Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:354
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0312 - IT
Avviso legale importante
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62001C0312
Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 6 giugno 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/78/CE - Mancata trasposizione nel termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]312/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07053
Conclusioni dell avvocato generale
1. Nella presente causa la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte dichiari che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo o non avendole comunque comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE.
2. Il 5 dicembre 1998 veniva pubblicata la detta direttiva sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Conformemente all'art. 11, n. 1, della detta direttiva, il termine di trasposizione scadeva il 5 giugno 2000.
3. La direttiva pone regole relative alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. Essa ha lo scopo di consentire alle autorità preposte alla vigilanza su un'impresa di assicurazione di valutare con maggiore ponderatezza la sua situazione finanziaria.
4. Il governo greco ammette di non aver trasposto la direttiva entro il termine ivi stabilito. Dichiara a tal riguardo che è in elaborazione un progetto di decreto presidenziale per la trasposizione della direttiva. Secondo il governo greco il detto progetto si trova presso il consiglio di Stato greco al momento della presentazione della replica relativa al presente procedimento. Afferma inoltre che le autorità greche nei riguardi delle autorità degli altri Stati membri devono porre in atto gli obblighi derivanti dalla direttiva.
5. Si deve ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva. Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza, uno Stato membro, quando traspone una direttiva, deve provvedere affinché la propria normativa sia conforme con quanto disposto nella detta direttiva, non essendo all'uopo sufficiente la prassi amministrativa.
Conclusione
6. In considerazione di quanto sopra esposto, suggerisco alla Corte di statuire quanto segue:
«a) dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, 98/78/CE, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi della detta direttiva.
b) Condannare la Repubblica ellenica, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento, alle spese.