CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11605/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19/12/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era statoproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la perdita diefficacia, per decorso dei relativi termini di durata massima, della custodia cautelare incarcere che era stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. delTribunale di Napoli, eseguita il 14/10/2019, per essere egli gravemente indiziato del reato diestorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primo comma, n. 1, 416-bis.1e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.) in concorso dicui al capo 24).Il Tribunale di Napoli riteneva che: a) in ragione della pena stabilita dalla legge per ilsuddetto reato di estorsione pluriaggravata, il termine di durata massima della custodiacautelare fosse quello di sei anni di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.; b)poiché i termini di durata massima della custodia cautelare erano stati sospesi, ai sensidell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per tutta la durata del processo di primo grado e delprocesso di secondo grado, trovava applicazione «il limite massimo insuperabile al terminecomplessivo di custodia cautelare previsto dall’art. 303 comma 4 cpp» di cui all’art. 304,comma 6, cod. proc. pen. – nella specie, l’aumento della metà del termine di sei anni di cuiall’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen. –, con la conseguenza che il suddetto «limitemassimo insuperabile» era pari a nove anni; c) poiché il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in stato di custodiacautelare dal 14/10/2019, tale «limite massimo insuperabile» non era decorso.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ErnestoNigro, con il quale deduce: a) in relazione agli artt. 311 e 606 cod. proc. pen., la violazionedegli artt. 303, comma 4, e 304 dello stesso codice; b) l’erronea applicazione dell’art. 303,comma 4, «n. 6», cod. proc. pen.; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 304 cod. proc. pen.,per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 24 Cost.Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, sarebbe «conforme al dettatonormativo e costituzionale ritenere che il termine della custodia cautelare complessiva,indicato nell’art. 303 comma 4 c.p.p. debba ritenersi quello massimo di anni sei, in relazionealla pena edittale, così come ritenuta per l’estorsione consumata pluriaggravata, […] senzacomputare i periodi di possibile sospensione del decorso della custodia cautelarecoercitiva».Tale conclusione sarebbe corretta «anche alla stregua della considerazione chesommando i vari termini di fase dall’esecuzione della custodia cautelare fino al giudizio incassazione, quindi tutte le fasi del procedimento cautelare, non potrebbe mai pervenirsi altermine complessivo di anni sei di reclusione».Il ricorrente espone che: la norma di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. «deveritenersi di sbarramento e, infatti, identifica il limite insuperabile della custodia cautelare, cheè destinato a operare anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e neutralizzazione deitermini di durata della custodia cautelare»; la norma di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc.pen. «individua il limite estremo di durata della custodia cautelare, superato il quale ilpermanere dello stato coercitivo si presuppone essere “sproporzionato” […], in quantoeccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema».Ne discenderebbe che, poiché l’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., funge «dameccanismo di chiusura della disciplina dei termini», tale norma «resta autonoma rispetto alcorpo dell’articolo, nel quale si trova inserita; con la conseguenza che ritenere che il limitefinale operi solo nel caso di sospensione equivarrebbe a tradire non solo la storia e lafunzione dell’istituto, ma anche il dettato normativo, come si desume dall’avverbio“comunque” contenuto in detta disposizione che sta a significare che quel limite deve essereriferito a tutti i fenomeni suscettibili di interferire con la disciplina dei termini di fase».Secondo il [OSCURATO:PERSONA], sarebbe «evidente, comunque, la incostituzionalità della normaindicata, in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione, laddove prevede che peralcune tipologie di reato la custodia cautelare, tra termine cautelare di base e sospensioni,possa raggiungere anni nove di reclusione, in dispregio dei diritti costituzionalmentegarantiti». Ciò per la lesione della «posizione dell’imputato» e del «suo diritto costituzionaledi libertà», «considerando che, secondo la giurisprudenza più accreditata, non puòcomunque essere superato il doppio del termine di fase nell’ambito del procedimento acarico dell’imputato e, quindi, anche per la fase sussiste un termine massimo insuperabile edanalogo termine dovrebbe valere anche per quella complessiva, un termine cioè ragionevolee insuperabile, trattandosi pur sempre di custodia di natura preventiva».Sarebbe quindi conforme a Costituzione interpretare l’art. 303, comma 4, cod. proc.pen., «considerandosi che la custodia complessiva debba essere quella, comunque,massima che l’imputato può soffrire nell’ambito del procedimento a suo carico,indipendentemente, quindi, dalla possibile sospensione di fase dei termini di custodiacoercitiva per impedimento dell’imputato e difensore e per complessità del procedimento chepossono essere eventuali e non ricorrere necessariamente nell’ambito del procedimento».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per motivi manifestamente infondati.1.1. Si deve anzitutto rammentare che la Corte di cassazione ha ripetutamenteaffermato, esprimendo un orientamento costante che il Collegio, condividendolo, intenderibadire, che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta,ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per i dibattimenti o i giudizi abbreviatiparticolarmente complessi relativi ai reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc.pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di duratamassima della custodia cautelare (Sez. 1, n. 6937 del 26/11/2019, dep. 2020, Guardo, Rv.278080-01; Sez. 1, n. 1071 del 17/12/2008, dep. 2009, Giacalone, Rv. 243930-01; Sez. 2, n.3106 del 18/12/2007, dep. 2008, Aspa, Rv. 239295-01).Si deve infatti osservare che il comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen. fa genericoriferimento ai «termini previsti dall’articolo 303» e, quindi, anche ai termini di duratacomplessiva della custodia cautelare di cui al comma 4 dello stesso art. 303 cod. proc. pen.,là dove l’inciso, che figura nel medesimo comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen., «durante iltempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza», si deve ritenere attenere alladurata della sospensione ma non alla limitazione di essa alla fase in cui si è verificata.1.2. La norma di cui al successivo comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. stabilisce poiun limite invalicabile alla durata complessiva della custodia cautelare, compresa lasospensione ai sensi del comma 2 dello stesso art. 304 – gli effetti processuali della quale,come si è detto, si riferiscono anche all’intero procedimento – con il limite che è appuntoindicato nel comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen., cioè quello dell’aumento della metà deitermini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. o, se più favorevole, dei due terzi delmassimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.1.3. Ne discende che, posto che, come è stato rilevato anche dal Tribunale di Napoli,«sulla durata delle sospensioni non vi è contestazione da parte della difesa» (settimocapoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata), lo stesso Tribunale, al fine di stabilire illimite invalicabile della durata complessiva della custodia cautelare nei confronti del Nigroper il reato di estorsione pluriaggravata, ha correttamente tenuto conto delle sospensioni aisensi del comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen., pervenendo perciò a individuare lo stessolimite nella misura di sei anni, di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., aumentatadella metà ai sensi del comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. e, quindi, nella misura di noveanni, i quali, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a custodia cautelare il 14/10/2019,non erano ancora decorsi.1.4. Quanto alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, si deve rilevare che: a)la scelta del legislatore della sospensione dei termini di durata massima della custodiacautelare in ragione dei presupposti (concorrenti) della gravità del reato contestato (reati dicui all’art. 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.) e della specificità delle esigenzeprocessuali (dibattimenti o giudizi abbreviati «particolarmente complessi») appare nonirragionevole; b) la fissazione, quale limite massimo invalicabile della durata complessivadella custodia cautelare – limite in assenza del quale la libertà personale risulterebbeinammissibilmente interamente subordinata alle esigenze processuali – nella misura deitermini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. aumentati della metà (o se piùfavorevole, nella misura di due terzi della pena temporanea prevista per il reato contestato oritenuto in sentenza) appare costituire un esercizio anch’esso non irragionevole delladiscrezionalità che è riconosciuta al legislatore dall’art. 13, quinto comma, Cost., e dell’art. 5,comma 3, CEDU. Da ciò la manifesta infondatezza delle medesime questioni.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11605/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANDREA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 603/2026LUCIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI R.G.N. 3392/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19/12/2025, il Tribunale di Napoli rigettava l’appello che era statoproposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] la quale era stata rigettata la richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la perdita diefficacia, per decorso dei relativi termini di durata massima, della custodia cautelare incarcere che era stata applicata al [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. delTribunale di Napoli, eseguita il 14/10/2019, per essere egli gravemente indiziato del reato diestorsione continuata e pluriaggravata (ai sensi degli artt. 112, primo comma, n. 1, 416-bis.1e 629, secondo comma, in relazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.) in concorso dicui al capo 24).Il Tribunale di Napoli riteneva che: a) in ragione della pena stabilita dalla legge per ilsuddetto reato di estorsione pluriaggravata, il termine di durata massima della custodiacautelare fosse quello di sei anni di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.; b)poiché i termini di durata massima della custodia cautelare erano stati sospesi, ai sensidell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per tutta la durata del processo di primo grado e delprocesso di secondo grado, trovava applicazione «il limite massimo insuperabile al terminecomplessivo di custodia cautelare previsto dall’art. 303 comma 4 cpp» di cui all’art. 304,comma 6, cod. proc. pen. – nella specie, l’aumento della metà del termine di sei anni di cuiall’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen. –, con la conseguenza che il suddetto «limitemassimo insuperabile» era pari a nove anni; c) poiché il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in stato di custodiacautelare dal 14/10/2019, tale «limite massimo insuperabile» non era decorso.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ha propostoricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ErnestoNigro, con il quale deduce: a) in relazione agli artt. 311 e 606 cod. proc. pen., la violazionedegli artt. 303, comma 4, e 304 dello stesso codice; b) l’erronea applicazione dell’art. 303,comma 4, «n. 6», cod. proc. pen.; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 304 cod. proc. pen.,per violazione degli artt. 2, 3, 13 e 24 Cost.Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Napoli, sarebbe «conforme al dettatonormativo e costituzionale ritenere che il termine della custodia cautelare complessiva,indicato nell’art. 303 comma 4 c.p.p. debba ritenersi quello massimo di anni sei, in relazionealla pena edittale, così come ritenuta per l’estorsione consumata pluriaggravata, […] senzacomputare i periodi di possibile sospensione del decorso della custodia cautelarecoercitiva».Tale conclusione sarebbe corretta «anche alla stregua della considerazione chesommando i vari termini di fase dall’esecuzione della custodia cautelare fino al giudizio incassazione, quindi tutte le fasi del procedimento cautelare, non potrebbe mai pervenirsi altermine complessivo di anni sei di reclusione».Il ricorrente espone che: la norma di cui all’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. «deveritenersi di sbarramento e, infatti, identifica il limite insuperabile della custodia cautelare, cheè destinato a operare anche nelle ipotesi di sospensione, proroga e neutralizzazione deitermini di durata della custodia cautelare»; la norma di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc.pen. «individua il limite estremo di durata della custodia cautelare, superato il quale ilpermanere dello stato coercitivo si presuppone essere “sproporzionato” […], in quantoeccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema».Ne discenderebbe che, poiché l’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., funge «dameccanismo di chiusura della disciplina dei termini», tale norma «resta autonoma rispetto alcorpo dell’articolo, nel quale si trova inserita; con la conseguenza che ritenere che il limitefinale operi solo nel caso di sospensione equivarrebbe a tradire non solo la storia e lafunzione dell’istituto, ma anche il dettato normativo, come si desume dall’avverbio“comunque” contenuto in detta disposizione che sta a significare che quel limite deve essereriferito a tutti i fenomeni suscettibili di interferire con la disciplina dei termini di fase».Secondo il [OSCURATO:PERSONA], sarebbe «evidente, comunque, la incostituzionalità della normaindicata, in relazione agli artt. 2, 3, 13 e 24 della Costituzione, laddove prevede che peralcune tipologie di reato la custodia cautelare, tra termine cautelare di base e sospensioni,possa raggiungere anni nove di reclusione, in dispregio dei diritti costituzionalmentegarantiti». Ciò per la lesione della «posizione dell’imputato» e del «suo diritto costituzionaledi libertà», «considerando che, secondo la giurisprudenza più accreditata, non puòcomunque essere superato il doppio del termine di fase nell’ambito del procedimento acarico dell’imputato e, quindi, anche per la fase sussiste un termine massimo insuperabile edanalogo termine dovrebbe valere anche per quella complessiva, un termine cioè ragionevolee insuperabile, trattandosi pur sempre di custodia di natura preventiva».Sarebbe quindi conforme a Costituzione interpretare l’art. 303, comma 4, cod. proc.pen., «considerandosi che la custodia complessiva debba essere quella, comunque,massima che l’imputato può soffrire nell’ambito del procedimento a suo carico,indipendentemente, quindi, dalla possibile sospensione di fase dei termini di custodiacoercitiva per impedimento dell’imputato e difensore e per complessità del procedimento chepossono essere eventuali e non ricorrere necessariamente nell’ambito del procedimento».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per motivi manifestamente infondati.1.1. Si deve anzitutto rammentare che la Corte di cassazione ha ripetutamenteaffermato, esprimendo un orientamento costante che il Collegio, condividendolo, intenderibadire, che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta,ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen., per i dibattimenti o i giudizi abbreviatiparticolarmente complessi relativi ai reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc.pen., opera non solo per i termini intermedi e di fase, ma anche per il termine di duratamassima della custodia cautelare (Sez. 1, n. 6937 del 26/11/2019, dep. 2020, Guardo, Rv.278080-01; Sez. 1, n. 1071 del 17/12/2008, dep. 2009, Giacalone, Rv. 243930-01; Sez. 2, n.3106 del 18/12/2007, dep. 2008, Aspa, Rv. 239295-01).Si deve infatti osservare che il comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen. fa genericoriferimento ai «termini previsti dall’articolo 303» e, quindi, anche ai termini di duratacomplessiva della custodia cautelare di cui al comma 4 dello stesso art. 303 cod. proc. pen.,là dove l’inciso, che figura nel medesimo comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen., «durante iltempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza», si deve ritenere attenere alladurata della sospensione ma non alla limitazione di essa alla fase in cui si è verificata.1.2. La norma di cui al successivo comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. stabilisce poiun limite invalicabile alla durata complessiva della custodia cautelare, compresa lasospensione ai sensi del comma 2 dello stesso art. 304 – gli effetti processuali della quale,come si è detto, si riferiscono anche all’intero procedimento – con il limite che è appuntoindicato nel comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen., cioè quello dell’aumento della metà deitermini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. o, se più favorevole, dei due terzi delmassimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza.1.3. Ne discende che, posto che, come è stato rilevato anche dal Tribunale di Napoli,«sulla durata delle sospensioni non vi è contestazione da parte della difesa» (settimocapoverso della pag. 2 dell’ordinanza impugnata), lo stesso Tribunale, al fine di stabilire illimite invalicabile della durata complessiva della custodia cautelare nei confronti del Nigroper il reato di estorsione pluriaggravata, ha correttamente tenuto conto delle sospensioni aisensi del comma 2 dell’art. 304 cod. proc. pen., pervenendo perciò a individuare lo stessolimite nella misura di sei anni, di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., aumentatadella metà ai sensi del comma 6 dell’art. 304 cod. proc. pen. e, quindi, nella misura di noveanni, i quali, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a custodia cautelare il 14/10/2019,non erano ancora decorsi.1.4. Quanto alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, si deve rilevare che: a)la scelta del legislatore della sospensione dei termini di durata massima della custodiacautelare in ragione dei presupposti (concorrenti) della gravità del reato contestato (reati dicui all’art. 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.) e della specificità delle esigenzeprocessuali (dibattimenti o giudizi abbreviati «particolarmente complessi») appare nonirragionevole; b) la fissazione, quale limite massimo invalicabile della durata complessivadella custodia cautelare – limite in assenza del quale la libertà personale risulterebbeinammissibilmente interamente subordinata alle esigenze processuali – nella misura deitermini previsti dall’art. 303, comma 4, cod. proc. pen. aumentati della metà (o se piùfavorevole, nella misura di due terzi della pena temporanea prevista per il reato contestato oritenuto in sentenza) appare costituire un esercizio anch’esso non irragionevole delladiscrezionalità che è riconosciuta al legislatore dall’art. 13, quinto comma, Cost., e dell’art. 5,comma 3, CEDU. Da ciò la manifesta infondatezza delle medesime questioni.2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento dellespese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]