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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1959

ECLI:EU:C:1959:32
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61959C0015 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

17 dicembre 1959 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] métallurgique de Knutange, produce ghisa mediante 9 altiforni (da 50 a 100000 tonnellate al mese) ed acciaio Thomas (da 50 a 100000 tonnellate al mese) mediante 6 convertitori.

Essa produce pure profilati pesanti e acciai mercantili, ma, invece d'impiegare il rottame di recupero (le «cadute proprie» che abbiamo spesso sentito nominare) nell'acciaieria Martin o elettrica — come spesso accade — essa preferisce venderlo.

Si tratta infatti, come la ricorrente stessa dichiara nella lettera del 3 marzo 1959, di rottame pesante «molto richiesto».

La ricorrente ha però bisogno di rottame leggero per arricchire i letti di fusione dei suoi altiforni, e questo deve acquistarlo.

Tuttavia le vendite superano generalmente gli acquisti, tanto che, pur essendo tenuta a versare i contributi di perequazione per il rottame in ragione dell'aliquota di base, non le è mai stato applicato, fino . al primo trimestre 1958, il contributo complementare il quale colpisce, come Voi sapete, soltanto il consumo di rottame d'acquisto che eccede il consumo di riferimento.

Il motivo per cui durante detto trimestre si è avuta un'eccedenza di consumo vi è stato esposto: in conseguenza di lavori di manutenzione di un altoforno, lavori che, dopo lo spegnimento dell'altoforno, sono apparsi più rilevanti di quanto non si fosse pensato a tutta prima, l'apparecchio è rimasto inattivo per circa sei mesi, anzichè per sei settimane.

La ricorrente, per non diminuire la produzione, ha dovuto procedere, durante il trimestre di cui trattasi, ad acquisti di rottame in misura maggiore del solito con il risultato .che, alla fine del periodo di conteggio, anziché un'eccedenza è risultato un deficit ed essa si è vista applicare il contributo complementare.

La ricorrente impugna davanti a Voi il provvedimento con cui l'[OSCURATO:PERSONA] le ha negato l'esonero da tali contributi complementari.

A tale scopo, come Voi ricorderete, sono stati introdotti due ricorsi: il primo (15-59) diretto contro quella che la ricorrente ha ritenuto essere una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], firmata da un funzionario di questa; il secondo (29-59) diretto contro un provvedimento di data 22 aprile 1959 che è senza dubbio una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne il primo ricorso , l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarato irricevibile in quanto, a suo parere, non era intervenuta a suo tempo alcuna decisione.

Tuttavia, dopo che la Corte ebbe disposto l'unione delle due cause, l'[OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato all'eccezione d'irricevibilità dichiarandosi «pronta ad accollarsi le maggiori spese derivanti dalla duplice azione in giudizio».

Signori, volendo applicare rigidamente i principi e volendo tener conto del carattere tassativo di talune norme concernenti la presentazione dei ricorsi di legittimità, fra le quali non posso fare a meno di includere il requisito che sia intervenuto un provvedimento, si dovrebbe non tener alcun conto di dette conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

Il primo ricorso dovrebbe dunque essere dichiarato irricevibile? Ritengo preferibile un'altra soluzione, cioè che sia intervenuta una decisione, ma che questa è nulla in quanto proveniente da un funzionario che non aveva affatto veste per adottarla in nome dell'[OSCURATO:PERSONA].

Reputo che questa seconda soluzione sia più corretta dal punto di vista giuridico e mèglio consenta di motivare la condanna della convenuta alle spese.

Sul merito , che prendo in esame con riguardo al secondo ricorso, le mie considerazioni saranno molto brevi.

La ricorrente non critica di per sè la decisione, con la quale le è stato negato l'esonero dai contributi complementari per il primo trimestre 1958, nè obietta alcunchè circa l'ammontare di tali contributi, del resto non ancora definitivamente stabiliti.

Infine, essa non contesta che il principio in base al quale le sono stati commisurati i contributi supplementari sia perfettamente in armonia con la decisione 2-57 la quale disciplina detti contributi, bensì assume, in via di eccezione di illegittimità, che la decisione 2-57 viola determinati principi generali e determinate norme del Trattato in quanto regola in modo diverso la determinazione del consumo di riferimento e quella del consumo che viene preso in considerazione per applicare i contributi complementari.

Il «consumo di riferimento di rottame d'acquisto» di ciascuna impresa che — a norma dell'art. 5 della decisione 2-57 — serve di base al calcolo del consumo eccedente è infatti — a norma dell'art. 6 — « la metà del consumo di rottame d'acquisto nel corso di un periodo di sei mesi solari, compresi in sette mesi consecutivi, scelto dall'impresa tra il 1 o gennaio 1953 ed il 31 gennaio 1957».

Si tratta dunque di un consumo medio , riferito a tre mesi, mentre il consumo di rottame d'acquisto che deve essere posto a raffronto con detta media è un consumo effettivo , cioè quello che si è avuto durante il cosiddetto «periodo di conteggio», della durata di tre mesi.

Quindi, i periodi posti a raffronto hanno la stessa durata (tre mesi l'uno e tre mesi l'altro), ma i consumi che fanno oggetto del confronto sono l'uno effettivo e l'altro fittizio.

Conseguentemente può accadere che ad un'impresa vengano, come nella specie, applicati per un trimestre i contributi complementari, benchè il suo consumo effettivo di rottame d'acquisto durante sei mesi comprendenti detto trimestre non abbia superato il consumo di riferimento o sia persino rimasto inferiore ad esso.

Signori, non vedo come si possa trarre da considerazioni siffatte la dimostrazione che la decisione 2-57 è illegittima.

La determinazione del periodo di riferimento e quella del periodo di conteggio tendono infatti a scopi diversi.

Per quanto riguarda il periodo di riferimento si tratta di stabilire, in modo equo, ma inevitabilmente arbitrario, quale sia stato, prima della istituzione del nuovo sistema destinato a promuovere il risparmio di rottame, il consumo medio di rottame d'acquisto delle singole imprese.

L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto determinare essa stessa il periodo di riferimento, in base a criteri obiettivi; essa ha invece preferito un sistema che lasciasse le imprese libere di scegliere, ma è evidente che tale libertà doveva essere compensata dall'estensione del periodo scelto, onde poter stabilire una media, e ciò spiega perchè sia stato previsto un periodo di sei mesi.

Per quanto riguarda il periodo di conteggio le cose stanno diversamente: lo scopo in questo caso è d'indurre le imprese a risparmiare rottame; occorre perciò che il periodo sia abbastanza breve per impedire compensazioni in misura eccessiva fra i momenti di grande consumo e quelli di stasi e cionondimeno abbastanza lungo per consentire il riassorbimento di punte di consumo eccezionali ed inoltre per non rendere troppo gravose le operazioni contabili delle imprese.

A tale scopo è stato ritenuto equo un periodo di tre mesi e naturalmente il consumo medio di riferimento, calcolato su sei mesi, ha dovuto essere diviso per due.

Non è nemmeno necessario porre in evidenza, come ha fatto l'[OSCURATO:PERSONA], i vantaggi concessi alle imprese, sia per quanto riguarda la scelta del periodo di riferimento, sia nella determinazione dell'ammontare del consumo di riferimento, ammontare dal quale non deve essere dedotto il rottame venduto o ceduto (vantaggio questo concesso dall'art. 4, n. 1, in fine, della decisione 2-57 e di cui la ricorrente fruisce in modo del tutto particolare.) Infatti, le norme dettate con la decisione 2-57, tanto per determinare il consumo di riferimento, quanto per stabilire il periodo di conteggio, sono state introdotte — come ha molto a proposito ricordato davanti a Voi il rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] — in forza di quello che si è soliti chiamare il suo «potere discrezionale».

A tale proposito occorre chiarire un equivoco: potere discrezionale non significa arbitrio.

L'[OSCURATO:PERSONA] deve rispettare il Trattato ed i principi generali del diritto, tanto più quando emana dei regolamenti valendosi della potestà normativa.

Essa ciononpertanto dispone di una certa libertà d'apprezzamento, entro limiti che Voi già avete avuto occasione di tracciare in sentenze di grande rilievo.

Nella fattispecie si tratta semplicemente delle norme sul l'imponibile dei contributi: le norme di questo genere hanno inevitabilmente carattere forfettario — almeno in parte — e la loro applicazione può talvolta favorire o danneggiare il contribuente sotto qualche profilo particolare.

L'essenziale è che queste anomalie non rivelino — come nella fattispecie non rivelano — un vizio giuridico.

È perciò inutile, a mio parere, indagare se la ricorrente avrebbe potuto valersi dell'una o dell'altra possibilità offerte dalla decisione 2-57 onde sottrarsi al pagamento del contributo complementare per il primo trimestre 1958, ad es. chiedendo una deroga a norma dell'art. 7 o diminuendo la produzione di ghisa durante il trimestre di cui trattasi.

Tutto ciò non ha infatti nulla a che vedere con la legittimità della decisione 2-57, che è la sola questione controversa.

Devo infine ribattere ad un argomento che è stato svolto soltanto nella discussione.

È tratto dall'art. 9 della decisione 2-57, concernente le riduzioni concesse alle imprese in caso di diminuzione della messa al mille «rispetto — dice l'articolo — a quella del periodo di riferimento ».

Il confronto, in questo caso, si dovrebbe quindi istituire con tutti e sei i mesi di riferimento.

Signori, non vedo quale rilevanza possa avere tale argomento: va da sè che la messa al mille di riferimento deve essere calcolata su sei mesi, come il consumo di riferimento stesso: la riduzione verrà concessa in relazione a tale riferimento, qualora la percentuale durante il periodo di conteggio sia inferiore.

Non è perciò necessario, qui, dividere per due, trattandosi di una percentuale e non di una quantità.

Concludo chiedendo : — nella causa 15-59, che la decisione impugnata venga annullata, ponendosi le spese a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] ; — nella causa 29-59, che il ricorso sia respinto e le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] métallurgique de Knutange.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61959C0015 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 17 dicembre 1959 Traduzione dal francese [OSCURATO:PERSONA] Presidente, Signori giudici , La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] métallurgique de Knutange, produce ghisa mediante 9 altiforni (da 50 a 100000 tonnellate al mese) ed acciaio Thomas (da 50 a 100000 tonnellate al mese) mediante 6 convertitori. Essa produce pure profilati pesanti e acciai mercantili, ma, invece d'impiegare il rottame di recupero (le «cadute proprie» che abbiamo spesso sentito nominare) nell'acciaieria Martin o elettrica — come spesso accade — essa preferisce venderlo. Si tratta infatti, come la ricorrente stessa dichiara nella lettera del 3 marzo 1959, di rottame pesante «molto richiesto». La ricorrente ha però bisogno di rottame leggero per arricchire i letti di fusione dei suoi altiforni, e questo deve acquistarlo. Tuttavia le vendite superano generalmente gli acquisti, tanto che, pur essendo tenuta a versare i contributi di perequazione per il rottame in ragione dell'aliquota di base, non le è mai stato applicato, fino . al primo trimestre 1958, il contributo complementare il quale colpisce, come Voi sapete, soltanto il consumo di rottame d'acquisto che eccede il consumo di riferimento. Il motivo per cui durante detto trimestre si è avuta un'eccedenza di consumo vi è stato esposto: in conseguenza di lavori di manutenzione di un altoforno, lavori che, dopo lo spegnimento dell'altoforno, sono apparsi più rilevanti di quanto non si fosse pensato a tutta prima, l'apparecchio è rimasto inattivo per circa sei mesi, anzichè per sei settimane. La ricorrente, per non diminuire la produzione, ha dovuto procedere, durante il trimestre di cui trattasi, ad acquisti di rottame in misura maggiore del solito con il risultato .che, alla fine del periodo di conteggio, anziché un'eccedenza è risultato un deficit ed essa si è vista applicare il contributo complementare. La ricorrente impugna davanti a Voi il provvedimento con cui l'[OSCURATO:PERSONA] le ha negato l'esonero da tali contributi complementari. A tale scopo, come Voi ricorderete, sono stati introdotti due ricorsi: il primo (15-59) diretto contro quella che la ricorrente ha ritenuto essere una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA], firmata da un funzionario di questa; il secondo (29-59) diretto contro un provvedimento di data 22 aprile 1959 che è senza dubbio una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne il primo ricorso , l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarato irricevibile in quanto, a suo parere, non era intervenuta a suo tempo alcuna decisione. Tuttavia, dopo che la Corte ebbe disposto l'unione delle due cause, l'[OSCURATO:PERSONA] ha rinunziato all'eccezione d'irricevibilità dichiarandosi «pronta ad accollarsi le maggiori spese derivanti dalla duplice azione in giudizio». Signori, volendo applicare rigidamente i principi e volendo tener conto del carattere tassativo di talune norme concernenti la presentazione dei ricorsi di legittimità, fra le quali non posso fare a meno di includere il requisito che sia intervenuto un provvedimento, si dovrebbe non tener alcun conto di dette conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il primo ricorso dovrebbe dunque essere dichiarato irricevibile? Ritengo preferibile un'altra soluzione, cioè che sia intervenuta una decisione, ma che questa è nulla in quanto proveniente da un funzionario che non aveva affatto veste per adottarla in nome dell'[OSCURATO:PERSONA]. Reputo che questa seconda soluzione sia più corretta dal punto di vista giuridico e mèglio consenta di motivare la condanna della convenuta alle spese. Sul merito , che prendo in esame con riguardo al secondo ricorso, le mie considerazioni saranno molto brevi. La ricorrente non critica di per sè la decisione, con la quale le è stato negato l'esonero dai contributi complementari per il primo trimestre 1958, nè obietta alcunchè circa l'ammontare di tali contributi, del resto non ancora definitivamente stabiliti. Infine, essa non contesta che il principio in base al quale le sono stati commisurati i contributi supplementari sia perfettamente in armonia con la decisione 2-57 la quale disciplina detti contributi, bensì assume, in via di eccezione di illegittimità, che la decisione 2-57 viola determinati principi generali e determinate norme del Trattato in quanto regola in modo diverso la determinazione del consumo di riferimento e quella del consumo che viene preso in considerazione per applicare i contributi complementari. Il «consumo di riferimento di rottame d'acquisto» di ciascuna impresa che — a norma dell'art. 5 della decisione 2-57 — serve di base al calcolo del consumo eccedente è infatti — a norma dell'art. 6 — « la metà del consumo di rottame d'acquisto nel corso di un periodo di sei mesi solari, compresi in sette mesi consecutivi, scelto dall'impresa tra il 1 o gennaio 1953 ed il 31 gennaio 1957». Si tratta dunque di un consumo medio , riferito a tre mesi, mentre il consumo di rottame d'acquisto che deve essere posto a raffronto con detta media è un consumo effettivo , cioè quello che si è avuto durante il cosiddetto «periodo di conteggio», della durata di tre mesi. Quindi, i periodi posti a raffronto hanno la stessa durata (tre mesi l'uno e tre mesi l'altro), ma i consumi che fanno oggetto del confronto sono l'uno effettivo e l'altro fittizio. Conseguentemente può accadere che ad un'impresa vengano, come nella specie, applicati per un trimestre i contributi complementari, benchè il suo consumo effettivo di rottame d'acquisto durante sei mesi comprendenti detto trimestre non abbia superato il consumo di riferimento o sia persino rimasto inferiore ad esso. Signori, non vedo come si possa trarre da considerazioni siffatte la dimostrazione che la decisione 2-57 è illegittima. La determinazione del periodo di riferimento e quella del periodo di conteggio tendono infatti a scopi diversi. Per quanto riguarda il periodo di riferimento si tratta di stabilire, in modo equo, ma inevitabilmente arbitrario, quale sia stato, prima della istituzione del nuovo sistema destinato a promuovere il risparmio di rottame, il consumo medio di rottame d'acquisto delle singole imprese. L'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto determinare essa stessa il periodo di riferimento, in base a criteri obiettivi; essa ha invece preferito un sistema che lasciasse le imprese libere di scegliere, ma è evidente che tale libertà doveva essere compensata dall'estensione del periodo scelto, onde poter stabilire una media, e ciò spiega perchè sia stato previsto un periodo di sei mesi. Per quanto riguarda il periodo di conteggio le cose stanno diversamente: lo scopo in questo caso è d'indurre le imprese a risparmiare rottame; occorre perciò che il periodo sia abbastanza breve per impedire compensazioni in misura eccessiva fra i momenti di grande consumo e quelli di stasi e cionondimeno abbastanza lungo per consentire il riassorbimento di punte di consumo eccezionali ed inoltre per non rendere troppo gravose le operazioni contabili delle imprese. A tale scopo è stato ritenuto equo un periodo di tre mesi e naturalmente il consumo medio di riferimento, calcolato su sei mesi, ha dovuto essere diviso per due. Non è nemmeno necessario porre in evidenza, come ha fatto l'[OSCURATO:PERSONA], i vantaggi concessi alle imprese, sia per quanto riguarda la scelta del periodo di riferimento, sia nella determinazione dell'ammontare del consumo di riferimento, ammontare dal quale non deve essere dedotto il rottame venduto o ceduto (vantaggio questo concesso dall'art. 4, n. 1, in fine, della decisione 2-57 e di cui la ricorrente fruisce in modo del tutto particolare.) Infatti, le norme dettate con la decisione 2-57, tanto per determinare il consumo di riferimento, quanto per stabilire il periodo di conteggio, sono state introdotte — come ha molto a proposito ricordato davanti a Voi il rappresentante dell'[OSCURATO:PERSONA] — in forza di quello che si è soliti chiamare il suo «potere discrezionale». A tale proposito occorre chiarire un equivoco: potere discrezionale non significa arbitrio. L'[OSCURATO:PERSONA] deve rispettare il Trattato ed i principi generali del diritto, tanto più quando emana dei regolamenti valendosi della potestà normativa. Essa ciononpertanto dispone di una certa libertà d'apprezzamento, entro limiti che Voi già avete avuto occasione di tracciare in sentenze di grande rilievo. Nella fattispecie si tratta semplicemente delle norme sul l'imponibile dei contributi: le norme di questo genere hanno inevitabilmente carattere forfettario — almeno in parte — e la loro applicazione può talvolta favorire o danneggiare il contribuente sotto qualche profilo particolare. L'essenziale è che queste anomalie non rivelino — come nella fattispecie non rivelano — un vizio giuridico. È perciò inutile, a mio parere, indagare se la ricorrente avrebbe potuto valersi dell'una o dell'altra possibilità offerte dalla decisione 2-57 onde sottrarsi al pagamento del contributo complementare per il primo trimestre 1958, ad es. chiedendo una deroga a norma dell'art. 7 o diminuendo la produzione di ghisa durante il trimestre di cui trattasi. Tutto ciò non ha infatti nulla a che vedere con la legittimità della decisione 2-57, che è la sola questione controversa. Devo infine ribattere ad un argomento che è stato svolto soltanto nella discussione. È tratto dall'art. 9 della decisione 2-57, concernente le riduzioni concesse alle imprese in caso di diminuzione della messa al mille «rispetto — dice l'articolo — a quella del periodo di riferimento ». Il confronto, in questo caso, si dovrebbe quindi istituire con tutti e sei i mesi di riferimento. Signori, non vedo quale rilevanza possa avere tale argomento: va da sè che la messa al mille di riferimento deve essere calcolata su sei mesi, come il consumo di riferimento stesso: la riduzione verrà concessa in relazione a tale riferimento, qualora la percentuale durante il periodo di conteggio sia inferiore. Non è perciò necessario, qui, dividere per due, trattandosi di una percentuale e non di una quantità. Concludo chiedendo : — nella causa 15-59, che la decisione impugnata venga annullata, ponendosi le spese a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] ; — nella causa 29-59, che il ricorso sia respinto e le spese siano poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] métallurgique de Knutange.
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