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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 1964

Cassazione n. 11099/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) 11 14/01/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 19 novembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato quello con cui il Tribunale della stessa città, il 5 ottobre 2016, ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni ed ordinato la confisca di vari immobili, di una polizza assicurativa, del saldo attivo di un libretto di deposito a risparmio e di un conto corrente bancario, intestati al proposto ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché di un'autovettura cointestata alla Amato ed al figlio [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati, rispettivamente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono, con unico atto, ricorsi per cassazione articolati su due motivi.

Con il primo motivo, eccepiscono violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso la censura vertente sulla perimetrazione della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] — operata a partire dal 1995 in ragione della sua prossimità al boss [OSCURATO:PERSONA] che, obiettano tuttavia i ricorrenti, non si era manifestata sino, quantomeno, al 2006 — alla quale ha fatto pendant l'estensione della confisca a quattro immobili acquisiti tra il 1998 ed il 2005.

Rilevano che, positivamente accertata, in sede giurisdizionale, la militanza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 16 giugno 2011, analoga contestazione si è rivelata, per il periodo precedente, infondata, come attestato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nella data sopra indicata a conclusione di un procedimento penale nel cui ambito sono state utilizzate le dichiarazioni accusatorie rese a carico di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Notano, al riguardo, che Bonaccorso e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito di condotte, ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA], non precedenti al 2006, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha offerto un contributo che i giudici della cognizione hanno stimato lacunoso e generico anche sulla scorta delle aporie e delle contraddizioni che hanno contraddistinto l'interrogatorio da lui reso al pubblico ministero nel 2010.

Segnalano di avere compendiato le censure concernenti l'obliterazione o l'omessa menzione delle circostanze di fatto favorevoli al proposto in apposita memoria, depositata all'udienza del 19 novembre 2021, che, però, è stata del tutto trascurata, ciò che ha determinato la nullità del decreto impugnato per lesione dei diritti di intervento ed assistenza difensiva della parte.Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ancora, violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello formulato un giudizio di sperequazione tra entrate lecite ed impieghi senza considerare che, avendo il proposto e la sua famiglia sempre vissuto in abitazione di proprietà, le spese determinate in via presuntiva avrebbero dovuto essere decurtate nella misura del 20%, imputata a titolo di canone di locazione (c.d.

«fitto figurativo»).

Evidenziano, ulteriormente, che l'utilizzo quale indicatore presuntivo di elementi di spesa, in vista della ricostruzione dei redditi del contribuente, della media aritmetica della rilevazione ISTAT è stato sottoposto a revisione critica dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che ha suggerito l'adozione di un diverso criterio di calcolo, che conduce ad una stima inferiore nella misura di almeno il 25%: argomento, questo, già esposto nella memoria versata in atti ed ingiustificatamente trascurata dalla Corte di appello, che è, del pari, rimasta silente in ordine all'incidenza della rettifica alle dichiarazioni dei redditi percepiti dai soggetti interessati e, in specie, da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha optato per l'adeguamento agli studi di settore, così, in sostanza, ammettendo di avere conseguito, nel periodo considerato, profitti superiori a quelli in origine dichiarati.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

4. Il 15 ottobre 2022 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale, oltre a ribadire le considerazioni svolte con il libello introduttivo del presente giudizio, hanno sviluppato ulteriori doglianze specificamente riferite alla sussistenza dei presupposti per disporre la confisca di taluni beni, analiticamente individuati, ed alla correttezza del procedimento seguito dal consulente d'ufficio per vagliare il rapporto tra entrate di fonte lecita ed acquisizioni patrimoniali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. In via preliminare, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Ne consegue, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365).

3. Nel caso di specie, i ricorrenti denunciano, con il primo motivo, l'apparenza della motivazione che sorregge la condivisione, da parte della Corte di appello, del giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], da formularsi alla luce delle indicazioni fornite dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605), che hanno chiarito come spetti al giudice di merito il compito di dettare, nel caso concreto, le linee della predetta perimetrazione, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, sicché la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di fatto, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, in motivazione).

Il tema è stato sceverato, nell'occasione, sulla scorta delle informazioni acquisite circa la militanza mafiosa del proposto, il quale è stato partecipe della famiglia mafiosa di Villagrazia, mandamento di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, a far data dal 2011, secondo quanto irrevocabilmente accertato nel procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 gennaio 2020, passata in giudicato il 10 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen.

Se l'acclarata, a far data dal 2011, condizione di associato supporta senz'altro la formulata prognosi di recidiva, controversa è, invece, la «appartenenza», in epoca precedente, di [OSCURATO:PERSONA] al medesimo organismo criminale, che Tribunale e Corte di appello ritengono provata sin dal 1996 ed alla quale si ricollega analogo giudizio di pericolosità sociale qualificata, cui consegue, nella logica del decreto impugnato, la più ampia estensione — nella consistente misura di tre lustri (dal 1996 al 2011) — del relativo periodo.

4. La nozione di «appartenenza», che qui viene in rilievo, deve essere declinata in coerenza con i canoni ermeneutici consacrati nelle pronunzie del massimo organo nomofilattico e, precipuamente, in Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512, secondo cui «Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale».

Nella fattispecie, sono stati valorizzati, a tal fine, gli elementi di fatto acquisiti nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi, però, con sentenza di assoluzione, costituiti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo, la Corte di appello ha correttamente preso le mosse dal principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, conseguente alla diversità dell'oggetto dell'accertamento, degli strumenti all'uopo destinati e delle finalità del procedimento, che nel giudizio di prevenzione rispondono all'esigenza di garantire la sicurezza collettiva, individuando e sottoponendo a misura le persone pericolose, e non già di reprimere, attraverso la punizione, la commissione di fatti costituenti reato.

I giudici siciliani si sono, quindi, determinati sulla scia del preferibile e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che consente di apprezzare l'incidenza sul giudizio di pericolosità sociale dei fatti oggetto di previo accertamento senza vincoli diversi da quello che preclude la valorizzazione, in sede preventiva, di condotte la cui realizzazione sia stata effettivamente esclusa dal giudice penale.

Tanto, in ragione del fatto che l'applicazione delle misure di prevenzione non postula l'espressione di un giudizio di colpevolezza né la pronuncia di sentenza di condanna, sicché il giudice della prevenzione, nell'esercizio della propria autonomia valutativa, può utilizzare le emergenze di un procedimento penale pendente o concluso considerando i fatti in esso emersi, rivalutandoli nell'ottica propria del procedimento di prevenzione e prescindendo dalle eventuali conclusioni raggiunte dal giudice penale, con il solo limite, sopra enunciato, che i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non abbiano trovato smentita in sede di cognizione penale.La riflessione compiuta in argomento ha condotto a revocare in dubbio e correggere le più restrittive indicazioni fornite, in passato, in ordine alla possibilità di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non hanno dato luogo a condanna nel solo caso di adozione di sentenza di proscioglimento per prescrizione in cui il fatto sia delineato con sufficiente chiarezza (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - 01).

Per tale via, si è sviluppato e progressivamente consolidato il convincimento che «In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364), fermo restando che, in caso di assoluzione in sede di cognizione, è inibito al giudice della prevenzione di «effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale» (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917 - 01; in questo senso, cfr. anche Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01).

5. Stima il Collegio che la Corte di appello abbia espresso, sul profilo di interesse, argomentazioni non del tutto rispettose dei principi testé richiamati, che hanno inciso sulla tenuta logica della motivazione del decreto impugnato al punto tale da connotarla in termini di mera apparenza.

La pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni che vanno dal 1996 al 2011 è stata, invero, ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese, nel procedimento penale suggellato dall'assoluzione dell'odierno ricorrente dall'addebito associativo, dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In dettaglio, se [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere conosciuto, prima del suo arresto, eseguito nel 2006, un soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], che aveva sovente notato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così offrendo un'informazione che, quale che ne sia la valenza, va contestualizzata, dal punto di vista cronologico, in un lasso temporale prossimo alla sua carcerazione, e se [OSCURATO:PERSONA] descrive [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che, vicino ad [OSCURATO:PERSONA] (soggetto intraneo al sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù), egli aveva conosciuto nel 2009, epoca in cui entrambi erano stati formalmente affiliati all'associazione mafiosa, di gran lunga più rilevante, nell'ottica considerata, è l'apporto di [OSCURATO:PERSONA].

Questi, nel 1999, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA], si legge nel decreto impugnato, quale personaggio del quale non conosceva il nome ma che sapeva essere proprietario di una polleria, intestata alla moglie, che, già nel 1996, era membro della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù.

In proposito, la Corte di appello ha dato atto delle incertezze palesate da [OSCURATO:PERSONA] allorquando, chiamato, nel 2010, a riferire nuovamente sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], ha reso dichiarazioni imprecise e lacunose, ricordando l'ubicazione della polleria da lui gestita e la contiguità con [OSCURATO:PERSONA] ma non riconoscendolo in fotografia e, vieppiù, indicandolo erroneamente come celibe, ma ha, nondimeno, ritenuto che le richiamate défaillances hanno costituito il fisiologico portato dello svanire, con il trascorrere del tempo, dei ricordi.

Più in generale, ha ricollegato l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Bonaccorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di prevenzione al fatto che il giudice penale, lungi dall'attestarne l'intrinseca inattendibilità, si è orientato in conseguenza della loro inidoneità a dimostrare, con il prescritto coefficiente di certezza, la partecipazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], ciò che non incide, ha osservato, sull'apprezzamento della sua appartenenza alla compagine delinquenziale sin dalla metà degli anni '90, da compiersi vagliando sinergicamente le informazioni raccolte nei due procedimenti penali, coerenti quanto all'attività lavorativa svolta dal proposto, alla zona di operatività della cosca mafiosa di suo specifico riferimento, a tempi e modalità della sua formale affiliazione, all'identità ed alla caratura mafiosa dei soggetti con cui egli, già prima di entrare a far parte della societas sceleris, è risultato essersi accompagnato.

6. Il ragionamento non persuade perché, pur imperniato su pilastri razionali astrattamente condivisibili e correttamente applicati agli apporti di [OSCURATO:PERSONA] e Bonaccorso, non tiene adeguatamente conto delle fragilità e delle contraddizioni di quello di [OSCURATO:PERSONA], che vengono superate attraverso un percorso argomentativo insoddisfacente.

I ricorrenti hanno, invero, allegato uno stralcio della motivazione della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 16 giugno 2011, dal quale risulta che [OSCURATO:PERSONA], già nell'interrogatorioveso il 23 novembre 1999, indicò un soggetto, individuato quale gestore di un negozio di polli alla brace sito sulla strada per Bonagia, circa cinquanta Metri dopo l'incrocio con [OSCURATO:PERSONA], quale componente della «famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù».

Trattasi di dichiarazione che, presumibilmente riferita a [OSCURATO:PERSONA], che al tempo si occupava, di fatto, della polleria intestata alla moglie ed effettivamente collocata nella zona descritta da [OSCURATO:PERSONA], sconta, tuttavia, un non minimale margine di indeterminatezza, non essendo stato il collaboratore in grado di offrire maggiori dettagli (quali, ad esempio, il nome, le caratteristiche somatiche, le frequentazioni) in ordine all'identità della persona accusa. [OSCURATO:PERSONA], nuovamente sollecitato sul punto dal pubblico ministero nel successivo interrogatorio del 7 ottobre 2010, pure esibito dai ricorrenti, è stato ancor più generico (cfr., in specie, le pagg. 10-24 dell'atto istruttorio) nel ricordare che la persona da lui conosciuta era attiva nel settore del narcotraffico, ambito criminale nel quale [OSCURATO:PERSONA], per quanto indicato nel decreto impugnato (cfr., in particolare, le pagg. 8-10), non risulta aliunde coinvolto, e, alla visione della fotografia ritraente l'odierno proposto, lo ha erroneamente indicato come [OSCURATO:PERSONA].

Invitato, nella medesima circostanza, a rendere chiarimenti, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di non rammentare (così come non lo rammentava nel 1999) il nome del gestore dell'esercizio commerciale e, in via dubitativa («se non ricordo male»), che costui, al tempo, era celibe, affermazione, quest'ultima, che è contraddetta per tabulas dall'avere [OSCURATO:PERSONA], al tempo, già contratto matrimonio con [OSCURATO:PERSONA].

Rebus sic stantibus, appare impossibile condividere, dal punto di vista logico, la contrapposizione, operata dalla Corte di appello, tra le più risalenti, e più nitide e precise, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle successive, inevitabilmente condizionate dal decorso, medio tempore, di oltre dieci anni, traendosi, piuttosto, dal quadro complessivamente illustrato da [OSCURATO:PERSONA], interpretato nella debita chiave diacronica, l'impressione di una conoscenza superficiale e mediata dalle relazioni con altri soggetti, tale da porre in dubbio la corretta identificazione del soggetto indicato prima ancora che la veridicità, della condotta — l'appartenenza alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù — a lui attribuita.

Né, va opportunamente aggiunto, le ravvisate carenze possono essere colmate, come suggerito dalla Corte di appello, attraverso la sinergica considerazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli altri collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del procedimento conclusosi con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e delle risultanze di quello successivamente promosso nei suoi confronti, operazione che presuppone il positivo riscontro dell'attendibilità di ciascun apporto, conseguente, quanto a quello di [OSCURATO:PERSONA], 8/11k ad un percorso argomentativo che si è detto essere inficiato da sostanziale apparenza.

7. Dalle precedenti considerazioni discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso, essendo fondato l'addebito circa l'apparenza della motivazione del decreto impugnato in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto in tema di misura di prevenzione sia consentito il ricorso per il solo vizio di violazione di legge, tuttavia l'obbligo motivazionale deve estendersi agli elementi prospettati dalle parti processuali e che siano potenzialmente idonei a determinare un diverso esito processuale, specie se costituito da accertamenti giudiziali assolutori o comunque favorevoli al proposto, formulati nel processo penale di cognizione.

Consegue l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato.

Il residuo motivo di ricorso, in quanto correlato ad un giudizio di sproporzione compiuto in funzione della protrazione della pericolosità sociale del proposto e, precipuam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) 11 14/01/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 19 novembre 2021, la Corte di appello di Palermo ha integralmente confermato quello con cui il Tribunale della stessa città, il 5 ottobre 2016, ha sottoposto [OSCURATO:PERSONA] alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di tre anni ed ordinato la confisca di vari immobili, di una polizza assicurativa, del saldo attivo di un libretto di deposito a risparmio e di un conto corrente bancario, intestati al proposto ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA], nonché di un'autovettura cointestata alla Amato ed al figlio [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], con l'assistenza degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati, rispettivamente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], propongono, con unico atto, ricorsi per cassazione articolati su due motivi. Con il primo motivo, eccepiscono violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello ingiustificatamente disatteso la censura vertente sulla perimetrazione della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] — operata a partire dal 1995 in ragione della sua prossimità al boss [OSCURATO:PERSONA] che, obiettano tuttavia i ricorrenti, non si era manifestata sino, quantomeno, al 2006 — alla quale ha fatto pendant l'estensione della confisca a quattro immobili acquisiti tra il 1998 ed il 2005. Rilevano che, positivamente accertata, in sede giurisdizionale, la militanza mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] a far data dal 16 giugno 2011, analoga contestazione si è rivelata, per il periodo precedente, infondata, come attestato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nella data sopra indicata a conclusione di un procedimento penale nel cui ambito sono state utilizzate le dichiarazioni accusatorie rese a carico di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Notano, al riguardo, che Bonaccorso e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito di condotte, ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA], non precedenti al 2006, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha offerto un contributo che i giudici della cognizione hanno stimato lacunoso e generico anche sulla scorta delle aporie e delle contraddizioni che hanno contraddistinto l'interrogatorio da lui reso al pubblico ministero nel 2010. Segnalano di avere compendiato le censure concernenti l'obliterazione o l'omessa menzione delle circostanze di fatto favorevoli al proposto in apposita memoria, depositata all'udienza del 19 novembre 2021, che, però, è stata del tutto trascurata, ciò che ha determinato la nullità del decreto impugnato per lesione dei diritti di intervento ed assistenza difensiva della parte.Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, ancora, violazione di legge, sostanziale e processuale, per avere la Corte di appello formulato un giudizio di sperequazione tra entrate lecite ed impieghi senza considerare che, avendo il proposto e la sua famiglia sempre vissuto in abitazione di proprietà, le spese determinate in via presuntiva avrebbero dovuto essere decurtate nella misura del 20%, imputata a titolo di canone di locazione (c.d. «fitto figurativo»). Evidenziano, ulteriormente, che l'utilizzo quale indicatore presuntivo di elementi di spesa, in vista della ricostruzione dei redditi del contribuente, della media aritmetica della rilevazione ISTAT è stato sottoposto a revisione critica dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che ha suggerito l'adozione di un diverso criterio di calcolo, che conduce ad una stima inferiore nella misura di almeno il 25%: argomento, questo, già esposto nella memoria versata in atti ed ingiustificatamente trascurata dalla Corte di appello, che è, del pari, rimasta silente in ordine all'incidenza della rettifica alle dichiarazioni dei redditi percepiti dai soggetti interessati e, in specie, da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha optato per l'adeguamento agli studi di settore, così, in sostanza, ammettendo di avere conseguito, nel periodo considerato, profitti superiori a quelli in origine dichiarati. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 4. Il 15 ottobre 2022 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, con la quale, oltre a ribadire le considerazioni svolte con il libello introduttivo del presente giudizio, hanno sviluppato ulteriori doglianze specificamente riferite alla sussistenza dei presupposti per disporre la confisca di taluni beni, analiticamente individuati, ed alla correttezza del procedimento seguito dal consulente d'ufficio per vagliare il rapporto tra entrate di fonte lecita ed acquisizioni patrimoniali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. In via preliminare, va ricordato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ne consegue, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). 3. Nel caso di specie, i ricorrenti denunciano, con il primo motivo, l'apparenza della motivazione che sorregge la condivisione, da parte della Corte di appello, del giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA], da formularsi alla luce delle indicazioni fornite dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605), che hanno chiarito come spetti al giudice di merito il compito di dettare, nel caso concreto, le linee della predetta perimetrazione, tenendo conto di tutte le circostanze che caratterizzano la natura e la tipologia delle condotte su cui la stessa si fonda, la natura degli illeciti e le modalità delle diverse acquisizioni patrimoniali, sicché la valutazione relativa al dato temporale di manifestazione della pericolosità sociale di un soggetto è questione di fatto, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità laddove non ci si trovi in presenza di una motivazione assente o meramente apparente e, quindi, di una violazione di legge emendabile (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, in motivazione). Il tema è stato sceverato, nell'occasione, sulla scorta delle informazioni acquisite circa la militanza mafiosa del proposto, il quale è stato partecipe della famiglia mafiosa di Villagrazia, mandamento di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù, a far data dal 2011, secondo quanto irrevocabilmente accertato nel procedimento penale conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 gennaio 2020, passata in giudicato il 10 novembre 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata ex art. 416-bis.1. cod. pen. Se l'acclarata, a far data dal 2011, condizione di associato supporta senz'altro la formulata prognosi di recidiva, controversa è, invece, la «appartenenza», in epoca precedente, di [OSCURATO:PERSONA] al medesimo organismo criminale, che Tribunale e Corte di appello ritengono provata sin dal 1996 ed alla quale si ricollega analogo giudizio di pericolosità sociale qualificata, cui consegue, nella logica del decreto impugnato, la più ampia estensione — nella consistente misura di tre lustri (dal 1996 al 2011) — del relativo periodo. 4. La nozione di «appartenenza», che qui viene in rilievo, deve essere declinata in coerenza con i canoni ermeneutici consacrati nelle pronunzie del massimo organo nomofilattico e, precipuamente, in Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512, secondo cui «Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale». Nella fattispecie, sono stati valorizzati, a tal fine, gli elementi di fatto acquisiti nell'ambito di un procedimento penale promosso a carico di [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi, però, con sentenza di assoluzione, costituiti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la Corte di appello ha correttamente preso le mosse dal principio di autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, conseguente alla diversità dell'oggetto dell'accertamento, degli strumenti all'uopo destinati e delle finalità del procedimento, che nel giudizio di prevenzione rispondono all'esigenza di garantire la sicurezza collettiva, individuando e sottoponendo a misura le persone pericolose, e non già di reprimere, attraverso la punizione, la commissione di fatti costituenti reato. I giudici siciliani si sono, quindi, determinati sulla scia del preferibile e maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che consente di apprezzare l'incidenza sul giudizio di pericolosità sociale dei fatti oggetto di previo accertamento senza vincoli diversi da quello che preclude la valorizzazione, in sede preventiva, di condotte la cui realizzazione sia stata effettivamente esclusa dal giudice penale. Tanto, in ragione del fatto che l'applicazione delle misure di prevenzione non postula l'espressione di un giudizio di colpevolezza né la pronuncia di sentenza di condanna, sicché il giudice della prevenzione, nell'esercizio della propria autonomia valutativa, può utilizzare le emergenze di un procedimento penale pendente o concluso considerando i fatti in esso emersi, rivalutandoli nell'ottica propria del procedimento di prevenzione e prescindendo dalle eventuali conclusioni raggiunte dal giudice penale, con il solo limite, sopra enunciato, che i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non abbiano trovato smentita in sede di cognizione penale.La riflessione compiuta in argomento ha condotto a revocare in dubbio e correggere le più restrittive indicazioni fornite, in passato, in ordine alla possibilità di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale che non hanno dato luogo a condanna nel solo caso di adozione di sentenza di proscioglimento per prescrizione in cui il fatto sia delineato con sufficiente chiarezza (Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264319 - 01). Per tale via, si è sviluppato e progressivamente consolidato il convincimento che «In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità» (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, Staniscia, Rv. 282655 - 01; Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Avorio, Rv. 281862 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266364), fermo restando che, in caso di assoluzione in sede di cognizione, è inibito al giudice della prevenzione di «effettuare una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale» (Sez. 2, n. 19880 del 29/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276917 - 01; in questo senso, cfr. anche Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 01). 5. Stima il Collegio che la Corte di appello abbia espresso, sul profilo di interesse, argomentazioni non del tutto rispettose dei principi testé richiamati, che hanno inciso sulla tenuta logica della motivazione del decreto impugnato al punto tale da connotarla in termini di mera apparenza. La pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] per gli anni che vanno dal 1996 al 2011 è stata, invero, ritenuta sulla base delle dichiarazioni rese, nel procedimento penale suggellato dall'assoluzione dell'odierno ricorrente dall'addebito associativo, dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In dettaglio, se [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere conosciuto, prima del suo arresto, eseguito nel 2006, un soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], che aveva sovente notato in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così offrendo un'informazione che, quale che ne sia la valenza, va contestualizzata, dal punto di vista cronologico, in un lasso temporale prossimo alla sua carcerazione, e se [OSCURATO:PERSONA] descrive [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che, vicino ad [OSCURATO:PERSONA] (soggetto intraneo al sodalizio mafioso di [OSCURATO:PERSONA] del Gesù), egli aveva conosciuto nel 2009, epoca in cui entrambi erano stati formalmente affiliati all'associazione mafiosa, di gran lunga più rilevante, nell'ottica considerata, è l'apporto di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, nel 1999, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA], si legge nel decreto impugnato, quale personaggio del quale non conosceva il nome ma che sapeva essere proprietario di una polleria, intestata alla moglie, che, già nel 1996, era membro della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù. In proposito, la Corte di appello ha dato atto delle incertezze palesate da [OSCURATO:PERSONA] allorquando, chiamato, nel 2010, a riferire nuovamente sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], ha reso dichiarazioni imprecise e lacunose, ricordando l'ubicazione della polleria da lui gestita e la contiguità con [OSCURATO:PERSONA] ma non riconoscendolo in fotografia e, vieppiù, indicandolo erroneamente come celibe, ma ha, nondimeno, ritenuto che le richiamate défaillances hanno costituito il fisiologico portato dello svanire, con il trascorrere del tempo, dei ricordi. Più in generale, ha ricollegato l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Bonaccorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di prevenzione al fatto che il giudice penale, lungi dall'attestarne l'intrinseca inattendibilità, si è orientato in conseguenza della loro inidoneità a dimostrare, con il prescritto coefficiente di certezza, la partecipazione mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], ciò che non incide, ha osservato, sull'apprezzamento della sua appartenenza alla compagine delinquenziale sin dalla metà degli anni '90, da compiersi vagliando sinergicamente le informazioni raccolte nei due procedimenti penali, coerenti quanto all'attività lavorativa svolta dal proposto, alla zona di operatività della cosca mafiosa di suo specifico riferimento, a tempi e modalità della sua formale affiliazione, all'identità ed alla caratura mafiosa dei soggetti con cui egli, già prima di entrare a far parte della societas sceleris, è risultato essersi accompagnato. 6. Il ragionamento non persuade perché, pur imperniato su pilastri razionali astrattamente condivisibili e correttamente applicati agli apporti di [OSCURATO:PERSONA] e Bonaccorso, non tiene adeguatamente conto delle fragilità e delle contraddizioni di quello di [OSCURATO:PERSONA], che vengono superate attraverso un percorso argomentativo insoddisfacente. I ricorrenti hanno, invero, allegato uno stralcio della motivazione della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 16 giugno 2011, dal quale risulta che [OSCURATO:PERSONA], già nell'interrogatorioveso il 23 novembre 1999, indicò un soggetto, individuato quale gestore di un negozio di polli alla brace sito sulla strada per Bonagia, circa cinquanta Metri dopo l'incrocio con [OSCURATO:PERSONA], quale componente della «famiglia di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù». Trattasi di dichiarazione che, presumibilmente riferita a [OSCURATO:PERSONA], che al tempo si occupava, di fatto, della polleria intestata alla moglie ed effettivamente collocata nella zona descritta da [OSCURATO:PERSONA], sconta, tuttavia, un non minimale margine di indeterminatezza, non essendo stato il collaboratore in grado di offrire maggiori dettagli (quali, ad esempio, il nome, le caratteristiche somatiche, le frequentazioni) in ordine all'identità della persona accusa. [OSCURATO:PERSONA], nuovamente sollecitato sul punto dal pubblico ministero nel successivo interrogatorio del 7 ottobre 2010, pure esibito dai ricorrenti, è stato ancor più generico (cfr., in specie, le pagg. 10-24 dell'atto istruttorio) nel ricordare che la persona da lui conosciuta era attiva nel settore del narcotraffico, ambito criminale nel quale [OSCURATO:PERSONA], per quanto indicato nel decreto impugnato (cfr., in particolare, le pagg. 8-10), non risulta aliunde coinvolto, e, alla visione della fotografia ritraente l'odierno proposto, lo ha erroneamente indicato come [OSCURATO:PERSONA]. Invitato, nella medesima circostanza, a rendere chiarimenti, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto di non rammentare (così come non lo rammentava nel 1999) il nome del gestore dell'esercizio commerciale e, in via dubitativa («se non ricordo male»), che costui, al tempo, era celibe, affermazione, quest'ultima, che è contraddetta per tabulas dall'avere [OSCURATO:PERSONA], al tempo, già contratto matrimonio con [OSCURATO:PERSONA]. Rebus sic stantibus, appare impossibile condividere, dal punto di vista logico, la contrapposizione, operata dalla Corte di appello, tra le più risalenti, e più nitide e precise, dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle successive, inevitabilmente condizionate dal decorso, medio tempore, di oltre dieci anni, traendosi, piuttosto, dal quadro complessivamente illustrato da [OSCURATO:PERSONA], interpretato nella debita chiave diacronica, l'impressione di una conoscenza superficiale e mediata dalle relazioni con altri soggetti, tale da porre in dubbio la corretta identificazione del soggetto indicato prima ancora che la veridicità, della condotta — l'appartenenza alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] di Gesù — a lui attribuita. Né, va opportunamente aggiunto, le ravvisate carenze possono essere colmate, come suggerito dalla Corte di appello, attraverso la sinergica considerazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli altri collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del procedimento conclusosi con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e delle risultanze di quello successivamente promosso nei suoi confronti, operazione che presuppone il positivo riscontro dell'attendibilità di ciascun apporto, conseguente, quanto a quello di [OSCURATO:PERSONA], 8/11k ad un percorso argomentativo che si è detto essere inficiato da sostanziale apparenza. 7. Dalle precedenti considerazioni discende l'accoglimento del primo motivo di ricorso, essendo fondato l'addebito circa l'apparenza della motivazione del decreto impugnato in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto in tema di misura di prevenzione sia consentito il ricorso per il solo vizio di violazione di legge, tuttavia l'obbligo motivazionale deve estendersi agli elementi prospettati dalle parti processuali e che siano potenzialmente idonei a determinare un diverso esito processuale, specie se costituito da accertamenti giudiziali assolutori o comunque favorevoli al proposto, formulati nel processo penale di cognizione. Consegue l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio in ordine alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale qualificata di [OSCURATO:PERSONA] che, libero nell'esito, sia esente dal vizio riscontrato. Il residuo motivo di ricorso, in quanto correlato ad un giudizio di sproporzione compiuto in funzione della protrazione della pericolosità sociale del proposto e, precipuam