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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2020

Cassazione n. 46767/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 2/03/2020- dep. 24/04/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in data 17/09/2018 aveva condannato BELLUARDO Danilo e GARAGIOLA [OSCURATO:PERSONA] ciascuno a pena di giustizia per il delitto di concorso in rapina aggravata (capo a), commesso a GORGONZOLA il 2/01/2016.

La condotta loro contestata era consistita nell'avere, unitamente a KROUD Mohamed e a BELLUARDO Valerio, nei cui confronti si è proceduto separatamene, dopo aver incontrato per strada [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO [OSCURATO:PERSONA], intimato loro di fermarsi, e nell'averli poi aggrediti entrambi, così impossessandosi del giubbino e degli indumenti di [OSCURATO:PERSONA].2.

BELLUARDO Danilo e GARAGIOLA propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori.

BELLUARDO Danilo deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione e per travisamento della prova, perché la sentenza impugnata non avrebbe risposto ai rilievi formulati con l'atto di appello, anzitutto quanto alla attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del testimone ORNAGO nella ricostruzione del fatto.

Al contrario, il confronto processuale avrebbe fatto emergere l'inattendibilità dell'altro testimone, PERRONE Sandro, e questo farebbe escludere che i due imputati avessero preso parte all'aggressione; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, quanto alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di lesioni personali, che configurerebbe in modo corretto la vicenda; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, e al fatto che non si sarebbe potuta ulteriormente ridurre.

GARAGIOLA deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, posto che [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO avevano dichiarato che nulla loro era stato sottratto.

KROUD aveva strappato a [OSCURATO:PERSONA] il giubbino che indossava e poi glielo aveva lanciato contro, senza portarglielo via.

Aggiunge di essersi trovato, suo malgrado, in una situazione inusuale e nella veste di spettatore inconsapevole, non conoscendo e non avendo mai visto prima [OSCURATO:PERSONA], ORNAGO e KROUD: il ricorrente avrebbe dovuto incontrare BELLUARDO Danilo, suo compagno di allenamento, per trascorrere un normale pomeriggio di sabato, essendo un lavoratore onesto e incensurato.

Ha sottolineato come ORNAGO avesse testimoniato che la richiesta di denaro era stata formulata da KROUD, e comunque l'imputato era rimasto estraneo alla contesa e non aveva prestato alcun contributo.

Non vi sarebbe contraddizione fra quanto da lui dichiarato in ordine all'avvio della vicenda, e quanto invece riferito da BELLUARDO Danilo, a proposito dell'azionannento del freno a mano, ma semplicemente un dettaglio dimenticato dal coimputato; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. perché la sentenza, pur pronunciata il 2/03/2020, reca la data del 10/09/2018, in violazione dell'art. 111 co. 2 Cost.Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi proposti da BELLUARDO Danilo e il primo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza sovrapponibili.

Sulla ricostruzione del fatto, alla cui rivalutazione essi puntano, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità, allorché ha ricordato come [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO, se pure con fatica, avevano riferito che nelle circostanze di cui all'imputazione KROUD era sceso dall'autovettura sulla quale si trovava con gli imputati, e aveva preso a schiaffi [OSCURATO:PERSONA], poiché vantava da lui del denaro, presumibilmente per pregresse cessioni di stupefacenti; ORNAGO aveva provato a difenderlo, senza riuscirvi perché fermato dai coimputati, fra i quali BELLUARDO Danilo.

La vicenda, originariamente riferita dal teste PERRONE, si era poi articolata nel confronto fra costui e [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO, circa l'identificazione degli aggressori, e nelle parziali ammissioni di BELLUARDO Danilo e GARAGIOLA, i quali avevano sostenuto di essere stati in auto insieme con KROUD, ma di non essere scesi dal veicolo.

Richiamando quanto osservato dal TRIBUNALE, il Collegio di appello ha rimarcato la contraddizione fra i dettagli relativi a come il mezzo si era fermato, con o senza il freno a mano, e l'inesistenza di una ragione per la quale le vittime dell'aggressione avessero nell'immediatezza fatto riferimento a quattro - e non a due - autori della stessa.

Si è pertanto manifestata una correlazione fra la violenza e la minaccia e la sottrazione degli indumenti e degli effetti personali di [OSCURATO:PERSONA]: questo permette di confermare la qualifica di rapina, e di escludere l'ipotesi delle semplici lesioni personali, pur se il contesto era stato certamente punitivo nei confronti della persona offesa.

2. Manifestamente infondato sono pure il terzo motivo di BELLUARDO Danilo, poiché la CORTE territoriale ha illustrato come la sanzione sia stata mantenuta in prossimità del minimo, pur in presenza di una condotta che avrebbe potuto farne discostare, e il secondo motivo di GARAGIOLA, non sussistendo dubbi, dal frontespizio della sentenza, in ordine alla data in cui essa è stata pronunciata; la data riportata a fianco alla sottoscrizione costituisce un evidente errore materiale, che non incide sulla identificazione degli estremi della decisione.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/12/2021 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di MILANO, con sentenza in data 2/03/2020- dep. 24/04/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in data 17/09/2018 aveva condannato BELLUARDO Danilo e GARAGIOLA [OSCURATO:PERSONA] ciascuno a pena di giustizia per il delitto di concorso in rapina aggravata (capo a), commesso a GORGONZOLA il 2/01/2016. La condotta loro contestata era consistita nell'avere, unitamente a KROUD Mohamed e a BELLUARDO Valerio, nei cui confronti si è proceduto separatamene, dopo aver incontrato per strada [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO [OSCURATO:PERSONA], intimato loro di fermarsi, e nell'averli poi aggrediti entrambi, così impossessandosi del giubbino e degli indumenti di [OSCURATO:PERSONA].2. BELLUARDO Danilo e GARAGIOLA propongono distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. BELLUARDO Danilo deduce i seguenti motivi: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione e per travisamento della prova, perché la sentenza impugnata non avrebbe risposto ai rilievi formulati con l'atto di appello, anzitutto quanto alla attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e del testimone ORNAGO nella ricostruzione del fatto. Al contrario, il confronto processuale avrebbe fatto emergere l'inattendibilità dell'altro testimone, PERRONE Sandro, e questo farebbe escludere che i due imputati avessero preso parte all'aggressione; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, quanto alla mancata derubricazione del reato di rapina in quello di lesioni personali, che configurerebbe in modo corretto la vicenda; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, e al fatto che non si sarebbe potuta ulteriormente ridurre. GARAGIOLA deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità, posto che [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO avevano dichiarato che nulla loro era stato sottratto. KROUD aveva strappato a [OSCURATO:PERSONA] il giubbino che indossava e poi glielo aveva lanciato contro, senza portarglielo via. Aggiunge di essersi trovato, suo malgrado, in una situazione inusuale e nella veste di spettatore inconsapevole, non conoscendo e non avendo mai visto prima [OSCURATO:PERSONA], ORNAGO e KROUD: il ricorrente avrebbe dovuto incontrare BELLUARDO Danilo, suo compagno di allenamento, per trascorrere un normale pomeriggio di sabato, essendo un lavoratore onesto e incensurato. Ha sottolineato come ORNAGO avesse testimoniato che la richiesta di denaro era stata formulata da KROUD, e comunque l'imputato era rimasto estraneo alla contesa e non aveva prestato alcun contributo. Non vi sarebbe contraddizione fra quanto da lui dichiarato in ordine all'avvio della vicenda, e quanto invece riferito da BELLUARDO Danilo, a proposito dell'azionannento del freno a mano, ma semplicemente un dettaglio dimenticato dal coimputato; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. perché la sentenza, pur pronunciata il 2/03/2020, reca la data del 10/09/2018, in violazione dell'art. 111 co. 2 Cost.Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi proposti da BELLUARDO Danilo e il primo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza sovrapponibili. Sulla ricostruzione del fatto, alla cui rivalutazione essi puntano, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità, allorché ha ricordato come [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO, se pure con fatica, avevano riferito che nelle circostanze di cui all'imputazione KROUD era sceso dall'autovettura sulla quale si trovava con gli imputati, e aveva preso a schiaffi [OSCURATO:PERSONA], poiché vantava da lui del denaro, presumibilmente per pregresse cessioni di stupefacenti; ORNAGO aveva provato a difenderlo, senza riuscirvi perché fermato dai coimputati, fra i quali BELLUARDO Danilo. La vicenda, originariamente riferita dal teste PERRONE, si era poi articolata nel confronto fra costui e [OSCURATO:PERSONA] e ORNAGO, circa l'identificazione degli aggressori, e nelle parziali ammissioni di BELLUARDO Danilo e GARAGIOLA, i quali avevano sostenuto di essere stati in auto insieme con KROUD, ma di non essere scesi dal veicolo. Richiamando quanto osservato dal TRIBUNALE, il Collegio di appello ha rimarcato la contraddizione fra i dettagli relativi a come il mezzo si era fermato, con o senza il freno a mano, e l'inesistenza di una ragione per la quale le vittime dell'aggressione avessero nell'immediatezza fatto riferimento a quattro - e non a due - autori della stessa. Si è pertanto manifestata una correlazione fra la violenza e la minaccia e la sottrazione degli indumenti e degli effetti personali di [OSCURATO:PERSONA]: questo permette di confermare la qualifica di rapina, e di escludere l'ipotesi delle semplici lesioni personali, pur se il contesto era stato certamente punitivo nei confronti della persona offesa. 2. Manifestamente infondato sono pure il terzo motivo di BELLUARDO Danilo, poiché la CORTE territoriale ha illustrato come la sanzione sia stata mantenuta in prossimità del minimo, pur in presenza di una condotta che avrebbe potuto farne discostare, e il secondo motivo di GARAGIOLA, non sussistendo dubbi, dal frontespizio della sentenza, in ordine alla data in cui essa è stata pronunciata; la data riportata a fianco alla sottoscrizione costituisce un evidente errore materiale, che non incide sulla identificazione degli estremi della decisione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/12/2021 Il consi
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