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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17765/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UNGHERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Eszter ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 189, c. 7, codice strada (in Palermo, il 7/7/2015); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, oltre che coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255-01, in cui si è precisato che la fattispecie in esame presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona; n. 18748 del 4/5/2022, Manganelli, Rv. 283212-01, in cui il principio è ulteriormente stato calibrato, affermandosi che il reato richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o dì morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace l'ulteriore intervento dell'obbligato, specificandosi, tuttavia, che tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento, ciò che, nella specie, è stato escluso dai giudici territoriali che, nel ricostruire la condotta, hanno dato conto della "scusa" addotta per allontanarsi); che, allo stesso modo, consta congrua motivazione anche quanto al ritenuto bisogno di pena, avendo la Corte territoriale valorizzato le gravi modalità della condotta e l'atteggiamento di disinteresse rispetto alle constatate conseguenze del suo comportamento, elementi rientranti nel novero dei parametri legali, alla stregua dei quali deve essere condotto detto scrutinio; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 ‘)1/4 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' ente [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( UNGHERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] Eszter ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 189, c. 7, codice strada (in Palermo, il 7/7/2015); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, oltre che coerenti con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 4, n. 21049 del 6/4/2018, Barbieri, Rv. 273255-01, in cui si è precisato che la fattispecie in esame presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona; n. 18748 del 4/5/2022, Manganelli, Rv. 283212-01, in cui il principio è ulteriormente stato calibrato, affermandosi che il reato richiede che il bisogno dell'investito sia effettivo, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o dì morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario, né utile o efficace l'ulteriore intervento dell'obbligato, specificandosi, tuttavia, che tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l'investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento, ciò che, nella specie, è stato escluso dai giudici territoriali che, nel ricostruire la condotta, hanno dato conto della "scusa" addotta per allontanarsi); che, allo stesso modo, consta congrua motivazione anche quanto al ritenuto bisogno di pena, avendo la Corte territoriale valorizzato le gravi modalità della condotta e l'atteggiamento di disinteresse rispetto alle constatate conseguenze del suo comportamento, elementi rientranti nel novero dei parametri legali, alla stregua dei quali deve essere condotto detto scrutinio; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 ‘)1/4 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]' ente [OSCURATO:PERSONA] E
Sentenza Cassazione n. 17765/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris