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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 19226/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 09/10/2017, il Tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 27/11/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 125, 129, 530, 578, 605 cod. proc. pen. e 595 cod. pen.

La sentenza impugnata è del tutto carente circa la sussistenza delle situazione regolate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., laddove l'atto di appello aveva contestato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato.

Il principio per cui il giudice è autorizzato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui possa "constatare" che emergano dagli atti le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale non si attaglia al caso di specie, poiché il fatto dell'imputazione doveva essere valutato in relazione alle critiche mosse nell'impugnazione, essendo stata portata nel processo l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento proprio in relazione a quell'accadimento/imputazione.

2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, 129, comma 2, 530, 578, 605 cod. proc. pen. e 51, 595, 598 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto valutare non solo la sussistenza del fatto, ma anche l'esistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. 2.3.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt.125, 533, 539 e 605 cod. proc. pen., in quanto la stessa parte civile ha riferito di non poter provare alcuna diminuzione patrimoniale, laddove sul versante della provvisionale era stata denunciata la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. nella parte in cui era stata liquidata una somma nel "limiti" del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova.

2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 533, 538 e 541, nonché della legge n. 247 del 2012, in relazione all'entità delle liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile.

2.5. La difesa del ricorrente ha poi proposto tre motivi nuovi.

2.5.1. Il primo denuncia violazione degli artt. 622, 578 e 129 cod. proc. pen., nonché carenza assoluta di motivazione, in quanto, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice di appello deve decidere sull'impugnazione agli effetti civili, laddove la motivazione della sentenza impugnata sul punto è del tutto inesistente.

2.5.2. Il secondo motivo nuovo denuncia violazione degli artt. 51, 595 e 596 cod. pen., alla luce delle censure proposte con l'atto di appello.

2.5.3. Il terzo motivo nuovo denuncia violazione dell'art. 598 cod. pen., in quanto lo scritto del ricorrente aveva a oggetto valutazioni funzionali all'esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331).

La Corte distrettuale non si è attenuta al principio di diritto richiamato.

Dallo stesso testo della sentenza impugnata risulta che l'imputato aveva devoluto, con l'atto di appello, una serie di questioni attinenti alla sussistenza del reato e all'applicabilità delle norme di cui agli 51 e 598 cod. pen.

La sentenza impugnata non ha esaminato tali doglianze, limitandosi a rispondere ai motivi di gravame strettamente attinenti alle statuizioni civili.

Ne consegue che, limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; per la parte civile, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni e nota spese; per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 09/10/2017, il Tribunale di Napoli dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Napoli, con sentenza deliberata il 27/11/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 125, 129, 530, 578, 605 cod. proc. pen. e 595 cod. pen. La sentenza impugnata è del tutto carente circa la sussistenza delle situazione regolate dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., laddove l'atto di appello aveva contestato la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Il principio per cui il giudice è autorizzato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nei casi in cui possa "constatare" che emergano dagli atti le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale non si attaglia al caso di specie, poiché il fatto dell'imputazione doveva essere valutato in relazione alle critiche mosse nell'impugnazione, essendo stata portata nel processo l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento proprio in relazione a quell'accadimento/imputazione. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 125, 129, comma 2, 530, 578, 605 cod. proc. pen. e 51, 595, 598 cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto valutare non solo la sussistenza del fatto, ma anche l'esistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt.125, 533, 539 e 605 cod. proc. pen., in quanto la stessa parte civile ha riferito di non poter provare alcuna diminuzione patrimoniale, laddove sul versante della provvisionale era stata denunciata la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. nella parte in cui era stata liquidata una somma nel "limiti" del danno per il quale si ritiene raggiunta la prova. 2.4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 533, 538 e 541, nonché della legge n. 247 del 2012, in relazione all'entità delle liquidazione delle spese processuali a favore della parte civile. 2.5. La difesa del ricorrente ha poi proposto tre motivi nuovi. 2.5.1. Il primo denuncia violazione degli artt. 622, 578 e 129 cod. proc. pen., nonché carenza assoluta di motivazione, in quanto, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice di appello deve decidere sull'impugnazione agli effetti civili, laddove la motivazione della sentenza impugnata sul punto è del tutto inesistente. 2.5.2. Il secondo motivo nuovo denuncia violazione degli artt. 51, 595 e 596 cod. pen., alla luce delle censure proposte con l'atto di appello. 2.5.3. Il terzo motivo nuovo denuncia violazione dell'art. 598 cod. pen., in quanto lo scritto del ricorrente aveva a oggetto valutazioni funzionali all'esercizio del diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato - e assorbente - il primo motivo. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331). La Corte distrettuale non si è attenuta al principio di diritto richiamato. Dallo stesso testo della sentenza impugnata risulta che l'imputato aveva devoluto, con l'atto di appello, una serie di questioni attinenti alla sussistenza del reato e all'applicabilità delle norme di cui agli 51 e 598 cod. pen. La sentenza impugnata non ha esaminato tali doglianze, limitandosi a rispondere ai motivi di gravame strettamente attinenti alle statuizioni civili. Ne consegue che, limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita'. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 19226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris