la reticenza del teste Silma al dibattimento - chiaramente percepita dal Tribunale - era stata dovuta alla paura, espressamente manifestata dal dichiarante.

E ciò in quanto, secondo la ricostruzione fattuale offerta in sentenza, per questo non rivedibile e neanche richiamata in ricorso, tale stato d'animo del Silma si giustificava non soltanto con la presenza dell'imputato in aula (che il teste aveva in precedenza riconosciuto e collegato alle rapine di cui ai capi 3 e 6, oltre che alla ricettazione del ciclomotore di cui al capo 2), ma anche per il fatto che il testimone era consapevole della circostanza che il ricorrente conoscesse il luogo ove egli lavorava, che tale luogo fosse accessibile a tutti trattandosi di un distributore di carburante e che egli fosse l'unico lavorante di quell'esercizio commerciale.

La Corte ha, dunque, messo in luce quelle circostanze concrete emerse al dibattimento dalle quali trarre il convincimento, immune da vizi logico-ricostruttivi, di una intimidazione subita dal teste anche se non apertamente manifestata dall'imputato.

2. In ordine al secondo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorrente, a proposito del giudizio di responsabilità per la rapina ad una farmacia di cui al capo 1, fa riferimento soltanto all'esito dell'esame dei tabulati telefonici, senza tenere nel minimo conto gli altri elementi indiziari valutati dalla Corte in quanto rivenienti dalla natura e modalità dei rapporti esistenti tra il ricorrente ed il complice Patassini (definitivamente condannato in separato processo) ed in relazione alle interazioni tra alcuni dati investigativi relativi al reato in discorso e quelli relativi alla rapina di cui al capo 3, come l'uso del medesimo motociclo ritenuto in uso sia al Patassini che all'imputato, circostanza che si andavano ad aggiungere all'incontestabile dato che in concomitanza con la rapina alla farmacia, il cellulare dell'imputato e quello del Patassini (che si erano sentiti poco prima) avevano agganciato celle corrispondenti al luogo del delitto e che di tale presenza in quel frangente l'imputato non aveva saputo fornire alcuna giustificazione.

3. Anche il terzo motivo è generico per non avere tenuto conto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si è basato, oltre che sul comportamento processuale, anche sulla valorizzazione dei plurimi precedenti specifici dell'imputato e sulla gravità dei fatti; dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 4 il( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, emessa il 27 ottobre 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione a tre reati di rapina aggravata ai h danni di esercizi commerciali (due consumati ed uno tentato) e ad un reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva utilizzato per commettere due delle tre rapine (capi 1,2,3 e 6 della imputazione). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in relazione all'erronea acquisizione ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese in fase di indagine dal testimone [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe sussistita prova di alcuna minaccia subita dalla vittima in relazione alla sua deposizione dibattimentale, avendo ella manifestato solo timore per la presenza dell'imputato in aula. Le dichiarazioni del teste sarebbero decisive per la prova dei reati di cui ai capi 2,3, e 6; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di cui al capo 1, non essendo emerso il suo concorso nel reato attraverso l'esame delle celle agganciate dal suo cellulare in concomitanza con la rapina; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.1. Quanto al primo motivo, il ricorrente sorvola sul corretto richiamo operato dalla sentenza impugnata al principio di diritto secondo il quale, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino - con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna - l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali (Sez. 2, n. 29393 del 22/04/2021, Antoniello, Rv. 281808). E' nella motivazione di tale statuizione, qui di seguito trasfusa nella parte di interesse, che si coglie la ratio del principio formulato, decisivo per il caso all'odierno esame: "la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, come ricordato dalla Corte territoriale, che gli "elementi concreti", necessari onde ritenere che il testimone esaminato sia stato sottoposto a violenza o minaccia, possono essere desunti da qualunque circostanza sintomatica dell'intimidazione, purché connotata da obiettività e significatività; ma ha anche aggiunto - ciò che la decisione impugnata trascura - che, alla stregua del contenuto testuale della stessa disposizione, quegli elementi concreti possono esser desunti anche soltanto da circostanze emerse nello stesso dibattimento (Sez. 2, n. 25069 del 19/05/2010, Solito, Rv. 247848), come nelle ipotesi di improvvisi vuoti di memoria rispetto a fatti accaduti meno di un anno prima delle deposizioni (Sez. 2, n. 5224 del 14/01/2009, Zingale, Rv. 243302); di deposizioni rese da più testimoni nel medesimo processo, tutte dal contenuto completamente diverso rispetto a quello delle dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini, in assenza di giustificazioni plausibili (Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, Cicero, Rv. 258638); di versioni radicalmente difformi - rispetto alla originaria narrazione dei fatti, resa nel corso delle indagini - fornite dai testimoni a dibattimento, sino a giungere alla ritrattazione di circostanze ammesse dallo stesso imputato (Sez. 5, n. 16055 del 02/12/2011, dep. 2012, Piscopo, Rv. 252468); di atteggiamenti che nel loro complesso si giustificano come effetti di pressioni esterne (sottoscrizione con firma apocrifa o illeggibile dei verbali di sommarie informazioni fornite alla P.G.; completa ritrattazione in dibattimento, senza alcuna plausibile giustificazione, delle dichiarazioni; richiesta, avanzata in prossimità dell'udienza fissata per la deposizione, di essere collocato in reparto diverso da quello nel quale erano detenuti gli imputati: Sez. 6, n. 21699 del 19/02/2013, Bruzzese, Rv. 255661). Il principio è stato ribadito sottolineando che la sottoposizione del teste a pressioni può essere desunta dal suo narrato e, soprattutto, dalla deposizione dello stesso resa a dibattimento, spettando alla prudente valutazione del giudice di cogliere dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale i segni della subita intimidazione, senza che rilevi la mancata esecuzione degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49031 del 22/10/2014, L.S., Rv. 261254)". 1.2. Applicando al caso in esame tali linee ermeneutiche, basta sottolineare che la reticenza del teste Silma al dibattimento - chiaramente percepita dal Tribunale - era stata dovuta alla paura, espressamente manifestata dal dichiarante. E ciò in quanto, secondo la ricostruzione fattuale offerta in sentenza, per questo non rivedibile e neanche richiamata in ricorso, tale stato d'animo del Silma si giustificava non soltanto con la presenza dell'imputato in aula (che il teste aveva in precedenza riconosciuto e collegato alle rapine di cui ai capi 3 e 6, oltre che alla ricettazione del ciclomotore di cui al capo 2), ma anche per il fatto che il testimone era consapevole della circostanza che il ricorrente conoscesse il luogo ove egli lavorava, che tale luogo fosse accessibile a tutti trattandosi di un distributore di carburante e che egli fosse l'unico lavorante di quell'esercizio commerciale. La Corte ha, dunque, messo in luce quelle circostanze concrete emerse al dibattimento dalle quali trarre il convincimento, immune da vizi logico-ricostruttivi, di una intimidazione subita dal teste anche se non apertamente manifestata dall'imputato. 2. In ordine al secondo motivo, se ne deve rilevare la genericità, dal momento che il ricorrente, a proposito del giudizio di responsabilità per la rapina ad una farmacia di cui al capo 1, fa riferimento soltanto all'esito dell'esame dei tabulati telefonici, senza tenere nel minimo conto gli altri elementi indiziari valutati dalla Corte in quanto rivenienti dalla natura e modalità dei rapporti esistenti tra il ricorrente ed il complice Patassini (definitivamente condannato in separato processo) ed in relazione alle interazioni tra alcuni dati investigativi relativi al reato in discorso e quelli relativi alla rapina di cui al capo 3, come l'uso del medesimo motociclo ritenuto in uso sia al Patassini che all'imputato, circostanza che si andavano ad aggiungere all'incontestabile dato che in concomitanza con la rapina alla farmacia, il cellulare dell'imputato e quello del Patassini (che si erano sentiti poco prima) avevano agganciato celle corrispondenti al luogo del delitto e che di tale presenza in quel frangente l'imputato non aveva saputo fornire alcuna giustificazione. 3. Anche il terzo motivo è generico per non avere tenuto conto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche si è basato, oltre che sul comportamento processuale, anche sulla valorizzazione dei plurimi precedenti specifici dell'imputato e sulla gravità dei fatti; dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. 4 il( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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