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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01107/2024

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la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di SIRACUSA con ordinanza del 15/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di rimessioni del processo presentata da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che detta istanza sia inammissibile in quanto, oltre a non consentire di comprenderne i motivi, esposti in modo confuso e ridondante, è manifestamente infondata in quanto il ricorrente, in base ad assunti rimasti sostanzialmente indimostrati, non ha configurato alcun fenomeno esterno alla dialettica processuale che faccia sorgere il concreto pericolo di compromissione dell'imparzialità dell'ufficio giudiziario nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, numero 13687 del 28/01/2023, Berlusconi, Rv. 223638 secondo cui per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno che prescinde dal contesto processuale e riguarda l'ambito territoriale in cui questo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'assenza di imparzialità del giudice, inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa).

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di SIRACUSA con ordinanza del 15/07/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letta l'istanza di rimessioni del processo presentata da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che detta istanza sia inammissibile in quanto, oltre a non consentire di comprenderne i motivi, esposti in modo confuso e ridondante, è manifestamente infondata in quanto il ricorrente, in base ad assunti rimasti sostanzialmente indimostrati, non ha configurato alcun fenomeno esterno alla dialettica processuale che faccia sorgere il concreto pericolo di compromissione dell'imparzialità dell'ufficio giudiziario nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, numero 13687 del 28/01/2023, Berlusconi, Rv. 223638 secondo cui per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno che prescinde dal contesto processuale e riguarda l'ambito territoriale in cui questo si svolge, connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'assenza di imparzialità del giudice, inteso come ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre
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