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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07641/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 15/2/2021 dal Tribunale di Lecco, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di detenzione illecita di stupefacenti e di porto abusivo d'arma, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di quattro anni di reclusione e 16.000 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

La Corte di appello non avrebbe riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, cit., quanto alla droga "leggera", pur in presenza dei necessari presupposti, e si sarebbe pronunciata con argomento meramente per relationem, limitandosi a ribadire la motivazione della prima sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili; pronunciandosi proprio sulla fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva delle carenze denunciate.

Come tale, dunque, non censurabile.

4. La sentenza, in particolare, ha negato l'ipotesi lieve - con argomento comune tanto alle droghe "pesanti" quanto a quelle "leggere" - alla luce: a) della qualità e della quantità delle sostanze stupefacenti detenute (68,1+17,9 grammi di cocaina, 24,6 grammi di hashish); b) delle modalità e circostanze dell'azione (il luogo boschivo, nel quale è facile nascondersi; la detenzione di un'arma come il macete con lama in acciaio di 39 cm., oltre che di spray al peperoncino; la presenza di un complice); c) della pericolosità dell'imputato, che aveva continuato a spacciare nonostante una recente sentenza specifica emessa dallo stesso Tribunale ex art. 444 cod. proc. pen. (n. 226/2020, esecutiva il 27/6/2020).

Dal che, un contesto illecito di non minima offensività, indicativo di una stabile organizzazione e di un'attività condotta in modo pressoché professionale.

5. Un solido percorso argomentativo, dunque, che di certo non cede all'appunto difensivo circa il mancato espletamento di una perizia tossicologica ed allo scarso quantitativo di sostanza in sequestro, quanto all'art. 73, comma 4, cit.; questa censura, peraltro di puro merito, si fonda infatti su considerazioni astratte e non decisive, e non cita neppure - tantomeno contesta - gli indici valorizzati in senso contrario dalla Corte di appello, appena richiamati, risultandone dunque evidente la sua inammissibilità.

6. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al secondo motivo di ricorso, che lamenta - con argomento del tutto generico - un vizio motivazionale non ravvisabile; non è chiarito, infatti, a quale doglianza la Corte di appello avrebbe risposto con argomento meramente per relationem (quel che, peraltro, è consentito), ed in quali termini questo non costituirebbe adeguata risposta alla censura presentata con l'atto di appello.

7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 15/2/2021 dal Tribunale di Lecco, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole dei delitti di detenzione illecita di stupefacenti e di porto abusivo d'arma, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di quattro anni di reclusione e 16.000 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello non avrebbe riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, cit., quanto alla droga "leggera", pur in presenza dei necessari presupposti, e si sarebbe pronunciata con argomento meramente per relationem, limitandosi a ribadire la motivazione della prima sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente sono inammissibili; pronunciandosi proprio sulla fattispecie attenuata dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su oggettivi elementi istruttori e priva delle carenze denunciate. Come tale, dunque, non censurabile. 4. La sentenza, in particolare, ha negato l'ipotesi lieve - con argomento comune tanto alle droghe "pesanti" quanto a quelle "leggere" - alla luce: a) della qualità e della quantità delle sostanze stupefacenti detenute (68,1+17,9 grammi di cocaina, 24,6 grammi di hashish); b) delle modalità e circostanze dell'azione (il luogo boschivo, nel quale è facile nascondersi; la detenzione di un'arma come il macete con lama in acciaio di 39 cm., oltre che di spray al peperoncino; la presenza di un complice); c) della pericolosità dell'imputato, che aveva continuato a spacciare nonostante una recente sentenza specifica emessa dallo stesso Tribunale ex art. 444 cod. proc. pen. (n. 226/2020, esecutiva il 27/6/2020). Dal che, un contesto illecito di non minima offensività, indicativo di una stabile organizzazione e di un'attività condotta in modo pressoché professionale. 5. Un solido percorso argomentativo, dunque, che di certo non cede all'appunto difensivo circa il mancato espletamento di una perizia tossicologica ed allo scarso quantitativo di sostanza in sequestro, quanto all'art. 73, comma 4, cit.; questa censura, peraltro di puro merito, si fonda infatti su considerazioni astratte e non decisive, e non cita neppure - tantomeno contesta - gli indici valorizzati in senso contrario dalla Corte di appello, appena richiamati, risultandone dunque evidente la sua inammissibilità. 6. Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al secondo motivo di ricorso, che lamenta - con argomento del tutto generico - un vizio motivazionale non ravvisabile; non è chiarito, infatti, a quale doglianza la Corte di appello avrebbe risposto con argomento meramente per relationem (quel che, peraltro, è consentito), ed in quali termini questo non costituirebbe adeguata risposta alla censura presentata con l'atto di appello. 7. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022
Sentenza Cassazione n. 07641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris