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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 38537/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza dell'Il settembre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, pur se obbligato, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l'anno 2011, per un ammontare pari a euro 103.158,00.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, in ordine alla penale responsabilità, sul rilievo che questa sarebbe stata provata sulla base di una mera presunzione, nonostante l'assenza di prova della presa a carico della documentazione fiscale della società da parte dell'imputato.

Non si sarebbe considerata la mancanza di coscienza e volontà nell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, dovuto alla crisi finanziaria della società e alla sua conseguente condizione di illiquidità, in cui si era venuto a trovare l'imputato incolpevole. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente.

La difesa non prende in considerazione le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello, limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, relativamente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato e alla conseguente assenza di penale responsabilità; asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado.

Quanto alla responsabilità penale, è sufficiente qui osservare che l'accertamento non si è basato su mere presunzioni, ma ha investito nel dettaglio sia la situazione di crisi della società e l'imputabilità ai precedenti amministratori della negatività dell'andamento societario che il lamentato mancato passaggio dei documenti contabili e fiscali della società all'imputato, divenuto amministratore unico in data precedente alla commissione del reato tributario, che vengono correttamente valutati dalla Corte d'appello come motivi non ostativi né di forza maggiore all'espletamento dell'incombente tributario.

Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente richiamare i passaggi argomentativi della sentenza impugnata (pagg. 4-5) nella parte in cui — in totale continuità con la sentenza di primo grado — evidenzia che è indubbiamente configurabile la prova della sussistenza della coscienza e della volontà nella condotta dell'imputato, consistente nell'evitare di presentare la dichiarazione in questione, attesa altresì la qualifica rivestita, da lui consapevolmente ricoperta, che gli imponeva di attivarsi per adempiere all'obbligo tributario.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza dell'Il settembre 2020, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, pur se obbligato, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l'anno 2011, per un ammontare pari a euro 103.158,00. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, in ordine alla penale responsabilità, sul rilievo che questa sarebbe stata provata sulla base di una mera presunzione, nonostante l'assenza di prova della presa a carico della documentazione fiscale della società da parte dell'imputato. Non si sarebbe considerata la mancanza di coscienza e volontà nell'inadempimento dell'obbligazione tributaria, dovuto alla crisi finanziaria della società e alla sua conseguente condizione di illiquidità, in cui si era venuto a trovare l'imputato incolpevole. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. La difesa non prende in considerazione le argomentazioni svolte dalla Corte d'appello, limitandosi a formulare alcune asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa, relativamente alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato e alla conseguente assenza di penale responsabilità; asserzioni che rappresentano la mera ripetizione di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado. Quanto alla responsabilità penale, è sufficiente qui osservare che l'accertamento non si è basato su mere presunzioni, ma ha investito nel dettaglio sia la situazione di crisi della società e l'imputabilità ai precedenti amministratori della negatività dell'andamento societario che il lamentato mancato passaggio dei documenti contabili e fiscali della società all'imputato, divenuto amministratore unico in data precedente alla commissione del reato tributario, che vengono correttamente valutati dalla Corte d'appello come motivi non ostativi né di forza maggiore all'espletamento dell'incombente tributario. Quanto all'elemento soggettivo, è sufficiente richiamare i passaggi argomentativi della sentenza impugnata (pagg. 4-5) nella parte in cui — in totale continuità con la sentenza di primo grado — evidenzia che è indubbiamente configurabile la prova della sussistenza della coscienza e della volontà nella condotta dell'imputato, consistente nell'evitare di presentare la dichiarazione in questione, attesa altresì la qualifica rivestita, da lui consapevolmente ricoperta, che gli imponeva di attivarsi per adempiere all'obbligo tributario. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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