Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07617/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sulricorso 8005 / 20 2 2 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 453/2021 emessa d a l la C T P Lombardi a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato il proprio controricorso dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per cassazione Mancato deposito ricorso per cassazione - Improcedibilità con il quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto del Presidente della CTR Lombardia di rigetto del reclamo proposto avverso il decreto della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato che, a sua volta, aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio per non aver prodotto in giudizio copia del documento di identità dell’interessato.

Con ordinanza interlocutoria n. 2491 del 27.1.2022 questa Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente la debenza o meno del contributo unificato e, quindi, del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente.

2. Il ricorso èimprocedibile ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 26/3/2022, non è stato depositato fino alla data della certificazione, né successivamente, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.

3. La costituzione delMinistero dell’Economia e delle Finanze non sana la violazione dellaregola di procedibilità; invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017).

Pertanto, sebbene il Ministero non abbia rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, essendosi limitato a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, la Corte non può esaminare le difese esposte nel merito della controversia, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass., Sez.

U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001).

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023) hanno di recente chiarito che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.

P.Q.M.

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.305,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Cosìdeciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 8005 / 20 2 2 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 453/2021 emessa d a l la C T P Lombardi a ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato il proprio controricorso dopo aver ricevuto la notifica del ricorso per cassazione Mancato deposito ricorso per cassazione - Improcedibilità con il quale [OSCURATO:PERSONA] impugnava il decreto del Presidente della CTR Lombardia di rigetto del reclamo proposto avverso il decreto della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato che, a sua volta, aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio per non aver prodotto in giudizio copia del documento di identità dell’interessato. Con ordinanza interlocutoria n. 2491 del 27.1.2022 questa Corte aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione concernente la debenza o meno del contributo unificato e, quindi, del conseguente raddoppio in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente. 2. Il ricorso èimprocedibile ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 26/3/2022, non è stato depositato fino alla data della certificazione, né successivamente, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione. 3. La costituzione delMinistero dell’Economia e delle Finanze non sana la violazione dellaregola di procedibilità; invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. -di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017). Pertanto, sebbene il Ministero non abbia rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, essendosi limitato a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, la Corte non può esaminare le difese esposte nel merito della controversia, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001). Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 20621 del 17/07/2023) hanno di recente chiarito che la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma. P.Q.M. La Corte, dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.305,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Cosìdeciso in Roma
Decreto Cassazione n. 07617/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris