CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cura in calce al ricorso, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura allegata alla comparsa di costituzione di altro difensore;– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e DiModica [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura su foglio congiunto al controricorso;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 31071/2024 depositata il04/12/2024 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1 di 8Numero registro generale 13114/2025Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 16387/2026Data pubblicazione 26/05/20261. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 404/2019, rigettava la domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Antonella DiModica, con la quale si chiedeva di accertare l'efficacia di giudicato dellasentenza n. 577/2005 dello stesso Tribunale emessa tra le parti e Giacintoparte del convenuto della proprietà esclusiva di beni immobili siti inAugusta.2. Avverso tale sentenza proponevano appello le attrici. La Corte d'appellodi Catania, con la sentenza n. 2181 del 17 dicembre 2020, accoglieva ilgravame e, per l'effetto, dichiarava che il convenuto Franco non avevaacquistato per usucapione la proprietà esclusiva dei beni oggetto di causa.Disattesa l'eccezione di nullità della citazione in appello, la Corte distrettualerilevava che aveva errato il Tribunale nel reputare coperta da efficacia digiudicato la precedente sentenza n. 379/2013 della Corte d'appello diCatania, che, riformando la sentenza n. 577/2005 del Tribunale di Siracusa,aveva accolto la domanda di usucapione proposta dal Franco, e ciò inquanto la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio dalla Corte dicassazione con l'ordinanza n. 15930/2019. Non vi era quindi alcunaccertamento con efficacia di giudicato tra le parti, il che implicaval'accoglimento dell'originaria domanda delle attrici, posto che il Franco nonaveva offerto alcuna prova dell'intervenuta usucapione, trattandosi peraltrodella pretesa usucapione di un bene comune.3. Contro la predetta sentenza proponevano ricorso per cassazione Davide,Domenico, Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredi del defuntoGiacinto Franco, sulla base di cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA], MariaAlessandra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso.4. Con sentenza n. 31071 del 4.12.2024, questa Corte rigettava il ricorso,affermando, per quanto qui ancora rileva, che il quarto motivo si affidavaalla sola prospettata esistenza di un testamento olografo, asseritamentepubblicato il 1° febbraio 1996 e non presente in atti (mancando qualunqueindicazione sulla sua collocazione), sicchè era geneticamente carente dispecificità, e che la quinta doglianza mancava di confrontarsi con la ratio2 di 8Numero registro generale 13114/2025Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 16387/2026Data pubblicazione 26/05/2026della sentenza impugnata, che aveva motivatamente escluso la sussistenzadi un giudicato sull’usucapione dei beni contesi, discendendol’inammissibilità altresì dalla mancata trascrizione del giudicato nel corpodel ricorso, derivandone così l’impossibilità della sua interpretazione, daparte del giudice di legittimità ed ogni tipo di attività nomofilattica.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per revocazione FrancoDavide, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] (qualeunico erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MariaAlessandra hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] presso la cassazione, Dott.ssa RosaMaria Dell’Erba, ha rassegnato conclusioni scritte nel senso dellainammissibilità del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 395,comma (recte, n.) 4, c.p.c., per aver la Corte di cassazione omesso divalutare il materiale probatorio rappresentato dalla sentenza, passata ingiudicato, della Corte d’appello di Catania n. 751 del 12.4.2022 e daltestamento olografo con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe nominato i figliElia e [OSCURATO:PERSONA] suoi eredi, escludendo, per l’effetto, le controparti.1.1. Il motivo (non consta dall’analisi del ricorso che i motivi siano tre, comeinvece sostenuto dai ricorrenti nella memoria illustrativa) è inammissibile.In primo luogo, avuto riguardo alla sentenza n. 751 del 2022, la parte cheeccepisca la definitività di una sentenza resa in altro giudizio, solo qualorala controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione delgiudicato esterno, non ha l'onere di produrre la decisione munita dellacertificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che lapronuncia non è soggetta ad impugnazione, come invece avvienenell'ipotesi di mera non contestazione del giudicato, cui non può attribuirsiil significato di ammissione della definitività della decisione (Cass., Sez. 6 -3 di 8Numero registro generale 13114/2025Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 16387/2026Data pubblicazione 26/05/20261, Ordinanza n. 4803 del 01/03/2018; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n.36258 del 28/12/2023, secondo cui la parte che eccepisce il passaggio ingiudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova medianteproduzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp.restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammettaesplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno).Affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria lacertezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza dicontestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativocertificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato dellasentenza, inidonea a dare certezza in ordine al contenuto delprovvedimento (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21469 del 19/09/2013; cfr.altresì Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11889 del 22/05/2007).Orbene, nel caso di specie, alla stregua di quanto attestato dai ricorrentiper la prima volta con la memoria illustrativa del 10.3.2026, l’attestazionedi avvenuto passaggio in giudicato della stessa è stata rilasciata dallacancelleria presso la Corte d’appello di Catania solo in data 7.1.2026, senzaperaltro indicare quando lo stesso si sarebbe realizzato. Da ciò si desumeinevitabilmente che, al momento dell’allegazione della medesima sentenzaalla memoria illustrativa depositata nel giudizio presupposto in data7.6.2022, siffatta indefettibile attestazione non era presente, tanto è veroche la fotocopia della menzionata pronuncia risultava corredata solodall’attestazione di conformità al corrispondente provvedimento presentenel fascicolo informatico.In secondo luogo, i ricorrenti non hanno chiarito quale errore di fattosarebbe derivato dal mancato esame della sentenza stessa, la cuiproduzione ha chiarito soltanto che non sussisteva alcuna litispendenza frail ricorso che ha dato origine alla sentenza qui impugnata ed il giudizioconclusosi con la suddetta sentenza.4 di 8Numero registro generale 13114/2025Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 16387/2026Data pubblicazione 26/05/2026In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'errorerilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erroneapercezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenzao dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa oaccertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errorenon abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non puòconcernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere icaratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base delsolo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essereessenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte.1.2. Con riferimento al testamento olografo, il documento, asseritamenteprodotto per la prima volta nel giudizio di cassazione, era inammissibile inquanto ”Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione didocumenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità dellasentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o delcontroricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non èconsentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nelmerito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenzadei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperireesclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3,c.p.c.” (cfr. Cass. nn. 18464/2018 e 4415/2020).Del resto, a fronte del rilievo formulato da questa Corte secondo cui lostesso non sarebbe stato presente in atti, mancando qualunque indicazionesulla sua collocazione, gli odierni ricorrenti hanno, anche nella presentesede, omesso di indicare in quale fase e con quale atto processuale loavessero prodotto. A tal proposito, è sufficiente evidenziare che, se, comesembra (cfr. pag. 7 del controricorso), il deposito del detto documento fosseavvenuto ai sensi dell’art. 372 c.p.c., lo stesso sarebbe stato inammissibile(e in quest’ottica si giustificherebbe la richiesta dei controricorrenti diespungerlo dal materiale probatorio), atteso che lo stesso non avrebberiguardato la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso.5 di 8Numero registro generale 13114/2025Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 16387/2026Data pubblicazione 26/05/2026Invero, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione non é consentita laproduzione di documenti relativi a vicende successive al deposito delricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372,comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullitàdella sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonchédell'atto di rinuncia al ricorso (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2062 del19/01/2024). Va, a tal riguardo, ricordato che la nullità della sentenzaimpugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., è ammissibileil deposito di nuovi documenti in cassazione, è solo quella derivante dai vizipropri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di formae di sostanza della sentenza, e quella originata, in via riflessa, da viziradicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti delrapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio,determinino la nullità degli atti processuali compiuti.Questa Corte, con la pronuncia qui impugnata, decidendo sul quarto motivodel ricorso, con cui i ricorrenti avevano lamentato la “violazione normativadell’obbligo di evocazione in giudizio, sia di primo grado che di appello,quale litisconsorte necessario, dell’unico comproprietario dell’immobile chesi assume acquisito per usucapione”, ha dichiarato inammissibile il motivocon la seguente motivazione: “ L'eccezione di difetto del contraddittorio perviolazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la primavolta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorziorisulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che ladeduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone chedevono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presuppostidi fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio (Sez.2, n. 11043 del 5 aprile 2022). Nel dettaglio, il motivo si affida alla solaprospettata esistenza di un testamento olografo, asseritamente pubblicatoil 1° febbraio 1996 e non presente in atti (mancando qualunque indicazionesulla sua collocazione): evidentemente troppo poco per approfondire ilmotivo, geneticamente carente di specificità”. E’ stato in proposito statuitoche “Il ricorso per errore revocatorio di una sentenza della Corte di6 di 8Numero registro generale 13114/2025Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 16387/2026Data pubblicazione 26/05/2026cassazione, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4, c.p.c., èinammissibile quando è diretto a censurare l'interpretazione che ilprovvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, hadato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del principio di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6,c.p.c., mentre lo stesso rimedio, ex art. 391-bis c.p.c., è ammissibilequando l'errore di fatto circa la non autosufficienza del ricorso emerge ictuoculi e in maniera incontrovertibile, come nel caso in cui il collegio non abbiaavuto contezza della integrale trascrizione dell'atto risultante dal ricorso odella sua effettiva allegazione” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13109 del13/05/2024).In ogni caso, i ricorrenti hanno omesso di trascrivere anche il testamentoin oggetto (di cui non hanno indicato neppure la data di pubblicazione,essendosi limitati, a pagina 5 del ricorso, ad asserire di averne scoperto ilverbale di pubblicazione nel mese di maggio del 2021), precludendo aquesto Collegio la possibilità di scrutinare la portata probatoria, in terminidi decisività, del documento e la fondatezza dei loro assunti.Senza tralasciare che la doglianza è estremamente frammentaria e che ilpetitum iniziale della domanda originariamente proposta dagli odierniresistenti è la declaratoria di efficacia di giudicato della sentenza n.577/2005 del Tribunale di Siracusa emessa tra gli stessi e [OSCURATO:PERSONA],in forza del quale era stata escluso l'acquisto per usucapione da parte diquest’ultimo della proprietà esclusiva di beni immobili siti in Augusta,giudicato rispetto al quale l’eventuale testamento con il quale tale CannavàSalvatore avrebbe nominato propri eredi i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebberiflessi diretti.Da ultimo, deducendo, con la memoria illustrativa, che tale testamentosarebbe stato da essi scoperto solo nel maggio del 2021 e, quindi, dopo laproposizione del ricorso per cassazione avente RG 17669/2021, per cui nonpoteva essere prodotto in sede di costituzione e per questo è statoeffettuato il giudizio di revocazione, sembra che gli stessi deducano per laprima volta un caso differente rispetto a quello fatto valere con il ricorso7 di 8Numero registro generale 13114/2025Numero sezionale 725/2026Numero di raccolta generale 16387/2026Data pubblicazione 26/05/2026per revocazione, vale a dire il rinvenimento ex post di un documentodecisivo (ex art. 395, n. 3, c.p.c.), senza considerare che, in base all’art.391 ter c.p.c., i provvedimenti della Corte sono impugnabili per revocazioneper il motivo di cui al n. 3) dell’art. 395 c.p.c. solo nel caso in cui abbiadeciso la causa nel merito, che non ricorre nella presente fattispecie.2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 600,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 24.3.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe Tedesco8 di 8