CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 22967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14212/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], avvocato, elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da sé medesimo([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 257/2022 depositata il14/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 257 del 2022 della Corte di appello di Ancona esponendo che: - aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per ottenere l’indennizzo conseguente a un sinistro per negligenza professionale, dovuta a una tardiva notificazione di un ricorso per cassazione; - il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui il contratto prevedeva una clausola “claims made” mista, mentre il fatto colposo era avvenuto in «costanza di polizza e, pur se portato a conoscenza dell’assicurato o comunque reso conoscibile attraverso la lettura degli atti processuali del giudizio in cassazione» era stato denunciato «tre anni dopo che l’assicurato stesso aveva preso conoscenza dell’errore commesso (anzi, non derivando l’errore dall’ignoranza dei termini processuali, ma solo dal non aver appreso dell’avvenuta notifica da parte del domiciliatario, prima di instaurare il procedimento per cassazione [l’assicurato] avrebbe dovuto diligentemente informarsi presso quest’ultimo dell’eventuale avvenuta notifica della sentenza su istanza della controparte vittoriosa)»; - rimarcava il giudice di secondo grado, che la suddetta clausola «pur escludendo la copertura assicurativa per fatti verificatisi nell’arco di efficacia della polizza, qualora denunciati successivamente alla cessazione del contratto assicurativo, [era] da ritenersi meritevole di tutela in quanto controbilanciata dalla previsione in favore dell’assicurato dell’estensione della garanzia assicurativa a fatti verificatisi nel triennio precedente all’inizio dell’efficacia del contratto…, nonché per le previsioni dell’ulteriore punto…che dispone nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell’attività assicurata la prosecuzionedella copertura alle domande di risarcimento presentate nei cinque anni successivi alla cessazione della garanzia» ; - aggiungeva il Collegio di merito che la prima denuncia dell’assicurato, del 2016, a fronte dello spirare del periodo assicurato a tutto il 2013, era stata precedente a quella del cliente danneggiato, avvenuta nel 2017, ovvero indipendente da questa; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che: con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di verificare la nullità della clausola che limitava la copertura assicurativa prevedendo una decadenza temporale, invalida ai sensi dell’art. 2965, cod. civ., riferita al momento della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, su cui il deducente assicurato non poteva influire; Considerato che: il ricorso è infondato; questa Corte ha chiarito che il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole "on claims made basis", quale deroga convenzionale all'art. 1917, primo comma, cod. civ., consentita dall'art. 1932 cod. civ., è riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, secondo comma, cod. civ., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, primo comma, cod. civ., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nel suo complesso: tale indagine riguarda, innanzitutto, la causa concreta del contratto – sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti - e non si arresta al momento della genesi del regolamento negoziale, investendo anche la fase precontrattuale e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22437, Cass., 26/04/2022, n. 12981); come sopra riportato, la Corte di appello ha spiegato la concreta funzione del contratto in scrutinio, che limita temporalmente la copertura al momento della “richiesta fatta”, estendendola innanzi tutto, al contempo, a fatti dannosi pregressi; in questa cornice ricostruttiva, è stato precisato che la clausola "claims made" non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 cod. civ., nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto –come nella fattispecie – dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente all’identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio "genus" dell'assicurazione contro i danni ex art. 1904 cod. civ., della cui causa indennitaria la clausola "clams made" è partecipe (Cass., 22/04/2022, n. 12908); in altri termini, la richiesta del terzo conforma e definisce il rischio assicurato, e non può essere letta nella chiave prospettica della tipologia “loss occurrence”; di qui l’infondatezza della censura (da ritenere dunque come volta a ipotizzare un errore in diritto e non un’omissione d’esame di fatti, preclusa dalla c.d. doppia conforme di merito), senza che vi sia bisogno di rimarcare, come pure emerge nella decisione gravata, che la denuncia dell’assicurato, così come la sua conoscenza del fatto pregiudizievole, era stata precedente alla richiesta del terzo danneggiato; è opportuno precisare, invece, che correttamente il Collegio di merito ha sottolineato come il termine per la richiesta utile fosse stato esteso dai patti contrattuali ai cinque anni cc.dd. postumi (in astratto rendendo coperto il sinistro) solo nel caso di cessazione dell’attività assicurata, pacificamente non avvenuta; irrilevante risulta dunque, ed effettivamente, in questa prospettiva, la circostanza, analogamente evidenziata in ricorso, per cui il ricorrente aveva stipulato altra assicurazione, con [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente al 2013; nell’articolata censura, infine, si fa riferimento all’art. 1, comma 26, della legge n. 124 del 2017, secondo cui (nella versione integrale omessa in ricorso), «in ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative [professionali] … prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio»; parte ricorrente, introducendo impropriamente questo nuovo tema d’indagine, potenzialmente anche fattuale, neppure spiega quale influenza sul decidere dovrebbe avere, tenuto conto che si tratta di una disposizione successiva allo spirare dell’assicurazione oggetto di controversia; quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza dev’essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass., 21/08/2020, n. 17570); peraltro, il riferimento contenuto in ricorso non è dato neppure comprendere compiutamente se sotteso a una propria censura o a un profilo di quella articolata; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 3.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giu