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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10709/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di ottemperanza relativa alla somministrazione di acqua potabile.

2. Nell'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge; si evidenzia in particolare che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, di cui si chiedeva l'ottemperanza, prevedeva la distribuzione di acqua potabile "qualora vengano riscontrate impurità"; che a tal fine, non ha rilevanza la potabilità attestata dall'ASL, dal momento che l'acqua sgorga torbida dal rubinetto, come dimostrato dal detenuto con prove empiriche; che essendo già stata provata la presenza di impurità, l'ottemperanza non poteva essere negata; che, infine, la richiesta del detenuto riguardava non solo la somministrazione di acqua potabile ma anche la quantità della stessa (2 litri anziché 1 litro);

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, e proposto per motivi non consentite.

4. All'accertamento in fatto operato dal Magistrato di sorveglianza, attestante l'effettuazione di analisi delle competenti autorità sanitarie che hanno accertato la potabilità dell'acqua erogata in istituto, ed alla conseguente determinazione assunta, sul presupposto dell'effettiva già attuata ottemperanza da parte dell'istituto di detenzione, il ricorrente si limita a riproporre doglianze in fatto, circa la presenza di impurità nell'acqua, inammissibili nel presente procedimento per cui è ammesso il ricorso per la sola violazione di legge; del tutto fuori fuoco appare la doglianza inerente il quantitativo di acqua potabile da fornire al detenuto in caso di acclarata impurità dell'acqua erogata, dal momento che il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza non prevedeva i quantitativi di acqua da fornire.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di ottemperanza relativa alla somministrazione di acqua potabile. 2. Nell'unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge; si evidenzia in particolare che l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, di cui si chiedeva l'ottemperanza, prevedeva la distribuzione di acqua potabile "qualora vengano riscontrate impurità"; che a tal fine, non ha rilevanza la potabilità attestata dall'ASL, dal momento che l'acqua sgorga torbida dal rubinetto, come dimostrato dal detenuto con prove empiriche; che essendo già stata provata la presenza di impurità, l'ottemperanza non poteva essere negata; che, infine, la richiesta del detenuto riguardava non solo la somministrazione di acqua potabile ma anche la quantità della stessa (2 litri anziché 1 litro); 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, e proposto per motivi non consentite. 4. All'accertamento in fatto operato dal Magistrato di sorveglianza, attestante l'effettuazione di analisi delle competenti autorità sanitarie che hanno accertato la potabilità dell'acqua erogata in istituto, ed alla conseguente determinazione assunta, sul presupposto dell'effettiva già attuata ottemperanza da parte dell'istituto di detenzione, il ricorrente si limita a riproporre doglianze in fatto, circa la presenza di impurità nell'acqua, inammissibili nel presente procedimento per cui è ammesso il ricorso per la sola violazione di legge; del tutto fuori fuoco appare la doglianza inerente il quantitativo di acqua potabile da fornire al detenuto in caso di acclarata impurità dell'acqua erogata, dal momento che il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza non prevedeva i quantitativi di acqua da fornire. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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