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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 27639/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 17 maggio 2022 dalla Corte di Appello di L'Aquila che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, n.7, cod. pen. considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto meramente reiterativo e diretto ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, I quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato, peraltro, che, in disparte l'erroneo riferimento nella rubrica del motivo all'art. 61, n. 7, cod. pen., la censura è comunque manifestamente infondata, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla determinazione del quantum sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto asserisce una palese illogicità o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; invero, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133, cod. pen. (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv 227142); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 17 maggio 2022 dalla Corte di Appello di L'Aquila che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625, n.7, cod. pen. considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta un vizio motivazionale ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto meramente reiterativo e diretto ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, I quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato, peraltro, che, in disparte l'erroneo riferimento nella rubrica del motivo all'art. 61, n. 7, cod. pen., la censura è comunque manifestamente infondata, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280157 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla determinazione del quantum sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto asserisce una palese illogicità o contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; invero, la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133, cod. pen. (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv 227142); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. C
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